Articolo 45 - CODICE TURISMO
(( (Obbligo di prestare assistenza). ))
((1. L'organizzatore presta adeguata assistenza senza ritardo al viaggiatore che si trova in difficolta' anche nelle circostanze di cui all'articolo 42, comma 7, in particolare fornendo le opportune informazioni riguardo ai servizi sanitari, alle autorita' locali e all'assistenza consolare e assistendo il viaggiatore nell'effettuare comunicazioni a distanza e aiutandolo a trovare servizi turistici alternativi.
2. L'organizzatore puo' pretendere il pagamento di un costo ragionevole per tale assistenza qualora il problema sia causato intenzionalmente dal viaggiatore o per sua colpa, nei limiti delle spese effettivamente sostenute)).
Caricamento annuncio...
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.