Pronuncia 186/2020
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: Marta CARTABIA; Giudici : Aldo CAROSI, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 (Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale), come introdotto dall'art. 13, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 (Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata), convertito, con modificazioni, nella legge 1° dicembre 2018, n. 132, promossi dal Tribunale ordinario di Milano, prima sezione civile, con ordinanza del 1° agosto 2019, dal Tribunale ordinario di Ancona, prima sezione civile, con ordinanza del 29 luglio 2019 e dal Tribunale ordinario di Salerno, sezione civile feriale, con due ordinanze del 9 agosto 2019, iscritte, rispettivamente, ai numeri 145, 153, 158 e 159 del registro ordinanze 2019 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, numeri 39, 40 e 41, prima serie speciale, dell'anno 2019. Visti gli atti di costituzione dei signori A. H. e A. S., delle associazioni ASGI-Associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione e Avvocati per Niente Onlus, del Comune di Milano, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udita nell'udienza pubblica e nella camera di consiglio dell'8 luglio 2020 la Giudice relatrice Daria de Pretis; uditi gli avvocati Valerio Onida per A. H., Alberto Guariso per A. H. e altri, Antonello Mandarano per il Comune di Milano, Paolo Cognini per A. S. e gli avvocati dello Stato Giuseppe Albenzio e Ilia Massarelli per il Presidente del Consiglio dei ministri; deliberato nella camera di consiglio del 9 luglio 2020.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, 1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 (Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale), come introdotto dall'art. 13, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 (Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata), convertito, con modificazioni, nella legge 1° dicembre 2018, n. 132; 2) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale delle restanti disposizioni dell'art. 13 del d.l. n. 113 del 2018; 3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1-bis, del d.lgs. n. 142 del 2015, sollevata, in riferimento all'art. 77, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Milano, prima sezione civile, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 2020. F.to: Marta CARTABIA, Presidente Daria de PRETIS, Redattore Roberto MILANA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 31 luglio 2020. Il Cancelliere F.to: Roberto MILANA
Relatore: Daria de Pretis
Data deposito:
Tipologia: S
Presidente: CARTABIA
Massime
Thema decidendum - Questioni aventi ad oggetto disposizioni formalmente diverse - Identità di petitum - Riunione dei relativi giudizi.
Norme citate
- decreto legislativo-Art. 4, comma 1
- decreto-legge-Art. 13, comma 1
- legge-Art.
Thema decidendum - Ulteriori questioni o profili di costituzionalità dedotti dalle parti costituite nel giudizio incidentale - Estensione rispetto a quello fissato dall'ordinanza di rimessione - Inammissibilità.
Norme citate
- decreto legislativo-Art. 4, comma 1
Parametri costituzionali
- Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali-Art. 8
- Carta dei diritti fondamentali U.E.-Art. 1
- Carta dei diritti fondamentali U.E.-Art. 7
- Carta dei diritti fondamentali U.E.-Art. 18
- Carta dei diritti fondamentali U.E.-Art. 20
- Carta dei diritti fondamentali U.E.-Art. 29
Thema decidendum - Ordine di esame delle questioni - Criteri - Priorità delle ragioni logicamente pregiudiziali.
Norme citate
- decreto legislativo-Art. 4, comma 1
- decreto-legge-Art. 13, comma 1
- legge-Art.
Parametri costituzionali
Pronunce della Corte costituzionale - Dichiarazione di inammissibilità - Effetti - Assenza di preclusione alla riproposizione delle medesime questioni in successivo giudizio - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Norme citate
- decreto-legge-Art. 13, comma 1
- legge-Art.
- decreto legislativo-Art. 4, comma 1
Pronunce della Corte costituzionale - Dichiarazione di non fondatezza - Effetti - Assenza di preclusione alla riproposizione delle medesime questioni in successivo giudizio - Eventuale conseguente dichiarazione di manifesta infondatezza.
Straniero - Richiedenti protezione internazionale - Domanda di iscrizione anagrafica - Requisiti - Previsione, introdotta con decreto-legge, che il permesso di soggiorno per richiesta di asilo non costituisce titolo per l'iscrizione - Denunciata mancanza dei presupposti per la decretazione d'urgenza - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Norme citate
- decreto-legge-Art. 13, comma 1
- legge-Art.
- decreto legislativo-Art. 4, comma 1
Parametri costituzionali
Straniero - Richiedenti protezione internazionale - Domanda di iscrizione anagrafica - Requisiti - Previsione che il permesso di soggiorno per richiesta di asilo non costituisce titolo per l'iscrizione - Irrazionalità e irragionevole disparità di trattamento con conseguente violazione della pari dignità sociale - Illegittimità costituzionale.
Norme citate
- decreto legislativo-Art. 4, comma 1
- decreto-legge-Art. 13, comma 1
- legge-Art.
Parametri costituzionali
Diritti fondamentali (in particolare: principio di uguaglianza) - Destinatari - Applicazione anche agli stranieri - Limitazioni - Necessità di giustificazione ragionevole e razionale.
Parametri costituzionali
Thema decidendum - Accoglimento della questione di legittimità costituzionale per uno dei parametri evocati - Assorbimento delle ulteriori questioni.
Norme citate
- decreto legislativo-Art. 4, comma 1
- decreto-legge-Art. 13, comma 1
- legge-Art.
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 2
- Costituzione-Art. 10
- Costituzione-Art. 16
- Costituzione-Art. 77
- Costituzione-Art. 117
- Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali-Art. 2
- Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali-Art. 14
- patto internazionale dei diritti civili e politici-Art. 12
- patto internazionale dei diritti civili e politici-Art. 26
Straniero - Disposizioni in materia di protezione internazionale, immigrazione e sicurezza pubblica - Disposizioni in materia di iscrizione anagrafica - Preclusione generale dell'iscrizione anagrafica degli stranieri richiedenti asilo - Illegittimità costituzionale consequenziale in parte qua.
Norme citate
- decreto-legge-Art. 13
- legge-Art.
Parametri costituzionali
- legge-Art. 27