Pronuncia 11/2020

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Aldo CAROSI; Giudici : Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, lettera c), della legge 8 novembre 1991, n. 362 (Norme di riordino del settore farmaceutico), in relazione all'art. 7, comma 1, della stessa legge, come modificato dall'art. 1, comma 157, lettera a), della legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), promossi dal Collegio arbitrale rituale, nominato dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Catania, con ordinanze del 6 dicembre 2018, iscritte ai numeri 50 e 51 del registro ordinanze 2019 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15, prima serie speciale, dell'anno 2019. Visti gli atti di costituzione di Donatella Paolino e Giulia Di Silvestri e di Katia Domenica Mangano e Agata Rita Domenica Mangano, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 19 novembre 2019 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli; uditi gli avvocati Giuseppe Greco per Donatella Paolino e Giulia Di Silvestri, Pietro Paterniti La Via per Katia Domenica Mangano e Agata Rita Domenica Mangano e l'avvocato dello Stato Diana Ranucci per il Presidente del Consiglio dei ministri; deliberato nella camera di consiglio del 9 gennaio 2020.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, lettera c), della legge 8 novembre 1991, n. 362 (Norme di riordino del settore farmaceutico), in relazione all'art. 7, comma 1, della stessa legge, come modificato dall'art. 1, comma 157, lettera a), della legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 11, 35, 41, 47 e 117, primo comma, della Costituzione, dal Collegio arbitrale rituale nominato dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Catania, con le due ordinanze indicate in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 gennaio 2020. F.to: Aldo CAROSI, Presidente Mario Rosario MORELLI, Redattore Roberto MILANA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 5 febbraio 2020. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA

Relatore: Mario Rosario Morelli

Data deposito: Wed Feb 05 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: CAROSI

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Massime

Prospettazione della questione incidentale - Precisa descrizione della fattispecie oggetto del giudizio principale - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per incompleta descrizione della fattispecie, formulata nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma, 1, lett. c ), della legge n. 362 del 1991. Il rimettente descrive in modo preciso la fattispecie oggetto dei giudizi a quibus .

Norme citate

  • legge-Art. 8, comma 1

Rilevanza della questione incidentale - Applicabilità nel giudizio a quo della norma censurata - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di rilevanza in ragione della non corrispondenza tra i petita dei giudizi principali e le sanzioni previste dalla norma censurata, della questione formulata nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, lett. c ), della legge n. 362 del 1991. La previsione di sanzioni specifiche a carico dei soggetti incaricati della direzione della farmacia, per essere incorsi in una delle cause di incompatibilità espressamente regolate, non esclude l'applicabilità dei rimedi generali (come quelli appunto di cui si discute nei giudizi a quibus ), che traggano comunque causa dalla incompatibilità.

Norme citate

  • legge-Art. 8, comma 1

Interpretazione della norma censurata - Interpretazione secundum constitutionem - Praticabilità esclusa dal rimettente - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per omessa interpretazione costituzionalmente conforme, delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, lett. c ), della legge n. 362 del 1991. Il rimettente, pur avendo tentato una lettura adeguatrice, ha ritenuto che essa fosse impedita dal tenore letterale della prescrizione contestata, oltre che da ragioni sistematiche connesse alla natura tassativa delle cause di incompatibilità. Secondo la consolidata giurisprudenza costituzionale, ove l'interpretazione conforme sia sperimentata, ma sia poi ritenuta impraticabile, l'eventuale non condivisione di tale lettura incide sul merito e non sul rito, e costituisce quindi ragione di eventuale infondatezza, e non di inammissibilità, della questione sollevata. ( Precedenti citati: sentenze n. 187 del 2019, n. 179 del 2019, n. 144 del 2019, n. 132 del 2018, n. 42 del 2017, n. 204 del 2016, n. 95 del 2016, n. 45 del 2016 e n. 262 del 2015 ).

Norme citate

  • legge-Art. 8, comma 1

Prospettazione della questione incidentale - Evocazione, quali parametri interposti, di disposizioni dell'Unione europea attinenti ai medesimi diritti tutelati da parametri interni - Spettanza alla Corte costituzionale della valutazione di eventuali profili di contrasto della disciplina censurata con le disposizioni europee, anche previo rinvio pregiudiziale - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - concernente l'erronea evocazione da parte del rimettente di disposizioni del diritto dell'Unione europea - delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, lett. c ), della legge n. 362 del 1991. Qualora, infatti, sia il giudice comune, nell'ambito di un incidente di costituzionalità, a richiamare, come norme interposte, disposizioni dell'Unione europea attinenti ai medesimi diritti tutelati da parametri interni, la Corte costituzionale non potrà esimersi, eventualmente previo rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE, dal fornire una risposta a tale questione con gli strumenti che le sono propri. (Nel caso di specie, non vi è dubbio che le ragioni addotte a sostegno della lamentata lesione delle citate disposizioni dell'Unione europea interferiscano con il valore costituzionale della libertà dell'iniziativa economica privata). ( Precedente citati: sentenza n. 63 del 2019 ).

Norme citate

  • legge-Art. 8, comma 1

Farmacia - Partecipazione a società di capitale titolare dell'esercizio di farmacia privata - Incompatibilità con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico o privato - Riferibilità anche ai soci non coinvolti nella gestione - Denunciata irragionevolezza intrinseca e difetto di proporzione, ingiustificata disparità di trattamento, lesione della tutela del lavoro, della libertà di iniziativa economica privata, della tutela del risparmio e dell'investimento, nonché delle norme europee a garanzia della libertà di impresa - Erroneità dell'interpretazione della norma censurata - Non fondatezza della questione.

È dichiarata non fondata, per erronea interpretazione della norma censurata, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Collegio arbitrale di Catania, in riferimento agli artt. 2, 3, 54, 35, 41, 47 Cost., nonché agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 3 TUE, 16 CDFUE e 49 TFUE - dell'art. 8, comma 1, lett. c ), della legge n. 362 del 1991, nella parte in cui prevede che la partecipazione alle società di capitali titolari dell'esercizio di una farmacia privata sia incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato. Alla stregua dei criteri ermeneutici di cui all'art. 12 delle Preleggi, è possibile pervenire alla conclusione per cui la causa di incompatibilità ivi prevista non sia riferibile ai soci di società di capitali titolari di farmacie, che si limitino ad acquisirne quote, senza essere coinvolti nella gestione della farmacia. La disposizione censurata fa, infatti, riferimento al soggetto che gestisce la farmacia o comunque sia coinvolto nella gestione, come risulta dalla sua rubrica, dal sistema delle sanzioni interdittive (per loro natura applicabili solo al socio coinvolto nella gestione) e dalla disciplina del subentro di terzi mortis causa. Inoltre, sul piano sistematico, tale esegesi è confortata dal fatto che l'incompatibilità in esame non è coerente con il nuovo quadro normativo che da una impostazione professionale-tecnica della titolarità e gestione delle farmacie è passato ad una impostazione economico-commerciale (legge n. 124 del 2017). Essendo, dunque, consentita la titolarità di farmacie private in capo anche a società di capitali, di cui possono far parte anche soci non farmacisti, né in alcun modo coinvolti nella gestione della farmacia o della società, è conseguente che a tali soggetti non sia più riferibile l'incompatibilità con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico o privato.

Norme citate

  • legge-Art. 8, comma 1

Parametri costituzionali