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Pronuncia 148/2021

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Giancarlo CORAGGIO; Giudici : Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 44, comma 4, dell'Allegato 1 (codice del processo amministrativo) al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), promosso dal Consiglio di Stato, sezione quinta, nel procedimento vertente tra gli eredi di M. D.S. e il Ministero della giustizia nonché il Ministero dell'economia e delle finanze, con ordinanza del 20 aprile 2020, iscritta al n. 108 del registro ordinanze 2020 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno 2020. Visti l'atto di costituzione di M. V. nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 25 maggio 2021 il Giudice relatore Maria Rosaria San Giorgio; uditi l'avvocato Maria Laura Sodano Ferace per M. V. e l'avvocato dello Stato Federica Varrone per il Presidente del Consiglio dei ministri, quest'ultimo in collegamento da remoto, ai sensi del punto 1) del decreto del Presidente della Corte del 18 maggio 2021; deliberato nella camera di consiglio del 26 maggio 2021.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 44, comma 4, dell'Allegato 1 (codice del processo amministrativo) al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), limitatamente alle parole «, se ritiene che l'esito negativo della notificazione dipenda da causa non imputabile al notificante,»; 2) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 44, comma 4, dell'Allegato 1 al d.lgs. n. 104 del 2010, sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dal Consiglio di Stato, sezione quinta, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 maggio 2021. F.to: Giancarlo CORAGGIO, Presidente Maria Rosaria SAN GIORGIO, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 9 luglio 2021. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA

Relatore: Maria Rosaria San Giorgio

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: CORAGGIO

Massime

Rilevanza della questione incidentale - Censura di norma applicabile nel giudizio a quo - Sussistenza.

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 44, comma 4, cod. proc. amm., che limita la facoltà del giudice amministrativo di ordinare la rinnovazione della notificazione nulla del ricorso - nel caso in cui il destinatario non si sia costituito nel giudizio - alle sole ipotesi in cui l'esito negativo della notificazione dipenda da causa non imputabile al notificante, sussiste la rilevanza delle questioni sollevate. Infatti, la perdurante vigenza delle disposizioni di cui al r.d. n. 1611 del 1933 ed alla legge n. 260 del 1958 - per cui gli atti istitutivi di giudizi che si svolgono innanzi alle giurisdizioni amministrative devono, a pena di nullità, essere notificati alle amministrazioni dello Stato, nella persona del Ministro competente, presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria adìta - è confermata dall'art. 41, comma 3, cod. proc. amm. In applicazione di tale precetto, costituisce principio consolidato nella giurisprudenza amministrativa che sia nulla la notifica del ricorso in appello qualora sia eseguita, come nel caso di specie, presso l'Avvocatura distrettuale anziché presso l'Avvocatura generale dello Stato.

Norme citate

  • decreto legislativo-Art. 44, comma 4

Processo amministrativo - Codice del processo amministrativo - Nullità della notificazione dell'atto introduttivo - Possibile rinnovazione - Condizione - Causa non imputabile al notificante - Denunciata violazione dei principi e criteri direttivi della legge delega - Questione già sollevata e risolta nel senso della non fondatezza - Manifesta infondatezza della questione.

È dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Consiglio di Stato in riferimento all'art. 76 Cost., dell'art. 44, comma 4, cod. proc. amm., che limita la facoltà del giudice amministrativo di ordinare la rinnovazione della notificazione nulla del ricorso - nel caso in cui il destinatario non si sia costituito nel giudizio - alle sole ipotesi in cui l'esito negativo della notificazione dipenda da causa non imputabile al notificante. Le pur articolate deduzioni sviluppate dall'ordinanza di rimessione non offrono elementi utili a indurre ad un ripensamento delle conclusioni raggiunte da precedenti pronunce della Corte costituzionale, che debbono pertanto essere integralmente confermate laddove hanno ritenuto che l'art. 291, primo comma, cod. proc. civ. - a differenza di quanto sostenuto dal giudice a quo - non sia espressivo di un principio generale del processo, e pertanto non possa essere come tale riferibile naturaliter al giudizio amministrativo. ( Precedenti citati: sentenze n. 18 del 2014 e n. 132 del 2018 ).

Norme citate

  • decreto legislativo-Art. 44, comma 4

Parametri costituzionali

Processo amministrativo - Codice del processo amministrativo - Nullità della notificazione dell'atto introduttivo - Possibile rinnovazione - Condizione - Causa non imputabile al notificante - Irragionevolezza e violazione dei principi di proporzionalità, di difesa e di effettività della tutela giurisdizionale - Illegittimità costituzionale parziale.

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, 24 e 113 Cost., l'art. 44, comma 4, cod. proc. amm., limitatamente alle parole «, se ritiene che l'esito negativo della notificazione dipenda da causa non imputabile al notificante,». La norma censurata dal Consiglio di Stato, limitando la facoltà del giudice amministrativo di ordinare la rinnovazione della notificazione nulla del ricorso - nel caso in cui il destinatario non si sia costituito nel giudizio - alle sole ipotesi in cui l'esito negativo della notificazione dipenda da causa non imputabile al notificante, sacrifica in modo irragionevole l'esigenza di preservare gli effetti sostanziali e processuali della domanda e conduce ad esiti sproporzionati rispetto al fine cui la norma stessa tende. Se, infatti, nel processo amministrativo la sottoposizione del diritto di azione al termine di sessanta giorni di cui all'art. 29 cod. proc. amm. (ma anche nel caso delle altre azioni per le quali è previsto un termine decadenziale) assolve all'essenziale funzione di garanzia della stabilità degli effetti giuridici, in conformità con l'interesse pubblico di pervenire in tempi brevi alla definitiva certezza del rapporto giuridico amministrativo, tale indefettibile esigenza risulta travalicata dalla norma censurata nella parte in cui essa fa discendere da un vizio esterno all'atto di esercizio dell'azione stessa la definitiva impossibilità di far valere nel giudizio la situazione sostanziale sottostante. L'effetto di impedimento della decadenza, pur ricollegato all'esercizio dell'azione entro il termine perentorio, non può essere escluso dalla nullità della notificazione, non integrando quest'ultima un elemento costitutivo dell'atto che ne forma oggetto, bensì assolvendo ad una funzione strumentale e servente di conoscenza legale e di instaurazione del contraddittorio. Inoltre, tale limitazione, ogni volta che l'accertamento della nullità interviene dopo lo spirare di detto termine - e, quindi, particolarmente nell'azione di annullamento, data la brevità dello stesso - comporta la perdita definitiva della possibilità di ottenere una pronuncia giurisdizionale di merito, con grave compromissione del diritto di agire in giudizio. ( Precedente citato: sentenza n. 94 del 2017 ). Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, il legislatore dispone di un'ampia discrezionalità nella conformazione degli istituti processuali, incontrando il solo limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle scelte compiute, che viene superato qualora emerga un'ingiustificabile compressione del diritto di agire in giudizio. ( Precedenti citati: sentenze n. 102 del 2021, n. 253, n. 95 del 2020, n. 80 del 2020, n. 79 del 2020 e n. 271 del 2019 ). L'art. 24 Cost. non comporta che il cittadino debba conseguire la tutela giurisdizionale sempre nello stesso modo e con i medesimi effetti, purché non vengano imposti oneri o prescritte modalità tali da rendere impossibile o estremamente difficile l'esercizio del diritto di difesa o lo svolgimento dell'attività processuale. ( Precedenti citati: sentenze n. 271 del 2019, n. 199 del 2017, n. 121 del 2016 e n. 44 del 2016 ). Le forme degli atti processuali non sono fine a sé stesse, ma sono funzionali alla migliore qualità della decisione di merito, essendo deputate al conseguimento di un determinato scopo, coincidente con la funzione che il singolo atto è destinato ad assolvere nell'ambito del processo. ( Precedente citato: sentenza n. 77 del 2007 ).

Norme citate

  • decreto legislativo-Art. 44, comma 4

Thema decidendum - Accoglimento della questione di legittimità costituzionale in riferimento ad alcuni dei parametri evocati - Assorbimento delle censure riferite ai restanti parametri.

Accolta in parte qua , per violazione degli artt. 3, 24, e 113 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 44, comma 4, cod. proc. amm., risultano assorbite le questioni riferite agli artt. 111 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6 CEDU.

Norme citate

  • decreto legislativo-Art. 44, comma 4

Parametri costituzionali