Pronuncia 282/1989

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Luigi MENGONI, avv. Mauro FERRI;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 177, primo comma, del codice penale, promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 10 febbraio 1988 dal Tribunale di sorveglianza di Firenze nel procedimento penale a carico di Lombardo Rosario, iscritta al n. 181 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 1988; 2) ordinanza emessa il 10 dicembre 1987 dal Tribunale di Bergamo nel procedimento penale a carico di Tassetti Marco, iscritta al n. 202 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1988. Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 9 novembre 1988 il Giudice relatore Renato Dell'Andro;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale del primo comma dell'art. 177 c.p., nella parte in cui, nel caso di revoca della liberazione condizionale, non consente al Tribunale di sorveglianza di determinare la pena detentiva ancora da espiare, tenendo conto del tempo trascorso in libertà condizionale nonché delle restrizioni di libertà subite dal condannato e del suo comportamento durante tale periodo. Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 maggio 1989. Il Presidente: SAJA Il redattore: DELL'ANDRO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 25 maggio 1989. Il direttore della cancelleria: MINELLI

Relatore: Renato Dell'Andro

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: SAJA

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Massime

SENT. 282/89 F.- MISURE DI SICUREZZA - LIBERAZIONE CONDIZIONALE - REVOCA - DETERMINAZIONE DEL RESIDUO DI PENA DETENTIVA DA ESPIARE DA PARTE DEL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA - OMESSA PREVISIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA' -COST., ARTT. 3, 13 e 27 -C.P., ART. 177. PRIMO COMMA

E' costituzionalmente illegittimo, in relazione agli artt. 3, 13 e 27 Cost., l'art. 177, primo comma, c.p., nella parte in cui, nel caso di revoca della liberazione condizionale, non consente al Tribunale di sorveglianza di determinare la pena detentiva ancora da espiare, tenendo conto del tempo trascorso in liberta' condizionale nonche' delle restrizioni di liberta' subite dal condannato e del suo comportamento durante tale periodo. La revoca della liberazione condizionale, estinguendo lo 'status' di vigilato in liberta' conseguente all'ammissione al beneficio di cui all'art. 176 c.p., ricostituisce quello di 'detenuto'. La carcerazione prodotta dalla revoca della liberazione condizionale costituisce un 'quid novi' tanto rispetto a quella fondata immediatamente nella sentenza di condanna, quanto rispetto alla 'liberta' vigilata ', 'ex' art. 230, n. 2 c.p. Pertanto la residua pena detentiva ancora da espiare non puo' non esser determinata in base ad un nuovo principio che tenga conto dell'afflittivita' subita dal condannato nel periodo di liberta' vigilata e ad una valutazione prognostica del comportamento del gia' condizionalmente liberato. L'illegittimita' costituzionale della norma impugnata discende, innanzitutto, dall'aggiunta, in caso di revoca della liberazione condizionale, alla quantita' di pena detentiva irrogata con la sentenza di condanna di un supplemento di afflizione non legittimata dalla stessa sentenza. Se e' vero, infatti, che la liberta' vigilata, 'ex' art. 230, n. 2, c.p., trova fondamento nella sentenza di condanna, una volta intervenuta la revoca, pero', il divieto di computare, ai fini della determinazione del residuo di pena da espiare, il periodo trascorso in liberta' condizionata equivale a far venir meno il titolo legittimante l'afflizione patita dal condannato in sede di liberta' vigilata, in evidente contrasto con l'art. 13, secondo comma, Cost. La norma impugnata risulta anche viziata da una condizione sanzionatoria della revoca della liberazione condizionale che, come la Corte costituzionale ha chiaramente affermato con la sent. n. 204 del 1974, e` assolutamente incompatibile con l'art. 27, terzo comma, Cost. Questa disposizione costizionale induce a configurare un vero e proprio diritto soggettivo in capo al condannato all'ammissione al beneficio della liberazione condizionale, sol che ne ricorrano i presupposti, 'ex' art. 176 c.p. Gli obblighi imposti al condannato, ai sensi dell'art. 230, n. 2, c.p., non sono il corrispettivo di una graziosa concessione sovrana, ma si atteggiano a strumenti di sostegno e di controllo omogenei alla funzione risocializzante assegnata alla pena dall'ultimo comma dell'art. 27 Cost. L'ammissione alla liberazione condizionale, lungi dal rappresentare una rinuncia dello Stato all'esecuzione della pena, costituisce, percio' l'adempimento di obblighi costituzionalmente sanciti. Esclusa la costituzionalita' della concezione sanzionatoria della revoca della liberazione condizionale, deve affermarsi che il principio contenuto nel terzo comma dell'art. 27 Cost. impone che in sede di revoca del cennato beneficio il Tribunale di sorveglianza determini la durata della residua pena detentiva in considerazione di quanto e` accaduto durante lo stato di liberazione condizionale, del grado di rieducazione raggiunto dal condannato, della rieducabilita' e della pericolosita' sociale dello stesso. -S. nn. 343/87, 264/74, 192/76 e 78/77

SENT. 282/89 A. LIBERTA' PERSONALE - LIBERAZIONE CONDIZIONALE - AMMISSIONE REVOCA - EFFETTI SULLO STATUS DEL CONDANNATO.

L'atto di ammissione alla liberazione condizionale ha un duplice effetto: estintivo dello status di soggetto sottoposto a carcerazione, e costitutivo dello status di vigilato in liberta' del detenuto stesso; la revoca della liberazione condizionale produce, a sua volta, due conseguenze giuridiche: estingue lo status di "vigilato in liberta'" del condannato e (ri)costituisce quello di "detenuto". La carcerazione conseguente alla revoca della liberazione condizionale e' dunque nuova e diversa, con la conseguenza che la pena detentiva residua non puo' essere determinata senza un nuovo giudizio che tenga conto anche dell'afflittivita' sopportata durante la liberta' vigilata e senza una necessariamente nuova valutazione prognostica relativa al gia' condizionalmente liberato.

SENT. 282/89 B. LIBERTA' PERSONALE - LIBERAZIONE CONDIZIONALE E SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - CARATTERISTICHE E DIFFERENZE.

Pur essendo vero che l'estinzione del reato, nel caso di concessione della sospensione condizionale della pena, e' condizionata dalla non commissione nei termini prescritti di altro delitto o contravvenzione della stessa indole e dall'adempimento degli obblighi imposti al condannato, cosi' come l'estinzione della pena, nel caso di ammissione alla liberazione condizionale, e' subordinata al decorso del tempo senza l'intervento di cause di revoca, e' necessario distinguere le predette condizioni sospensive alle quali i suddetti effetti sono subordinati. Giacche', mentre la sospensione condizionale della pena non comporta, nel momento in cui viene concessa, alcuna limitazione alla liberta' personale del condannato, la liberazione condizionale, dal momento in cui viene applicata fino a quello della sua revoca, comporta l'adempimento, da parte del condannato di particolari prescrizioni sicuramente limitatrici di tale liberta'.

SENT. 282/89 C. LIBERTA' PERSONALE - LIBERAZIONE CONDIZIONALE - REVOCA - DETERMINAZIONE DELLA PENA RESIDUA - INACCETTABILITA' SIA DEL (GIA' PREVISTO) CRITERIO DEL COMPUTO TOTALE, SIA DI QUELLO (IPOTIZZABILE) DELLO SCOMPUTO TOTALE - NECESSITA' DI TENER CONTO IN CONGRUA MISURA DEL CARICO AFFLITTIVO SOFFERTO DURANTE LA LIBERAZIONE CONDIZIONALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.

L'ammissione del condannato alla liberazione condizionale costituisce, sulla base dell'art. 27, terzo comma, Cost., un diritto per lo stesso, ove ricorrano le previste condizioni di legge, e non l'effetto di una rinuncia dello Stato alla ulteriore esecuzione della pena detentiva inflitta con la sentenza di condanna. Il condizionalmente liberato, infatti, viene sottoposto ad una misura limitativa della liberta' personale, quale sicuramente e' la liberta' vigilata ex art. 230 c.p., sottoponendo l'ex detenuto ad una serie di controlli da parte di altri organi statali. Proprio perche' lo Stato nulla ha concesso al condannato per ammetterlo alla liberazione condizionale, gli obblighi derivanti dalla liberta' vigilata non costituiscono il corrispettivo di una qualunque concessione, ed allo stesso modo la revoca della liberazione condizionale non va considerata come sanzione per l'inosservanza degli obblighi imposti, trovando il suo fondamento nell'errore del giudizio sulla base del quale il condannato era stato ammesso alla liberazione condizionale. E poiche' il giudicato va considerato intangibile, nel senso che non puo' mai aumentarsi l'afflittivita' implicita della pena stabilita nella sentenza di condanna, ne deriva che il non computare in alcun modo ai fini della determinazione della pena residua, il tempo trascorso in liberta' condizionale, altera a danno del condannato l'equilibrio proporzionalistico fra reato e pena lasciando scoperto, quanto a titolo di applicabilita', la liberta' vigilata ex art. 230 cod. pen. gia' patita dal condannato. Per contro lo scomputo della pena detentiva di tutto il periodo trascorso in esecuzione della liberta' condizionata si porrebbe in contrasto con l'art. 3 Cost. in quanto parificherebbe arbitrariamente situazioni concretamente diverse quali sono quella di detenuto e di ammesso alla liberta' condizionata. Deve pertanto essere dichiarata la illegittimita' costituzionale dell'art. 177, quinto comma, cod. pen., nella parte in cui, in caso di revoca della liberazione condizionale, non consente al Tribunale di sorveglianza di determinare la pena residua - tra gli estremi opposti ed entrambi inaccettabili del computo e dello scomputo totali - tenendo conto del tempo trascorso in liberta' condizionale e delle restrizioni di liberta' subite dal condannato.

SENT. 282/89 D. LIBERTA' PERSONALE - LIBERAZIONE CONDIZIONALE - DIRITTO DEL CONDANNATO OVE RICORRANO DETERMINATE CONDIZIONI E NON CONCESSIONE DA PARTE DELLO STATO - CONSEGUENZE - ESPRESSIONE "RINUNCIA" - SIGNIFICATO.

Poiche' l'ammissione del condannato alla liberazione condizionale (v. massima C) costituisce un diritto per lo stesso, ove ricorrano le condizioni previste dalla legge, e non graziosa concessione od effetto di una rinuncia da parte dello Stato alla ulteriore esecuzione della pena inflitta con la sentenza di condanna, va chiarito che l'espressione "rinuncia" da parte dello Stato della esecuzione della pena residua, usata nel codice penale a proposito della liberazione condizionale e di altre cause estintive della pena, ha un significato meramente "convenzionale". - S. nn. 204/1974, 264/1974, 192/1976 e 78/1977.

SENT. 282/89 E. LIBERTA' PERSONALE - LIBERAZIONE CONDIZIONALE - REVOCA - DETERMINAZIONE DELLA PENA RESIDUA - VALUTAZIONI DEL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA - ELEMENTI - CRITERI.

Non essendo consentito (v. massima C) superare in sede esecutiva l'entita' della pena determinata con la sentenza di condanna, il Tribunale di sorveglianza, nel quantificare la pena residua deve, innanzitutto, provvedere a sottrarre dalla pena detentiva inflitta in sede di cognizione, il concreto carico afflittivo subito dal condannato durante la liberta' condizionata e vigilata tenendo in particolare considerazione le limitazioni subite dallo stesso a seguito delle prescrizioni determinate in sede di sottoposizione alla liberta' vigilata; in secondo luogo il Tribunale deve emettere un giudizio prognostico sullo stato di rieducabilita' del condannato, tenendo conto della durata dello stato di liberta' condizionale, al fine di stabilire, valutando il tempo durante il quale sono state osservate le prescrizioni imposte, il grado di rieducabilita' raggiunto.

Parametri costituzionali