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Pronuncia 202/2022

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Giuliano AMATO; Giudici : Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, lettera b), della legge 3 dicembre 1999, n. 493 (Norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell'assicurazione contro gli infortuni domestici), promosso dalla Corte d'appello di Salerno, sezione lavoro, nel procedimento vertente tra L. S. e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), con ordinanza del 26 novembre 2021, iscritta al n. 2 del registro ordinanze 2022 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 2022. Visto l'atto di costituzione dell'INAIL; udito nell'udienza pubblica del 5 luglio 2022 il Giudice relatore Maria Rosaria San Giorgio; udito l'avvocato Emilia Favata per l'INAIL; deliberato nella camera di consiglio del 5 luglio 2022.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, lettera b), della legge 3 dicembre 1999, n. 493 (Norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell'assicurazione contro gli infortuni domestici), sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 29, 35, 38 e 117, primo comma, della Costituzione, dalla Corte d'appello di Salerno, sezione lavoro, con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2022. F.to: Giuliano AMATO, Presidente Maria Rosaria SAN GIORGIO, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 28 luglio 2022. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA

Relatore: Maria Rosaria San Giorgio

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: AMATO

Massime

Infortuni sul lavoro e malattie professionali - In genere - Assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico - Tutela dei "Caregivers" - Definizione di "lavoro svolto in ambito domestico" svolto senza vincolo di subordinazione e a titolo gratuito - Inclusione degli immobili di civile abitazione dove le attività di cura delle persone vengono prestate in favore di stretti familiari non conviventi (nel caso di specie: dei genitori) - Omessa previsione - Denunciata irragionevole disparità di trattamento, violazione dei doveri di solidarietà, della tutela della famiglia, del diritto al lavoro e della tutela previdenziale, anche sul piano comunitario - Eccessiva manipolatività dell'addizione richiesta - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 135001).

Sono dichiarate inammissibili, per l'eccessiva manipolatività della pronuncia richiesta, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Corte d'appello di Salerno, sez. lavoro, in riferimento agli artt. 2, 3, 29, 35, 38 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione alla Risoluzione del Parlamento europeo del 13 settembre 2016 - dell'art. 6, comma 2, lett. b ), della legge n. 493 del 1999, nella parte in cui non comprende nell'ambito domestico, all'interno del quale opera l'assicurazione di chi svolge attività di caregivers , gli immobili di civile abitazione nei quali le suddette attività vengano prestate in favore di stretti familiari non conviventi, per quanto bisognosi di assistenza domestica. Quanto al riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., il riferimento al parametro europeo risulta non idoneo. In relazione agli altri parametri evocati, la legge n. 493 del 1999 - espressione dell'esigenza di far fronte al fenomeno degli infortuni domestici con la finalità di arginarne i costi per la collettività e di superare la contrapposizione tra lavoro domestico ed extradomestico, attribuendo al primo pari dignità rispetto alle altre forme di lavoro svolte fuori casa - ripartisce il rischio indennizzabile all'interno di una "solidarietà di categoria", cosicché gli eventi coperti da garanzia assicurativa non ricomprendono tutti gli incidenti che si verificano negli ordinari luoghi di vita del soggetto assicurato, ma solo quelli che derivano dal lavoro svolto in ambito domestico. In particolare, la nozione di famiglia di cui si avvale il legislatore nel disciplinare il rischio assicurato in materia di infortuni domestici è quella già utilizzata da una risalente sentenza della Corte di cassazione: non qualsiasi condivisione di spazi rileva, pertanto, al fine di riconoscere il diritto all'indennizzo assicurativo per infortunio domestico, ma solo quella che chiama in gioco convivenze familiari integrate, quanto meno, da comuni regole di vita e condivisioni di mezzi. Ciò posto, il carattere autonomo delle due prospettive di tutela sollecitate dal rimettente - l'una, segnata dal riconoscimento di uno strumento assicurativo a tutela di posizioni previdenziali insorte in ambito domestico-familiare, e l'altra contraddistinta dalla creazione di una rete di servizi di preferenziale accesso e di un sistema di benefici, anche fiscali, a sostegno dei caregivers - non consente, come eccepito, la individuazione di una soluzione diretta ad alterare l'intero sistema assicurativo introdotto dalla legge n. 493 del 1999, che si presenta compiuto. Della disciplina dell'indennizzo assicurativo si chiederebbe, infatti, una riforma di sistema, che amplierebbe le categorie dei destinatari implicando scelte discrezionali. La molteplicità delle soluzioni praticabili quanto a soggetti e contesti assicurabili, non può essere assunta come grandezza o misura di riferimento, con la conseguenza che il sollecitato intervento si denuncia, come tale, inammissibile, dovendo invece ricadere sul legislatore la scelta dei mezzi più idonei a realizzare la tutela del fine costituzionalmente necessario. Nel senso di una conclusione di inammissibilità della sollevata questione converge tuttavia la necessità di operare una revisione organica della materia in esame nella composizione della pluralità degli interessi in gioco, altrimenti affidata a scelte "eccessivamente manipolative" della Corte costituzionale, destinate ad incidere sulla stessa funzionalità dell'assetto previsto dalla norma, con conseguenti disarmonie di sistema. ( Precedenti: S. 143/2022 - mass. 44998; S. 101/2022 - mass. 44890; S. 100/2022 - mass. 44720; S. 151/2021 - mass. 44081; S. 33/2021 - mass. 43636; S. 32/2021 - mass. 43583; S. 80/2020 - mass. 42556; S. 47/2020 - mass. 42301; S. 23/2013 - mass. 36919 ).

Norme citate

  • legge-Art. 6, comma 2