Pronuncia 59/1993

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 30, terzo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 15 aprile 1992 dal Tribunale militare di Padova nel procedimento penale a carico di Gentile Giuseppe, iscritta al n. 349 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno 1992; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 2 dicembre 1992 il Giudice relatore Ugo Spagnoli.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30, terzo comma, del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 25, 76, 77, 97 e 103, terzo comma, della Costituzione dal Tribunale militare di Padova con ordinanza del 15 aprile 1992. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 febbraio 1993. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: SPAGNOLI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 16 febbraio 1993. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Relatore: Ugo Spagnoli

Data deposito: Tue Feb 16 1993 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: CASAVOLA

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Massime

SENT. 59/93 A. PROCESSO PENALE - CONFLITTO DI GIURISDIZIONE - DISCIPLINA ABROGATA E NORMATIVA VIGENTE IN TEMA DI SOSPENSIONE DEI PROCEDIMENTI - ANALOGIE E DIFFERENZE.

Il codice di procedura penale abrogato non conteneva una regola espressa in tema di sospensione dei procedimenti in pendenza del conflitto di giurisdizione, ma la giurisprudenza aveva costantemente ritenuto che potessero comunque compiersi gli atti urgenti, e quella prevalente anche se in contrasto con parte della dottrina, che fossero consentiti anche quelli non urgenti. Il nuovo codice, ispirato a criteri di autonomia e di massima semplificazione dei procedimenti, ha delimitato l'area dei conflitti di giurisdizione solo ai casi di identita' del fatto e della persona imputata e ne ha espressamente escluso l'effetto sospensivo.

Norme citate

SENT. 59/93 B. PROCESSO PENALE (NUOVO RITO) - CONFLITTI DI GIURISDIZIONE - PROPOSIZIONE - EFFETTO SOSPENSIVO SUI PROCEDIMENTI IN CORSO - ESCLUSIONE - ASSERITA VIOLAZIONE DI DIRETTIVA DEL LEGISLATORE DELEGANTE NONCHE' DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA P.A. - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

L'art. 30, comma terzo, cod. proc. pen., prevedendo che la denuncia del conflitto di giurisdizione e la conseguente ordinanza non hanno effetto sospensivo sui procedimenti in corso, mira ad evitare che il buon andamento dell'amministrazione della giustizia possa essere pregiudicato da denunce di conflitti inesistenti o pretestuosi (intesi solo a paralizzare temporaneamente le sorti del processo e ad incidere sui termini di custodia cautelare e di prescrizione), e in tal guisa corrisponde ad obiettivi indicati dalla legge delega n. 81 del 1987 (tra cui quello della "massima semplificazione nello svolgimento del processo"), senza affatto violare la direttiva n. 15 della legge stessa. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' sollevata in riferimento all'art. 97 Cost. ed agli artt. 76 e 77 Cost., in relazione alla direttiva succitata).

SENT. 59/93 C. PROCESSO PENALE (NUOVO RITO) - CONFLITTO DI GIURISDIZIONE - PROPOSIZIONE - EFFETTO SOSPENSIVO SUI PROCEDIMENTI IN CORSO - ESCLUSIONE - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUDICE NATURALE PRECOSTITUITO PER LEGGE NONCHE' DEL RIPARTO DI GIURISDIZIONE TRA GIUDICI MILITARI E GIUDICI ORDINARI - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Posto che nelle more della risoluzione dei conflitti di giurisdizione e' 'a priori' incerta l'individuazione del giudice cui spetta procedere, le norme relative a tali conflitti - e, nella specie, quella che esclude l'effetto sospensivo di essi sui procedimenti in corso - non possono ritenersi lesive del principio del giudice naturale (art. 25, comma primo, Cost.), ne' del riparto di giurisdizione tra giudice militare e giudice ordinario ('ex' art. 103, comma terzo, Cost.). (Non fondatezza, in riferimento ai parametri citati, della questione di costituzionalita' dell'art. 30, comma terzo, cod. proc. pen.).

SENT. 59/93 D. PROCESSO PENALE (NUOVO RITO) - CONFLITTI DI GIURISDIZIONE - PROPOSIZIONE - EFFETTO SOSPENSIVO SUI PROCEDIMENTI IN CORSO - ESCLUSIONE - CONSEGUENTE NECESSITA', PER L'IMPUTATO, DI DIFENDERSI TEMPORANEAMENTE INNANZI A PIU' GIUDICI PER IL MEDESIMO FATTO - ASSERITA LESIONE DEI SUOI DIRITTI FONDAMENTALI E DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

L'art. 30, comma terzo, cod. proc. pen., escludendo che la proposizione del conflitto di giurisdizione abbia effetto sospensivo sui procedimenti in corso, puo' comportare per l'imputato il non trascurabile inconveniente di doversi difendere, nelle pur ristrette more della risoluzione del conflitto, innanzi a piu' giudici per lo stesso fatto, ma la validita' delle ragioni poste a base della previsione legislativa esclude che si tratti di aggravio ingiustificato e percio' lesivo degli artt. 2 e 3 Cost., essendo comunque auspicabile un intervento legislativo volto ad approntare una disciplina idonea a contemperare in modo diverso gli interessi in gioco. (Non fondatezza della questione sollevata in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost.). - Sulla 'ratio' dell'art. 30, comma terzo, cod. proc. pen., v. la precedente massima A.