Pronuncia 68/2021

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Giancarlo CORAGGIO; Giudici : Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Stefano PETITTI, Emanuela NAVARRETTA,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 30, quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), promosso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Milano nel procedimento penale a carico di L. S., con ordinanza del 4 febbraio 2020, iscritta al n. 47 del registro ordinanze 2020 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 2020. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 2021 il Giudice relatore Franco Modugno; deliberato nella camera di consiglio del 28 gennaio 2021.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 30, quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), in quanto interpretato nel senso che la disposizione non si applica in relazione alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, disposta con sentenza irrevocabile ai sensi dell'art. 222, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada). Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 2021. F.to: Giancarlo CORAGGIO, Presidente Franco MODUGNO, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 16 aprile 2021. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA

Relatore: Franco Modugno

Data deposito: Fri Apr 16 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: CORAGGIO

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Massime

Giudice rimettente - Motivazione sulla competenza - Non manifesta implausibilità - Ammissibilità della questione.

È ammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal GIP del Tribunale di Milano, dell'art. 30, quarto comma, della legge n. 87 del 1953, dovendo escludersi che il difetto di competenza del giudice a quo sia rilevabile ictu oculi , avendo egli fornito una motivazione non manifestamente implausibile in ordine alla propria competenza a provvedere. Per costante giurisprudenza costituzionale, alla luce del principio di autonomia del giudizio incidentale di legittimità costituzionale rispetto al processo principale, il difetto di competenza del giudice a quo - al pari del difetto di giurisdizione - costituisce causa di inammissibilità della questione solo se manifesto, ossia rilevabile ictu oculi. ( Precedenti citati: sentenza n. 136 del 2008; ordinanze n. 144 del 2011 e n. 134 del 2000 ).

Norme citate

  • legge-Art. 30, comma 4

Rilevanza della questione incidentale - Applicabilità della disposizione censurata nel giudizio a quo - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di rilevanza, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 30, quarto comma, della legge n. 87 del 1953, in quanto sussiste la condizione indispensabile affinché la disposizione censurata possa trovare applicazione nel giudizio a quo .

Norme citate

  • legge-Art. 30, comma 4

Thema decidendum - Ricognizione dell'oggetto del giudizio incidentale - Restrizione da parte della Corte costituzionale ad un particolare profilo - Possibilità, in ragione della motivazione dell'ordinanza di rimessione.

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 30, quarto comma, della legge n. 87 del 1953, benché il dispositivo dell'ordinanza di rimessione faccia riferimento all'indistinta platea delle sanzioni amministrative "convenzionalmente penali", i quesiti di costituzionalità riguardano la norma denunciata nella parte in cui non consente al giudice dell'esecuzione di rideterminare la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente - la cui applicazione è demandata al giudice penale, unitamente alle sanzioni penali - oggetto di una declaratoria di illegittimità costituzionale che ne abbia mutato di fatto la disciplina.

Norme citate

  • legge-Art. 30, comma 4

Pronunce della Corte costituzionale - Dichiarazione di illegittimità costituzionale - Efficacia retroattiva - Deroga all'intangibilità del giudicato penale di condanna - Estensione alle sanzioni amministrative che assumano natura sostanzialmente penale ai sensi della Convenzione EDU (nel caso di specie: revoca della patente) - Omessa previsione - Violazione del principio di legalità costituzionale della pena - Illegittimità costituzionale della norma censurata, come interpretata dal diritto vivente.

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 30, quarto comma, della legge n. 87 del 1953, in quanto interpretato nel senso che la disposizione non si applica in relazione alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, disposta con sentenza irrevocabile ai sensi dell'art. 222, comma 2, del d.lgs. n. 285 del 1992. La revoca della patente, disposta dal giudice penale con la sentenza di condanna o di patteggiamento della pena per i reati di cui agli artt. 589- bis e 590- bis cod. pen., ha connotazioni sostanzialmente punitive, trattandosi di sanzione dalla carica afflittiva particolarmente elevata e dalla spiccata capacità dissuasiva. Pertanto, se la sentenza n. 63 del 2019 ha esteso alle sanzioni amministrative "punitive" il principio di retroattività della lex mitior , a maggior ragione va escluso - come per le sanzioni penali - che taluno debba continuare a scontare una sanzione amministrativa "punitiva" inflittagli in base a una norma dichiarata costituzionalmente illegittima. In tal caso, il principio di legalità costituzionale della pena, cui si riconnette la norma censurata dal GIP del Tribunale di Milano, come interpretata dal diritto vivente, non incontra il limite del giudicato, poiché, come per le sanzioni penali, l'esigenza che la sanzione amministrativa a connotazione punitiva risulti conforme a Costituzione lungo tutto il corso della sua esecuzione prevale sulle esigenze di certezza e stabilità dei rapporti giuridici, a cui presidio è posto l'istituto del giudicato. ( Precedenti citati: sentenze n. 96 del 2020, n. 134 del 2019, n. 112 del 2019, n. 88 del 2019, n. 63 del 2019, n. 223 del 2018, n. 121 del 2018, n. 68 del 2017, n. 43 del 2017, n. 57 del 2016, n. 10 del 2015, n. 1 del 2014, n. 210 del 2013, n. 136 del 2008, n. 394 del 2006, n. 3 del 1996, n. 235 del 1989, n. 139 del 1984, n. 26 del 1969 e n. 127 del 1966; ordinanze n. 117 del 2019, n. 144 del 2011, n. 135 del 2010 e n. 134 del 2000 ).

Norme citate

  • legge-Art. 30, comma 4

Parametri costituzionali

Thema decidendum - Accoglimento della questione di legittimità costituzionale in riferimento ad uno dei parametri evocati - Assorbimento di censure ulteriori.

Accolta - per violazione dell'art. 3 Cost. - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30, quarto comma, della legge n. 87 del 1953, restano assorbite le censure formulate in rapporto agli artt. 25, secondo comma, 35, 41, 117, primo comma - quest'ultimo in relazione agli artt. 6 e 7 CEDU - e 136 Cost.

Norme citate

  • legge-Art. 30, comma 4

Parametri costituzionali