Pronuncia 206/2019
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: Giorgio LATTANZI; Giudici : Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 44, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, dell'art. 2, comma 62, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)», e dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63 (Disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale), convertito, con modificazioni, nella legge 16 luglio 2012, n. 103, promosso dal Tribunale ordinario di Catania nel procedimento vertente tra la società Ediservice srl e la Presidenza del Consiglio dei ministri e altri, con ordinanza del 7 giugno 2017, iscritta al n. 149 del registro ordinanze 2018 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 2018. Visti gli atti di costituzione della società Ediservice srl e della Federazione Italiana Liberi Editori - FILE, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri e ad adiuvandum della società Avvenire Nuova Editoriale Italiana spa; udito nell'udienza pubblica del 4 giugno 2019 il Giudice relatore Giancarlo Coraggio; uditi gli avvocati Roberto Cociancich per la società Avvenire Nuova Editoriale Italiana spa, Andrea Scuderi per la società Ediservice srl, Massimo Luciani per la Federazione Italiana Liberi Editori - FILE e l'avvocato dello Stato Gianfranco Pignatone per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 44, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, dell'art. 2, comma 62, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)», dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63 (Disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale), convertito, con modificazioni, nella legge 16 luglio 2012, n. 103, sollevate, in riferimento agli artt. 3 (principio di ragionevolezza), 21 e 97 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Catania, con l'ordinanza indicata in epigrafe; 2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 44, comma 1, del d.l. n. 112 del 2008, come convertito, dell'art. 2, comma 62, della legge n. 191 del 2009, dell'art. 2, comma 1, del d.l. n. 63 del 2012, come convertito, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3 (principio di uguaglianza), 21, 41, secondo comma, Cost., e al principio della tutela dell'affidamento negli atti dello Stato, anche in relazione all'art. 117, primo comma, Cost., dal Tribunale ordinario di Catania, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 2019. F.to: Giorgio LATTANZI, Presidente Giancarlo CORAGGIO, Redattore Filomena PERRONE, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 25 luglio 2019. Il Cancelliere F.to: Filomena PERRONE Allegato:Ordinanza letta all'udienza del 4 giugno 2019ORDINANZARilevato che nel giudizio di cui all'ordinanza di rimessione del Tribunale ordinario di Catania, iscritta al n. 149 del reg. ord. 2018, è intervenuta ad adiuvandum la società Avvenire Nuova Editoriale Italiana spa, che non è parte del giudizio a quo.Considerato che, per costante giurisprudenza di questa Corte, sono ammessi a intervenire nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale (art. 3 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale) i soggetti parti del giudizio a quo, oltre che il Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, il Presidente della Giunta regionale (ex plurimis, sentenze n. 217 e n. 120 del 2018, quest'ultima con allegata ordinanza letta all'udienza del 10 aprile 2018);che l'intervento di soggetti estranei al giudizio principale (art. 4 delle Norme integrative) è ammissibile soltanto per i terzi titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma oggetto di censura (ex plurimis, citate sentenze n. 217 e n. 120 del 2018, quest'ultima con allegata ordinanza letta all'udienza del 10 aprile 2018);che, pertanto, l'incidenza sulla posizione soggettiva dell'interveniente deve derivare non già, come per tutte le altre situazioni sostanziali disciplinate dalla disposizione denunciata, dalla pronuncia della Corte sulla legittimità costituzionale della legge stessa, ma dall'immediato effetto che la pronuncia della Corte produce sul rapporto sostanziale oggetto del giudizio a quo;che nel caso in esame la società Avvenire Nuova Editoriale Italiana spa non è parte del giudizio a quo e non è titolare di un interesse direttamente riconducibile all'oggetto del giudizio principale, bensì di un interesse riflesso all'accoglimento della questione, in quanto assoggettata, come ogni altra impresa editrice, alla norma statale censurata (sentenze n. 217 del 2018 e n. 85 del 2017).per questi motiviLA CORTE COSTITUZIONALEdichiara inammissibile l'intervento della società Avvenire Nuova Editoriale Italiana spa.F.to: Giorgio Lattanzi, Presidente
Relatore: Giancarlo Coraggio
Data deposito: Thu Jul 25 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: LATTANZI
Massime
Contraddittorio davanti alla Corte costituzionale - Intervento nel giudizio incidentale - Intervenienti non titolari di interesse qualificato immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio - Difetto di legittimazione - Inammissibilità dell'intervento.
Norme citate
- decreto-legge-Art. 2, comma 1
- legge-Art.
- decreto-legge-Art. 44, comma 1
- legge-Art.
- legge-Art. 2, comma 62
Parametri costituzionali
- norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)-Art. 3
- norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)-Art. 4
Rilevanza della questione incidentale - Dedotto difetto di rilevanza per procedimento penale pendente - Autonomia del giudizio incidentale di costituzionalità - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Norme citate
- decreto-legge-Art. 2, comma 1
- legge-Art.
- decreto-legge-Art. 44, comma 1
- legge-Art.
- legge-Art. 2, comma 62
Rilevanza della questione incidentale - Adeguata specificazione delle questioni da parte del rimettente - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.
Norme citate
- decreto-legge-Art. 2, comma 1
- legge-Art.
- decreto-legge-Art. 44, comma 1
- legge-Art.
- legge-Art. 2, comma 62
Parametri costituzionali
Thema decidendum - Deduzioni delle parti - Prospettazioni ulteriori rispetto a quelle definite dall'ordinanza di rimessione - Inammissibilità.
Norme citate
- decreto-legge-Art. 2, comma 1
- legge-Art.
- decreto-legge-Art. 44, comma 1
- legge-Art.
- legge-Art. 2, comma 62
Libertà di manifestazione del pensiero - Libertà di stampa - Pluralismo - Diritto di essere informati - Garanzie.
Diritto dell'informazione - Mancanza di una specifica disciplina costituzionale - Riconducibilità alla libertà di manifestazione del pensiero - Conseguente qualificazione del diritto - Necessità del pluralismo delle fonti e dei mezzi di diffusione del pensiero (stampa e radiotelevisione) - Vincoli per il legislatore a sua garanzia.
Parametri costituzionali
Stampa - Contributi pubblici all'editoria - Carattere discrezionale e subordinato alle disponibilità di bilancio dell'elargizione - Denunciata violazione dei principi di solidarietà, di eguaglianza, e di libera manifestazione del pensiero - Assenza di un diritto soggettivo al contributo in capo alle imprese editrici - Idoneità dei presìdi offerti dall'ordinamento a tutela del pluralismo informativo e del mercato - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Norme citate
- decreto-legge-Art. 2, comma 1
- legge-Art.
- decreto-legge-Art. 44, comma 1
- legge-Art.
- legge-Art. 2, comma 62
Parametri costituzionali
Stampa - Contributi pubblici all'editoria - Carattere discrezionale e subordinato alle disponibilità di bilancio dell'elargizione - Denunciata lesione della libertà di iniziativa economica - Assenza di un diritto soggettivo al contributo finanziario in capo alle imprese editrici - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Norme citate
- decreto-legge-Art. 2, comma 1
- legge-Art.
- decreto-legge-Art. 44, comma 1
- legge-Art.
- legge-Art. 2, comma 62
Parametri costituzionali
Stampa - Contributi pubblici all'editoria - Carattere discrezionale e subordinato alle disponibilità di bilancio dell'elargizione - Denunciata violazione del principio del legittimo affidamento negli atti dello Stato - Difetto dei presupposti di fatto dell'affidamento - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Norme citate
- decreto-legge-Art. 2, comma 1
- legge-Art.
- decreto-legge-Art. 44, comma 1
- legge-Art.
- legge-Art. 2, comma 62
Parametri costituzionali
Stampa - Contributi pubblici all'editoria - Determinazione del loro ammontare - Affidamento alla discrezionalità del Governo, senza indicazione di criteri oggettivi - Denunciata violazione dei principi di ragionevolezza, libera manifestazione del pensiero, imparzialità e trasparenza della pubblica amministrazione - Assenza di soluzioni costituzionalmente obbligate - Necessario intervento del legislatore - Inammissibilità delle questioni.
Norme citate
- decreto-legge-Art. 2, comma 1
- legge-Art.
- decreto-legge-Art. 44, comma 1
- legge-Art.
- legge-Art. 2, comma 62