Pronuncia 207/2018
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: Giorgio LATTANZI; Giudici : Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 580 del codice penale, promosso dalla Corte di assise di Milano, nel procedimento penale a carico di M. C., con ordinanza del 14 febbraio 2018, iscritta al n. 43 del registro ordinanze 2018 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 2018. Visti l'atto di costituzione di M. C., nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri, del Centro Studi "Rosario Livatino", della libera associazione di volontariato "Vita è" e del Movimento per la vita italiano; udito nella udienza pubblica del 23 ottobre 2018 il Giudice relatore Franco Modugno; uditi gli avvocati Simone Pillon per la libera associazione di volontariato "Vita è", Mauro Ronco per il Centro Studi "Rosario Livatino", Ciro Intino per il Movimento per la vita italiano, Filomena Gallo e Vittorio Manes per M. C. e l'avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE rinvia all'udienza pubblica del 24 settembre 2019 la trattazione delle questioni di legittimità costituzionale sollevate con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 ottobre 2018. F.to: Giorgio LATTANZI, Presidente Franco MODUGNO, Redattore Filomena PERRONE, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 16 novembre 2018. Il Cancelliere F.to: Filomena PERRONE Allegato:ordinanza letta all'udienza del 23 ottobre 2018ORDINANZARilevato che, nel giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Corte d'assise di Milano con ordinanza del 14 febbraio 2018 (r.o. n. 43 del 2018), hanno depositato atto di intervento il Centro Studi "Rosario Livatino", la libera associazione di volontariato "Vita è" e il Movimento per la vita italiano, in persona dei rispettivi legali rappresentati pro tempore;che, la libera associazione di volontariato "Vita è" ha, altresì, depositato memoria in data 26 settembre 2018.Considerato che le associazioni sopra indicate non rivestono la qualità di parti del giudizio principale;che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (tra le tante, le ordinanze allegate alle sentenze n. 16 del 2017, n. 237 e n. 134 del 2013), la partecipazione al giudizio di legittimità costituzionale è circoscritta, di norma, alle parti del giudizio a quo, oltre che al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale (artt. 3 e 4 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale);che a tale disciplina è possibile derogare - senza venire in contrasto con il carattere incidentale del giudizio di costituzionalità - soltanto a favore di soggetti terzi che siano titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura (ex plurimis, ordinanze allegate alle sentenze n. 29 del 2017, n. 286 e n. 243 del 2016);che il presente giudizio - che ha ad oggetto l'art. 580 del codice penale, nella parte in cui incrimina le condotte di aiuto al suicidio «a prescindere dal loro contributo alla determinazione o al rafforzamento del proposito di suicidio», nonché nella parte in cui punisce tali condotte con la medesima pena prevista per l'istigazione al suicidio - non sarebbe destinato a produrre, nei confronti delle associazioni intervenienti, effetti immediati, neppure indiretti;che, pertanto, esse non sono legittimate a partecipare al giudizio dinanzi a questa Corte.per questi motiviLA CORTE COSTITUZIONALEdichiara inammissibili gli interventi del Centro Studi "Rosario Livatino", della libera associazione di volontariato "Vita è" e del Movimento per la vita italiano.F.to: Giorgio Lattanzi, Presidente
Relatore: Franco Modugno
Data deposito: Fri Nov 16 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: O
Presidente: LATTANZI
Massime
Thema decidendum - Questioni riguardanti la rilevanza penale di una condotta e la misura della relativa pena - Necessaria subordinazione della seconda alla prima, pur in mancanza di esplicita indicazione del rimettente.
Contraddittorio davanti alla Corte costituzionale - Intervento nel giudizio incidentale - Intervenienti nei cui confronti il giudizio di costituzionalità non produrrebbe effetti immediati, neppure indiretti - Difetto di legittimazione - Inammissibilità dell'intervento.
Norme citate
Parametri costituzionali
- norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)-Art. 3
- norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)-Art. 4
Rilevanza della questione incidentale - Sussistenza, in base alla corretta premessa ermeneutica del rimettente - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.
Norme citate
Interpretazione della norma censurata - Interpretazione secundum constitutionem - Esclusione del rimettente, in ragione della totale mancanza di significato della norma, ove intrepretata in senso inverso a quello censurato - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.
Norme citate
Prospettazione della questione incidentale - Individuazione del petitum - Richiesta di pronuncia meramente ablativa, anziché manipolativa - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Norme citate
Reati e pene - Aiuto al suicidio - Agevolazione dell'esecuzione del suicidio che non incida sul percorso deliberativo dell'aspirante suicida - In via subordinata: misura della pena - Pena pari a quella prevista per l'istigazione al suicidio - Riscontrata irragionevolezza dell'unicità del quadro edittale per le due diverse fattispecie e del bilanciamento tra il valore della vita e la tutela dell'autodeterminazione in materia sanitaria - Mancata previsione di una specifica causa di non punibilità per il medico e il personale sanitario - Riscontrata violazione della dignità umana e dei principi di ragionevolezza e di uguaglianza - Intervento riservato alla discrezionalità del legislatore - Necessità di evitare nuove applicazioni della norma censurata nelle more dell'intervento legislativo - Rinvio della trattazione all'udienza pubblica del 24 settembre 2019 e conseguente sospensione del giudizio a quo.
Norme citate
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 2
- Costituzione-Art. 13
- Costituzione-Art. 25
- Costituzione-Art. 27
- Costituzione-Art. 117
- Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali-Art. 2
- Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali-Art. 8
Pronunce della Corte costituzionale - Tutela dei diritti fondamentali - Riscontrata violazione - Intervento riservato alla discrezionalità del legislatore - Necessità di evitare nuove applicazioni della norma censurata - Rinvio della trattazione ad altra udienza pubblica e conseguente sospensione del giudizio a quo.
Norme citate
Diritti fondamentali - Diritto alla vita - Tutela - Diritto a ottenere dallo Stato o da terzi l'aiuto a morire - Esclusione - Necessità di rispettare la decisione del malato - Divieto assoluto di accogliere la richiesta del malato di sottrarsi al decorso più lungo che ponga fine alla sua esistenza - Irragionevolezza.
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 2
- Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali-Art. 2
- Costituzione-Art. 32