Pronuncia 207/2018

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Giorgio LATTANZI; Giudici : Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 580 del codice penale, promosso dalla Corte di assise di Milano, nel procedimento penale a carico di M. C., con ordinanza del 14 febbraio 2018, iscritta al n. 43 del registro ordinanze 2018 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 2018. Visti l'atto di costituzione di M. C., nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri, del Centro Studi "Rosario Livatino", della libera associazione di volontariato "Vita è" e del Movimento per la vita italiano; udito nella udienza pubblica del 23 ottobre 2018 il Giudice relatore Franco Modugno; uditi gli avvocati Simone Pillon per la libera associazione di volontariato "Vita è", Mauro Ronco per il Centro Studi "Rosario Livatino", Ciro Intino per il Movimento per la vita italiano, Filomena Gallo e Vittorio Manes per M. C. e l'avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE rinvia all'udienza pubblica del 24 settembre 2019 la trattazione delle questioni di legittimità costituzionale sollevate con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 ottobre 2018. F.to: Giorgio LATTANZI, Presidente Franco MODUGNO, Redattore Filomena PERRONE, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 16 novembre 2018. Il Cancelliere F.to: Filomena PERRONE Allegato:ordinanza letta all'udienza del 23 ottobre 2018ORDINANZARilevato che, nel giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Corte d'assise di Milano con ordinanza del 14 febbraio 2018 (r.o. n. 43 del 2018), hanno depositato atto di intervento il Centro Studi "Rosario Livatino", la libera associazione di volontariato "Vita è" e il Movimento per la vita italiano, in persona dei rispettivi legali rappresentati pro tempore;che, la libera associazione di volontariato "Vita è" ha, altresì, depositato memoria in data 26 settembre 2018.Considerato che le associazioni sopra indicate non rivestono la qualità di parti del giudizio principale;che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (tra le tante, le ordinanze allegate alle sentenze n. 16 del 2017, n. 237 e n. 134 del 2013), la partecipazione al giudizio di legittimità costituzionale è circoscritta, di norma, alle parti del giudizio a quo, oltre che al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale (artt. 3 e 4 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale);che a tale disciplina è possibile derogare - senza venire in contrasto con il carattere incidentale del giudizio di costituzionalità - soltanto a favore di soggetti terzi che siano titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura (ex plurimis, ordinanze allegate alle sentenze n. 29 del 2017, n. 286 e n. 243 del 2016);che il presente giudizio - che ha ad oggetto l'art. 580 del codice penale, nella parte in cui incrimina le condotte di aiuto al suicidio «a prescindere dal loro contributo alla determinazione o al rafforzamento del proposito di suicidio», nonché nella parte in cui punisce tali condotte con la medesima pena prevista per l'istigazione al suicidio - non sarebbe destinato a produrre, nei confronti delle associazioni intervenienti, effetti immediati, neppure indiretti;che, pertanto, esse non sono legittimate a partecipare al giudizio dinanzi a questa Corte.per questi motiviLA CORTE COSTITUZIONALEdichiara inammissibili gli interventi del Centro Studi "Rosario Livatino", della libera associazione di volontariato "Vita è" e del Movimento per la vita italiano.F.to: Giorgio Lattanzi, Presidente

Relatore: Franco Modugno

Data deposito: Fri Nov 16 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: O

Presidente: LATTANZI

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Massime

Thema decidendum - Questioni riguardanti la rilevanza penale di una condotta e la misura della relativa pena - Necessaria subordinazione della seconda alla prima, pur in mancanza di esplicita indicazione del rimettente.

La questione di legittimità costituzionale concernente la misura della pena è in rapporto di subordinazione rispetto a quella della rilevanza penale della condotta per cui la pena è prevista.

Contraddittorio davanti alla Corte costituzionale - Intervento nel giudizio incidentale - Intervenienti nei cui confronti il giudizio di costituzionalità non produrrebbe effetti immediati, neppure indiretti - Difetto di legittimazione - Inammissibilità dell'intervento.

Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 580 cod. pen., sono dichiarati inammissibili gli interventi del Centro Studi "Rosario Livatino", della libera associazione di volontariato "Vita è" e del "Movimento per la vita italiano". Le associazioni intervenienti non rivestono la qualità di parti del giudizio principale, né quello incidentale sarebbe destinato a produrre nei loro confronti effetti immediati, neppure indiretti. Per costante giurisprudenza costituzionale, la partecipazione al giudizio di legittimità costituzionale è circoscritta, di norma, alle parti del giudizio a quo, oltre che al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale (artt. 3 e 4 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale), potendosi derogare - senza venire in contrasto con il carattere incidentale del giudizio di costituzionalità - soltanto a favore di soggetti terzi che siano titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura. ( Precedenti citati: ordinanze allegate alle sentenze n. 29 del 2017, n. 16 del 2017, n. 286 del 2016, n. 243 del 2016, n. 237 del 2013 e n. 134 del 201 3).

Parametri costituzionali

  • norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)-Art. 3
  • norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)-Art. 4

Rilevanza della questione incidentale - Sussistenza, in base alla corretta premessa ermeneutica del rimettente - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di rilevanza, delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 580 cod. pen. Contrariamente a quanto eccepito, è corretta la premessa ermeneutica del rimettente, secondo cui l'agevolazione del suicidio è repressa anche se non influente sul percorso deliberativo del soggetto passivo, mentre la soluzione interpretativa di segno inverso risulterebbe in contrasto con la lettera della disposizione, traducendosi in una interpretatio abrogans.

Interpretazione della norma censurata - Interpretazione secundum constitutionem - Esclusione del rimettente, in ragione della totale mancanza di significato della norma, ove intrepretata in senso inverso a quello censurato - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 580 cod. pen., formulata perché le questioni sarebbero finalizzate a conseguire un avallo interpretativo e non precedute dal doveroso tentativo di interpretazione conforme a Costituzione. Se si ritenesse, come eccepito, che la condotta di agevolazione al suicidio sia punibile solo se generativa o rafforzativa dell'intento suicida, si priverebbe totalmente di significato la previsione - operata dalla norma censurata - dell'ipotesi dell'aiuto al suicidio, come fattispecie alternativa e autonoma rispetto a quella dell'istigazione. L'onere di interpretazione conforme viene meno, lasciando il passo all'incidente di costituzionalità, allorché il tenore letterale della disposizione non consenta tale interpretazione. ( Precedenti citati: sentenze n. 268 del 2017, n. 83 del 2017, n. 241 del 2016, n. 36 del 2016 e n. 219 del 2008 ). Una pronuncia isolata di una sezione di Cassazione non è di per sé idonea a determinare la formazione di un "diritto vivente". ( Precedenti citati: sentenze n. 223 del 2013 e n. 258 del 2012; ordinanza n. 139 del 2011 ).

Prospettazione della questione incidentale - Individuazione del petitum - Richiesta di pronuncia meramente ablativa, anziché manipolativa - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, formulata perché il rimettente avrebbe richiesto una pronuncia manipolativa in assenza di soluzione costituzionalmente obbligata, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 580 cod. pen. Di là dalla formulazione letterale del petitum, il giudice a quo chiede, in via principale, una pronuncia a carattere meramente ablativo, quale conseguenza automatica della linea argomentativa posta a base delle censure, senza implicare alcun intervento "creativo".

Reati e pene - Aiuto al suicidio - Agevolazione dell'esecuzione del suicidio che non incida sul percorso deliberativo dell'aspirante suicida - In via subordinata: misura della pena - Pena pari a quella prevista per l'istigazione al suicidio - Riscontrata irragionevolezza dell'unicità del quadro edittale per le due diverse fattispecie e del bilanciamento tra il valore della vita e la tutela dell'autodeterminazione in materia sanitaria - Mancata previsione di una specifica causa di non punibilità per il medico e il personale sanitario - Riscontrata violazione della dignità umana e dei principi di ragionevolezza e di uguaglianza - Intervento riservato alla discrezionalità del legislatore - Necessità di evitare nuove applicazioni della norma censurata nelle more dell'intervento legislativo - Rinvio della trattazione all'udienza pubblica del 24 settembre 2019 e conseguente sospensione del giudizio a quo.

È rinviata, facendo leva sui poteri di gestione del processo costituzionale della Corte e con sospensione anche del giudizio a quo, all'udienza pubblica del 24 settembre 2019 la trattazione delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 580 cod. pen. - sollevate dalla Corte d'assise di Milano, in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 25, secondo comma, 27, terzo comma e 117 Cost., quest'ultimo in riferimento agli artt. 2 e 8 CEDU - perché incrimina anche le condotte di aiuto al suicidio che non abbiano contribuito a determinare o a rafforzare il proposito della vittima o, in via subordinata, perché punisce tali condotte con la medesima pena prevista per quelle più gravi di istigazione. Nelle ipotesi in cui il soggetto agevolato si identifichi in una persona affetta da una patologia irreversibile e fonte di sofferenze fisiche o psicologiche, che trova assolutamente intollerabili, tenuta in vita a mezzo di trattamenti di sostegno vitale, ma capace di prendere decisioni libere e consapevoli, la legge n. 219 del 2017 già consente al malato di lasciarsi morire, a mezzo di interruzione del trattamento di sostegno, con effetti vincolanti nei confronti dei terzi. Tuttavia essa non consente, al medico che ne sia richiesto, di mettere a disposizione del paziente che versa nelle condizioni suddette trattamenti diretti a determinarne la morte, costringendo quest'ultimo a subire un processo più lento, in ipotesi meno corrispondente alla propria visione della dignità nel morire. Entro lo specifico ambito considerato, il divieto assoluto di aiuto al suicidio finisce per limitare la libertà di autodeterminazione del malato nella scelta delle terapie, senza che tale limitazione possa ritenersi preordinata alla tutela di altro interesse costituzionalmente apprezzabile, con conseguente lesione del principio della dignità umana, oltre che dei principi di ragionevolezza e di uguaglianza in rapporto alle diverse condizioni soggettive. ( Precedenti citati: sentenze n. 253 del 2009 e n. 438 del 200 8).

Parametri costituzionali

Pronunce della Corte costituzionale - Tutela dei diritti fondamentali - Riscontrata violazione - Intervento riservato alla discrezionalità del legislatore - Necessità di evitare nuove applicazioni della norma censurata - Rinvio della trattazione ad altra udienza pubblica e conseguente sospensione del giudizio a quo.

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 580 cod. pen., al riscontrato vulnus costituzionale della norma censurata non è possibile porre rimedio, almeno allo stato, attraverso la mera estromissione dal suo ambito applicativo delle condotte di aiuto al suicidio che non abbiano contribuito a determinare o a rafforzare il proposito della vittima, perché tale soluzione lascerebbe del tutto priva di disciplina legale la prestazione di aiuto materiale, in un ambito ad altissima sensibilità etico-sociale e rispetto al quale vanno con fermezza preclusi tutti i possibili abusi, la cui regolazione è suscettibile peraltro di investire plurimi profili, cosicché i delicati bilanciamenti richiesti restano affidati, in linea di principio, al Parlamento. Tuttavia, se, in situazioni analoghe, sino ad oggi è stata dichiarata l'inammissibilità della questione sollevata, accompagnando la pronuncia con un monito al legislatore affinché rimuovesse il vulnus costituzionale riscontrato - facendo seguito, di norma, nel caso in cui il monito fosse rimasto senza riscontro, una declaratoria di illegittimità costituzionale - questa tecnica decisoria ha l'effetto di lasciare in vita - e dunque esposta a ulteriori applicazioni, per un periodo di tempo non preventivabile - la normativa non conforme a Costituzione, effetto che non può consentirsi nel caso in esame, per le sue peculiari caratteristiche e per la rilevanza dei valori da esso coinvolti. Il rinvio, facendo leva sui poteri di gestione del processo costituzionale della Corte, all'udienza pubblica del 24 settembre 2019 della trattazione delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Corte d'assise di Milano, è così funzionale ad evitare che la norma possa trovare, in parte qua, applicazione medio tempore, lasciando però, pur sempre, al Parlamento la possibilità di assumere le necessarie decisioni rimesse in linea di principio alla sua discrezionalità, con sospensione anche del giudizio a quo, mentre negli altri giudizi spetterà ai giudici valutare se, alla luce di quanto indicato nella presente pronuncia, analoghe questioni di legittimità costituzionale della disposizione in esame debbano essere considerate rilevanti e non manifestamente infondate, così da evitare l'applicazione della disposizione stessa in parte qua. ( Precedenti citati: sentenze n. 45 del 2015 e n. 23 del 2013 ).

Diritti fondamentali - Diritto alla vita - Tutela - Diritto a ottenere dallo Stato o da terzi l'aiuto a morire - Esclusione - Necessità di rispettare la decisione del malato - Divieto assoluto di accogliere la richiesta del malato di sottrarsi al decorso più lungo che ponga fine alla sua esistenza - Irragionevolezza.

Dal diritto alla vita, riconosciuto implicitamente dall'art. 2 Cost., nonché, esplicitamente, dall'art. 2 CEDU, discende il dovere dello Stato di tutelare la vita di ogni individuo, non quello - diametralmente opposto - di riconoscere all'individuo la possibilità di ottenere dallo Stato o da terzi un aiuto a morire, in un quadro costituzionale che guarda alla persona umana come a un valore in sé, e non come a un semplice mezzo per il soddisfacimento di interessi collettivi; né è possibile desumere la generale inoffensività dell'aiuto al suicidio da un generico diritto all'autodeterminazione individuale, riferibile anche al bene della vita. Tuttavia, occorre considerare specificamente situazioni rese possibili dagli sviluppi della scienza medica e della tecnologia, nelle quali l'assistenza di terzi nel porre fine alla vita può presentarsi al malato come l'unica via d'uscita per sottrarsi, nel rispetto del proprio concetto di dignità della persona, a un mantenimento artificiale in vita non più voluto e che egli ha il diritto di rifiutare in base all'art. 32, secondo comma, Cost. Se il cardinale rilievo del valore della vita non esclude l'obbligo di rispettare la decisione del malato di porre fine alla propria esistenza tramite l'interruzione dei trattamenti sanitari - anche quando ciò richieda una condotta attiva, almeno sul piano naturalistico, da parte di terzi (quale il distacco o lo spegnimento di un macchinario, accompagnato dalla somministrazione di una sedazione profonda continua e di una terapia del dolore) - non vi è ragione per la quale il valore della vita debba tradursi in un ostacolo assoluto, penalmente presidiato, all'accoglimento della richiesta del malato di un aiuto che valga a sottrarlo al decorso più lento - apprezzato come contrario alla propria idea di morte dignitosa - conseguente all'interruzione dei presidi di sostegno vitale e più carico di sofferenze per le persone che gli sono care. ( Precedenti citati: sentenze n. 35 del 1997 e n. 223 del 1996 ).

Parametri costituzionali