Pronuncia 206/2019

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Giorgio LATTANZI; Giudici : Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 44, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, dell'art. 2, comma 62, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)», e dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63 (Disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale), convertito, con modificazioni, nella legge 16 luglio 2012, n. 103, promosso dal Tribunale ordinario di Catania nel procedimento vertente tra la società Ediservice srl e la Presidenza del Consiglio dei ministri e altri, con ordinanza del 7 giugno 2017, iscritta al n. 149 del registro ordinanze 2018 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 2018. Visti gli atti di costituzione della società Ediservice srl e della Federazione Italiana Liberi Editori - FILE, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri e ad adiuvandum della società Avvenire Nuova Editoriale Italiana spa; udito nell'udienza pubblica del 4 giugno 2019 il Giudice relatore Giancarlo Coraggio; uditi gli avvocati Roberto Cociancich per la società Avvenire Nuova Editoriale Italiana spa, Andrea Scuderi per la società Ediservice srl, Massimo Luciani per la Federazione Italiana Liberi Editori - FILE e l'avvocato dello Stato Gianfranco Pignatone per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 44, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, dell'art. 2, comma 62, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)», dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63 (Disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale), convertito, con modificazioni, nella legge 16 luglio 2012, n. 103, sollevate, in riferimento agli artt. 3 (principio di ragionevolezza), 21 e 97 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Catania, con l'ordinanza indicata in epigrafe; 2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 44, comma 1, del d.l. n. 112 del 2008, come convertito, dell'art. 2, comma 62, della legge n. 191 del 2009, dell'art. 2, comma 1, del d.l. n. 63 del 2012, come convertito, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3 (principio di uguaglianza), 21, 41, secondo comma, Cost., e al principio della tutela dell'affidamento negli atti dello Stato, anche in relazione all'art. 117, primo comma, Cost., dal Tribunale ordinario di Catania, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 2019. F.to: Giorgio LATTANZI, Presidente Giancarlo CORAGGIO, Redattore Filomena PERRONE, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 25 luglio 2019. Il Cancelliere F.to: Filomena PERRONE Allegato:Ordinanza letta all'udienza del 4 giugno 2019ORDINANZARilevato che nel giudizio di cui all'ordinanza di rimessione del Tribunale ordinario di Catania, iscritta al n. 149 del reg. ord. 2018, è intervenuta ad adiuvandum la società Avvenire Nuova Editoriale Italiana spa, che non è parte del giudizio a quo.Considerato che, per costante giurisprudenza di questa Corte, sono ammessi a intervenire nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale (art. 3 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale) i soggetti parti del giudizio a quo, oltre che il Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, il Presidente della Giunta regionale (ex plurimis, sentenze n. 217 e n. 120 del 2018, quest'ultima con allegata ordinanza letta all'udienza del 10 aprile 2018);che l'intervento di soggetti estranei al giudizio principale (art. 4 delle Norme integrative) è ammissibile soltanto per i terzi titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma oggetto di censura (ex plurimis, citate sentenze n. 217 e n. 120 del 2018, quest'ultima con allegata ordinanza letta all'udienza del 10 aprile 2018);che, pertanto, l'incidenza sulla posizione soggettiva dell'interveniente deve derivare non già, come per tutte le altre situazioni sostanziali disciplinate dalla disposizione denunciata, dalla pronuncia della Corte sulla legittimità costituzionale della legge stessa, ma dall'immediato effetto che la pronuncia della Corte produce sul rapporto sostanziale oggetto del giudizio a quo;che nel caso in esame la società Avvenire Nuova Editoriale Italiana spa non è parte del giudizio a quo e non è titolare di un interesse direttamente riconducibile all'oggetto del giudizio principale, bensì di un interesse riflesso all'accoglimento della questione, in quanto assoggettata, come ogni altra impresa editrice, alla norma statale censurata (sentenze n. 217 del 2018 e n. 85 del 2017).per questi motiviLA CORTE COSTITUZIONALEdichiara inammissibile l'intervento della società Avvenire Nuova Editoriale Italiana spa.F.to: Giorgio Lattanzi, Presidente

Relatore: Giancarlo Coraggio

Data deposito: Thu Jul 25 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: LATTANZI

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Massime

Contraddittorio davanti alla Corte costituzionale - Intervento nel giudizio incidentale - Intervenienti non titolari di interesse qualificato immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio - Difetto di legittimazione - Inammissibilità dell'intervento.

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 44, comma 1, del d.l. n. 112 del 2008, come convertito, dell'art. 2, comma 62, della legge n. 191 del 2009 e dell'art. 2, comma 1, del d.l. n. 63 del 2012, come convertito, è dichiarato inammissibile l'intervento spiegato dalla società Avvenire Nuova Editoriale Italiana spa. L'interveniente non è parte del giudizio a quo e non è titolare di un interesse direttamente riconducibile all'oggetto del giudizio principale, bensì di un interesse riflesso all'accoglimento della questione, in quanto assoggettata, come ogni altra impresa editrice, alla norma statale censurata. ( Precedenti citati: sentenze n. 217 del 2018 e n. 85 del 2017 ). Per costante giurisprudenza, sono ammessi a intervenire nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale (art. 3 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale) i soggetti parti del giudizio a quo, oltre che il Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, il Presidente della Giunta regionale. L'intervento di soggetti estranei al giudizio principale (art. 4 delle Norme integrative) è ammissibile soltanto per i terzi titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma oggetto di censura. ( Precedenti citati: sentenze n. 217 del 2018 e n. 120 del 2018 ).

Norme citate

  • decreto-legge-Art. 2, comma 1
  • legge-Art.
  • decreto-legge-Art. 44, comma 1
  • legge-Art.
  • legge-Art. 2, comma 62

Parametri costituzionali

  • norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)-Art. 3
  • norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)-Art. 4

Rilevanza della questione incidentale - Dedotto difetto di rilevanza per procedimento penale pendente - Autonomia del giudizio incidentale di costituzionalità - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per difetto di rilevanza delle questioni, a causa del rinvio a giudizio disposto nei confronti della società ricorrente nel giudizio principale - formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 44, comma 1, del d.l. n. 112 del 2008, come convertito, dell'art. 2, comma 62, della legge n. 191 del 2009 e dell'art. 2, comma 1, del d.l. n. 63 del 2012, come convertito. L'autonomia del giudizio incidentale, che non viene meno neppure in caso di estinzione del giudizio principale, porta ad escludere che gli accertamenti tributari intervenuti e il procedimento penale pendente possano dar luogo a difetto di rilevanza della questione.

Norme citate

  • decreto-legge-Art. 2, comma 1
  • legge-Art.
  • decreto-legge-Art. 44, comma 1
  • legge-Art.
  • legge-Art. 2, comma 62

Rilevanza della questione incidentale - Adeguata specificazione delle questioni da parte del rimettente - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.

Non sono accolte le eccezioni di inammissibilità delle questioni - per genericità delle censure - formulate nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 44, comma 1, del d.l. n. 112 del 2008, come convertito, dell'art. 2, comma 62, della legge n. 191 del 2009 e dell'art. 2, comma 1, del d.l. n. 63 del 2012, come convertito. L'ordinanza di rimessione ben specifica le questioni, sia in riferimento all'art. 3 Cost. sotto il profilo del principio di uguaglianza, in quanto posto in relazione all'art. 2 Cost., sia in riferimento agli altri parametri evocati.

Norme citate

  • decreto-legge-Art. 2, comma 1
  • legge-Art.
  • decreto-legge-Art. 44, comma 1
  • legge-Art.
  • legge-Art. 2, comma 62

Thema decidendum - Deduzioni delle parti - Prospettazioni ulteriori rispetto a quelle definite dall'ordinanza di rimessione - Inammissibilità.

Sono inammissibili le deduzioni delle parti del giudizio a quo, costituitesi nel giudizio incidentale avente ad oggetto l'art. 44, comma 1, del d.l. n. 112 del 2008, come convertito, l'art. 2, comma 62, della legge n. 191 del 2009 e l'art. 2, comma 1, del d.l. n. 63 del 2012, come convertito, in quanto tendono ad ampliare il thema decidendum definito dall'ordinanza di rimessione. Per costante giurisprudenza costituzionale, non possono essere presi in considerazione ulteriori questioni o profili di costituzionalità dedotti dalle parti, oltre i limiti dell'ordinanza di rimessione; e ciò sia che siano stati eccepiti, ma non fatti propri dal giudice a quo, sia che siano diretti ad ampliare o modificare successivamente il thema decidendum, una volta che le parti si siano costituite nel giudizio incidentale di costituzionalità. ( Precedenti citati: sentenza n. 248 del 2018 ).

Norme citate

  • decreto-legge-Art. 2, comma 1
  • legge-Art.
  • decreto-legge-Art. 44, comma 1
  • legge-Art.
  • legge-Art. 2, comma 62

Libertà di manifestazione del pensiero - Libertà di stampa - Pluralismo - Diritto di essere informati - Garanzie.

La libertà di manifestazione del pensiero, di cui è espressione la libertà di stampa, costituisce un valore centrale del nostro sistema costituzionale, come è stato riconosciuto non solo dalla stessa Assemblea costituente, che significativamente ha ritenuto di dover adottare la legge n. 47 del 1948, a tutela di tale libertà; ma successivamente anche dalla Corte costituzionale, che ha evidenziato da tempo il rapporto tra libertà di manifestazione del pensiero e regime democratico. Tale libertà può essere intesa anche nel suo significato passivo di diritto di essere informati, attesa la sussistenza del diritto a conoscere liberamente le manifestazioni di pensiero che circolano nella società. ( Precedenti citati: sentenze n. 122 del 2017, n. 112 del 1993, n. 826 del 1988, n. 126 del 1985, n. 148 del 1981, n. 84 del 1969 e n. 11 del 1968 ) .

Diritto dell'informazione - Mancanza di una specifica disciplina costituzionale - Riconducibilità alla libertà di manifestazione del pensiero - Conseguente qualificazione del diritto - Necessità del pluralismo delle fonti e dei mezzi di diffusione del pensiero (stampa e radiotelevisione) - Vincoli per il legislatore a sua garanzia.

La giurisprudenza costituzionale, pur in mancanza di una specifica disciplina costituzionale, ha sempre ricondotto il diritto dell'informazione nell'àmbito di tutela della libertà costituzionale di manifestazione del pensiero, ricomprendendolo tra le libertà fondamentali proclamate dalla Costituzione. L'art. 21 Cost. infatti solennemente proclama uno tra i princìpi caratterizzanti del vigente ordinamento democratico, garantendo a "tutti" il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero "con ogni mezzo di diffusione" e detta per di più ulteriori e specifiche norme a tutela della stampa, quale mezzo di diffusione tradizionale e tuttora insostituibile ai fini dell'informazione dei cittadini e quindi della formazione di una pubblica opinione avvertita e consapevole. A tale riguardo, il "diritto all'informazione" deve essere qualificato e caratterizzato dal pluralismo delle fonti cui attingere conoscenze e notizie - che comporta, fra l'altro, il vincolo al legislatore di impedire la formazione di posizioni dominanti e di favorire l'accesso del massimo numero possibile di voci diverse - in modo tale che il cittadino possa essere messo in condizione di compiere le sue valutazioni avendo presenti punti di vista differenti e orientamenti culturali contrastanti. In questo senso, l'informazione esprime non tanto una materia, quanto "una condizione preliminare" per l'attuazione dei princìpi propri dello Stato democratico. ( Precedenti citati: sentenze n. 122 del 2017, n. 210 del 2015, n. 69 del 2009, n. 168 del 2008, n. 151 del 2005, n. 312 del 2003, n. 466 del 2002, n. 155 del 2002, n. 29 del 1996, n. 420 del 1994, n. 112 del 1993, n. 21 del 1991, n. 348 del 1990, n. 826 del 1988, n. 194 del 1987, n. 148 del 1981, n. 225 del 1974, n. 105 del 1972 e n. 9 del 1965; ordinanza n. 61 del 2008 ).

Parametri costituzionali

Stampa - Contributi pubblici all'editoria - Carattere discrezionale e subordinato alle disponibilità di bilancio dell'elargizione - Denunciata violazione dei principi di solidarietà, di eguaglianza, e di libera manifestazione del pensiero - Assenza di un diritto soggettivo al contributo in capo alle imprese editrici - Idoneità dei presìdi offerti dall'ordinamento a tutela del pluralismo informativo e del mercato - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 44, comma 1, del d.l. n. 112 del 2008, conv., con modif., nella legge n. 133 del 2008, dell'art. 2, comma 62, della legge n. 191 del 2009 e dell'art. 2, comma 1, del d.l. n. 63 del 2012, conv., con modif., nella legge n. 103 del 2012 - sollevate dal Tribunale di Catania in riferimento agli artt. 2, 3 e 21 Cost. - che, nel regolare la disciplina dei contributi all'editoria, prevedono il carattere discrezionale dell'elargizione e la sua subordinazione alle disponibilità di bilancio. Il rilievo costituzionale della libertà di manifestazione del pensiero non comporta che esista in via generale un diritto soggettivo delle imprese editrici a misure di sostegno dell'editoria. La pretesa si radica infatti nella combinazione fra l'articolo della Costituzione che definisce il diritto di volta in volta preso in esame e l'art. 2 Cost., ma anche e soprattutto con il secondo comma dell'art. 3 Cost.; tale esigenza non sussiste nel caso in esame, in cui i presìdi offerti dall'ordinamento a tutela del pluralismo informativo e del mercato risultano idonei ad assicurare tale valore, cosicché la garanzia del pur fondamentale diritto in questione non impone l'intervento finanziario dello Stato.

Norme citate

  • decreto-legge-Art. 2, comma 1
  • legge-Art.
  • decreto-legge-Art. 44, comma 1
  • legge-Art.
  • legge-Art. 2, comma 62

Stampa - Contributi pubblici all'editoria - Carattere discrezionale e subordinato alle disponibilità di bilancio dell'elargizione - Denunciata lesione della libertà di iniziativa economica - Assenza di un diritto soggettivo al contributo finanziario in capo alle imprese editrici - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 44, comma 1, del d.l. n. 112 del 2008, conv., con modif., nella legge n. 133 del 2008, dell'art. 2, comma 62, della legge n. 191 del 2009 e dell'art. 2, comma 1, del d.l. n. 63 del 2012, conv., con modif., nella legge n. 103 del 2012 - sollevate dal Tribunale di Catania in riferimento all'art. 41, secondo comma, Cost. - che, nel regolare la disciplina dei contributi all'editoria, prevedono il carattere discrezionale dell'elargizione e la sua subordinazione alle disponibilità di bilancio. La dichiarazione di non fondatezza delle questioni sollevate in riferimento agli artt. 2, 3 e 21 Cost. - per la mancanza di un diritto soggettivo al contributo finanziario in relazione a questo settore imprenditoriale, attesa l'idoneità dei presìdi offerti dall'ordinamento a tutela del pluralismo informativo e del mercato - comporta la non fondatezza anche dell'ulteriore censura di lesione della libertà di iniziativa economica.

Norme citate

  • decreto-legge-Art. 2, comma 1
  • legge-Art.
  • decreto-legge-Art. 44, comma 1
  • legge-Art.
  • legge-Art. 2, comma 62

Parametri costituzionali

Stampa - Contributi pubblici all'editoria - Carattere discrezionale e subordinato alle disponibilità di bilancio dell'elargizione - Denunciata violazione del principio del legittimo affidamento negli atti dello Stato - Difetto dei presupposti di fatto dell'affidamento - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 44, comma 1, del d.l. n. 112 del 2008, conv., con modif., nella legge n. 133 del 2008, dell'art. 2, comma 62, della legge n. 191 del 2009 e dell'art. 2, comma 1, del d.l. n. 63 del 2012, conv., con modif., nella legge n. 103 del 2012 - sollevate dal Tribunale di Catania per violazione del principio della tutela dell'affidamento negli atti dello Stato, anche in relazione all'art. 117, primo comma, Cost. - in quanto di tale principio mancano gli stessi presupposti di fatto. Le norme censurate, nel regolare la disciplina dei contributi all'editoria, prevedono il carattere discrezionale dell'elargizione e la sua subordinazione alle disponibilità di bilancio, cosicché risulta evidente che l'iniziativa editoriale non può contare sull'esistenza di contributi, né su di un loro determinato ammontare.

Norme citate

  • decreto-legge-Art. 2, comma 1
  • legge-Art.
  • decreto-legge-Art. 44, comma 1
  • legge-Art.
  • legge-Art. 2, comma 62

Parametri costituzionali

Stampa - Contributi pubblici all'editoria - Determinazione del loro ammontare - Affidamento alla discrezionalità del Governo, senza indicazione di criteri oggettivi - Denunciata violazione dei principi di ragionevolezza, libera manifestazione del pensiero, imparzialità e trasparenza della pubblica amministrazione - Assenza di soluzioni costituzionalmente obbligate - Necessario intervento del legislatore - Inammissibilità delle questioni.

Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Catania in riferimento agli artt. 3, 21 e 97 Cost., dell'art. 44, comma 1, del d.l. n. 112 del 2008, conv., con modif., nella legge n. 133 del 2008, dell'art. 2, comma 62, della legge n. 191 del 2009 e dell'art. 2, comma 1, del d.l. n. 63 del 2012, conv., con modif., nella legge n. 103 del 2012, che, affidano alla discrezionalità del Governo, senza l'indicazione di criteri oggettivi, la determinazione dell'ammontare delle misure di sostegno all'editoria. Le norme censurate non garantiscono l'attribuzione di contributi significativi e adeguati e rendono difficoltosa l'indipendenza e la pluralità dell'informazione, manifestando una grave lacuna di fondo - evidenziata dalla loro mancata armonizzazione con le disposizioni normative, anch'esse primarie, che fissano i requisiti per accedere ai contributi e procedono anche alla loro quantificazione - perché le imprese editrici, da un lato, sono titolari di diritti rispetto all'allocazione delle risorse in questione e dall'altro sono esposte al rischio di un taglio parziale o totale delle risorse stesse (in quanto, ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 303 del 1999 e del d.P.C.m. 22 novembre 2010, il riparto delle disponibilità finanziarie fra gli interventi previsti nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri è rimesso all'autonomia della stessa Presidenza, cosicché l'assegnazione dei fondi al settore dell'editoria rimane subordinato, nei limiti delle disponibilità, a scelte discrezionali circa la distribuzione delle risorse). Tuttavia, da ciò non ne può derivare l'accoglimento delle questioni, poiché la strada della semplice cancellazione delle norme censurate si tradurrebbe in un danno per la stessa parte del giudizio a quo, che si vedrebbe del tutto negato il contributo, sia pure ridotto; e perché l'adozione di una disciplina di armonizzazione del sistema non impone una soluzione costituzionalmente obbligata, restando affidata alla scelta del legislatore. In un settore come quello in esame, caratterizzato dalla presenza di un diritto fondamentale, vi è dunque l'esigenza che il quadro normativo sia ricondotto a trasparenza e chiarezza, e in particolare che l'attribuzione delle risorse risponda a criteri certi e obiettivi.

Norme citate

  • decreto-legge-Art. 2, comma 1
  • legge-Art.
  • decreto-legge-Art. 44, comma 1
  • legge-Art.
  • legge-Art. 2, comma 62