Pronuncia 148/2021
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: Giancarlo CORAGGIO; Giudici : Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 44, comma 4, dell'Allegato 1 (codice del processo amministrativo) al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), promosso dal Consiglio di Stato, sezione quinta, nel procedimento vertente tra gli eredi di M. D.S. e il Ministero della giustizia nonché il Ministero dell'economia e delle finanze, con ordinanza del 20 aprile 2020, iscritta al n. 108 del registro ordinanze 2020 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno 2020. Visti l'atto di costituzione di M. V. nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 25 maggio 2021 il Giudice relatore Maria Rosaria San Giorgio; uditi l'avvocato Maria Laura Sodano Ferace per M. V. e l'avvocato dello Stato Federica Varrone per il Presidente del Consiglio dei ministri, quest'ultimo in collegamento da remoto, ai sensi del punto 1) del decreto del Presidente della Corte del 18 maggio 2021; deliberato nella camera di consiglio del 26 maggio 2021.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 44, comma 4, dell'Allegato 1 (codice del processo amministrativo) al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), limitatamente alle parole «, se ritiene che l'esito negativo della notificazione dipenda da causa non imputabile al notificante,»; 2) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 44, comma 4, dell'Allegato 1 al d.lgs. n. 104 del 2010, sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dal Consiglio di Stato, sezione quinta, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 maggio 2021. F.to: Giancarlo CORAGGIO, Presidente Maria Rosaria SAN GIORGIO, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 9 luglio 2021. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA
Relatore: Maria Rosaria San Giorgio
Data deposito:
Tipologia: S
Presidente: CORAGGIO
Massime
Rilevanza della questione incidentale - Censura di norma applicabile nel giudizio a quo - Sussistenza.
Norme citate
- decreto legislativo-Art. 44, comma 4
Processo amministrativo - Codice del processo amministrativo - Nullità della notificazione dell'atto introduttivo - Possibile rinnovazione - Condizione - Causa non imputabile al notificante - Denunciata violazione dei principi e criteri direttivi della legge delega - Questione già sollevata e risolta nel senso della non fondatezza - Manifesta infondatezza della questione.
Norme citate
- decreto legislativo-Art. 44, comma 4
Parametri costituzionali
Processo amministrativo - Codice del processo amministrativo - Nullità della notificazione dell'atto introduttivo - Possibile rinnovazione - Condizione - Causa non imputabile al notificante - Irragionevolezza e violazione dei principi di proporzionalità, di difesa e di effettività della tutela giurisdizionale - Illegittimità costituzionale parziale.
Norme citate
- decreto legislativo-Art. 44, comma 4
Parametri costituzionali
Thema decidendum - Accoglimento della questione di legittimità costituzionale in riferimento ad alcuni dei parametri evocati - Assorbimento delle censure riferite ai restanti parametri.
Norme citate
- decreto legislativo-Art. 44, comma 4
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 111
- Costituzione-Art. 117
- Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali-Art. 6