Articolo 51-quater - CODICE TURISMO
(( (Prescrizione del diritto al risarcimento del danno). ))
((1. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 46 e gli effetti degli articoli 51-bis e 51-ter, il diritto del viaggiatore al risarcimento dei danni previsti dalla presente Sezione si prescrive in due anni a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza.))
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