Pronuncia 59/1993
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 30, terzo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 15 aprile 1992 dal Tribunale militare di Padova nel procedimento penale a carico di Gentile Giuseppe, iscritta al n. 349 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno 1992; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 2 dicembre 1992 il Giudice relatore Ugo Spagnoli.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30, terzo comma, del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 25, 76, 77, 97 e 103, terzo comma, della Costituzione dal Tribunale militare di Padova con ordinanza del 15 aprile 1992. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 febbraio 1993. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: SPAGNOLI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 16 febbraio 1993. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Relatore: Ugo Spagnoli
Data deposito: Tue Feb 16 1993 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: CASAVOLA
Massime
SENT. 59/93 A. PROCESSO PENALE - CONFLITTO DI GIURISDIZIONE - DISCIPLINA ABROGATA E NORMATIVA VIGENTE IN TEMA DI SOSPENSIONE DEI PROCEDIMENTI - ANALOGIE E DIFFERENZE.
Norme citate
- codice di procedura penale-Art. 30
- codice di procedura penale 1930-Art. 53