Pronuncia 11/2020
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: Aldo CAROSI; Giudici : Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, lettera c), della legge 8 novembre 1991, n. 362 (Norme di riordino del settore farmaceutico), in relazione all'art. 7, comma 1, della stessa legge, come modificato dall'art. 1, comma 157, lettera a), della legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), promossi dal Collegio arbitrale rituale, nominato dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Catania, con ordinanze del 6 dicembre 2018, iscritte ai numeri 50 e 51 del registro ordinanze 2019 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15, prima serie speciale, dell'anno 2019. Visti gli atti di costituzione di Donatella Paolino e Giulia Di Silvestri e di Katia Domenica Mangano e Agata Rita Domenica Mangano, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 19 novembre 2019 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli; uditi gli avvocati Giuseppe Greco per Donatella Paolino e Giulia Di Silvestri, Pietro Paterniti La Via per Katia Domenica Mangano e Agata Rita Domenica Mangano e l'avvocato dello Stato Diana Ranucci per il Presidente del Consiglio dei ministri; deliberato nella camera di consiglio del 9 gennaio 2020.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, lettera c), della legge 8 novembre 1991, n. 362 (Norme di riordino del settore farmaceutico), in relazione all'art. 7, comma 1, della stessa legge, come modificato dall'art. 1, comma 157, lettera a), della legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 11, 35, 41, 47 e 117, primo comma, della Costituzione, dal Collegio arbitrale rituale nominato dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Catania, con le due ordinanze indicate in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 gennaio 2020. F.to: Aldo CAROSI, Presidente Mario Rosario MORELLI, Redattore Roberto MILANA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 5 febbraio 2020. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA
Relatore: Mario Rosario Morelli
Data deposito: Wed Feb 05 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: CAROSI
Massime
Prospettazione della questione incidentale - Precisa descrizione della fattispecie oggetto del giudizio principale - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Norme citate
- legge-Art. 8, comma 1
Rilevanza della questione incidentale - Applicabilità nel giudizio a quo della norma censurata - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Norme citate
- legge-Art. 8, comma 1
Interpretazione della norma censurata - Interpretazione secundum constitutionem - Praticabilità esclusa dal rimettente - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Norme citate
- legge-Art. 8, comma 1
Prospettazione della questione incidentale - Evocazione, quali parametri interposti, di disposizioni dell'Unione europea attinenti ai medesimi diritti tutelati da parametri interni - Spettanza alla Corte costituzionale della valutazione di eventuali profili di contrasto della disciplina censurata con le disposizioni europee, anche previo rinvio pregiudiziale - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.
Norme citate
- legge-Art. 8, comma 1
Farmacia - Partecipazione a società di capitale titolare dell'esercizio di farmacia privata - Incompatibilità con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico o privato - Riferibilità anche ai soci non coinvolti nella gestione - Denunciata irragionevolezza intrinseca e difetto di proporzione, ingiustificata disparità di trattamento, lesione della tutela del lavoro, della libertà di iniziativa economica privata, della tutela del risparmio e dell'investimento, nonché delle norme europee a garanzia della libertà di impresa - Erroneità dell'interpretazione della norma censurata - Non fondatezza della questione.
Norme citate
- legge-Art. 8, comma 1
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 2
- Costituzione-Art. 3
- Costituzione-Art. 54
- Costituzione-Art. 35
- Costituzione-Art. 41
- Costituzione-Art. 47
- Costituzione-Art. 117
- trattato unione europea-Art. 3
- Carta dei diritti fondamentali U.E.-Art. 16
- Trattato sul funzionamento dell'Unione europea-Art. 49
- Costituzione-Art. 11