Pronuncia 87/2021
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: Giancarlo CORAGGIO; Giudici : Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)», 8, commi 1 e 2, della legge 8 marzo 2017, n. 24 (Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie), 91, 669-septies e 669-quaterdecies del codice di procedura civile, promosso dal Tribunale ordinario di Firenze nel procedimento vertente tra A. F. e altri e l'Azienda USL Toscana Centro, con ordinanza del 21 maggio 2020, iscritta al n. 151 del registro ordinanze 2020 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 2020. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 10 marzo 2021 il Giudice relatore Giovanni Amoroso; deliberato nella camera di consiglio del 10 marzo 2021.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)» e degli artt. 91, 669-quaterdecies e 669-septies del codice di procedura civile, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 32 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Firenze con l'ordinanza indicata in epigrafe; 2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 8, commi 1 e 2, della legge 8 marzo 2017, n. 24 (Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie), sollevate, in riferimento agli artt. 2 e 32 Cost., dal Tribunale ordinario di Firenze con l'ordinanza indicata in epigrafe; 3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 8, commi 1 e 2, della legge n. 24 del 2017, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dal Tribunale ordinario di Firenze con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 marzo 2021. F.to: Giancarlo CORAGGIO, Presidente Giovanni AMOROSO, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 5 maggio 2021. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA
Relatore: Giovanni Amoroso
Data deposito:
Tipologia: S
Presidente: CORAGGIO
Massime
Prospettazione della questione incidentale - Censura attinente a istituto processuale, quale pregiudiziale nel giudizio a quo (nella specie: disciplina delle spese processuali) - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Norme citate
- decreto del Presidente della Repubblica-Art. 8
- codice di procedura civile-Art. 91
- codice di procedura civile-Art. 669 QUATERDECIES
- codice di procedura civile-Art. 669 SEPTIES
Procedimento civile - Spese processuali - Censura di norme in parte già applicate, in parte non applicabili al giudizio a quo - Inammissibilità delle questioni.
Norme citate
- decreto del Presidente della Repubblica-Art. 8
- codice di procedura civile-Art. 91
- codice di procedura civile-Art. 669 QUATERDECIES
- codice di procedura civile-Art. 669 SEPTIES
Procedimento civile - Spese processuali - Delimitazione del thema decidendum alle spese per la consulenza tecnica d'ufficio nel procedimento preventivo ai fini della composizione di lite in relazione alle controversie di risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria.
Norme citate
- decreto del Presidente della Repubblica-Art. 8
- codice di procedura civile-Art. 91
- legge-Art. 8, comma 1
- legge-Art. 8, comma 2
- codice di procedura civile-Art. 669 QUATERDECIES
- codice di procedura civile-Art. 669 SEPTIES
Rilevanza della questione incidentale - Pregiudizialità della norma censurata - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Norme citate
- legge-Art. 8, comma 1
- legge-Art. 8, comma 2
Prospettazione della questione incidentale - Asserito difetto di pregiudizialità della norma censurata - Valutazione attinente al merito - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Norme citate
- legge-Art. 8, comma 1
- legge-Art. 8, comma 2
Procedimento civile - Spese processuali - Spese per la consulenza tecnica d'ufficio nel procedimento preventivo ai fini della composizione di lite in relazione alle controversie di risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria - Possibilità per il giudice di addebitare, in tutto o in parte, il costo della consulenza a carico di una parte diversa da quella ricorrente - Omessa previsione - Denunciata violazione di parametri in assenza di adeguata motivazione - Inammissibilità delle questioni.
Norme citate
- legge-Art. 8, comma 1
- legge-Art. 8, comma 2
Parametri costituzionali
Procedimento civile - Spese processuali - Spese per la consulenza tecnica d'ufficio nel procedimento preventivo ai fini della composizione di lite in relazione alle controversie di risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria - Possibilità per il giudice di addebitare, in tutto o in parte, il costo della consulenza a carico di una parte diversa da quella ricorrente - Omessa previsione - Denunciata violazione della tutela giurisdizionale, del diritto di difesa e di azione - Non fondatezza delle questioni.
Norme citate
- legge-Art. 8, comma 1
- legge-Art. 8, comma 2