Pronuncia 12/1994
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, avv Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2126 del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 17 dicembre 1992 dal Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo - Sezione distaccata di Pescara sul ricorso proposto da Lizza Mario contro la USL di Pescara, iscritta al n. 551 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1993; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 12 gennaio 1994 il Giudice relatore Luigi Mengoni; Ritenuto che, nel corso di un giudizio promosso dal dott. Mario Lizza, ispettore sanitario, contro la USL di Pescara per ottenere la differenza di trattamento economico spettantegli in ragione delle mansioni superiori di responsabile del servizio di medicina legale svolte dall'8 dicembre 1981 al 31 luglio 1982, il TAR per l'Abruzzo - Sezione distaccata di Pescara, con ordinanza del 17 dicembre 1992 (pervenuta alla Corte costituzionale l'11 agosto 1993), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 4, 32, 36, 97 e 98 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 2126 cod. civ. in quanto applicabile anche all'impiego pubblico, almeno nella parte in cui non prevede per tale settore limiti di operatività temporale; che, ad avviso del giudice remittente, la norma sarebbe in contrasto con: a) il principio di eguaglianza e il diritto al lavoro perché, non prevedendo alcun limite temporale di applicabilità, consente abusi che si traducono in arbitrari favoritismi; b) col principio di tutela della salute, in sé e coordinato con l'art. 97, primo comma, Cost., perché nel settore della sanità consente di affidare la salute dei cittadini a prestatori di lavoro di cui non sono accertate le occorrenti attitudini professionali; c) col principio di proporzionalità della retribuzione alle qualità del lavoro prestato, pure coordinato col principio di buon andamento dell'amministrazione, perché consente di corrispondere la retribuzione relativa a qualifiche superiori a personale di qualifica inferiore privo di idoneità a mansioni più elevate; d) col principio dell'avanzamento di carriera per pubblico concorso, perché favorisce lo svolgimento di carriere di fatto senza la garanzia prevista dall'art. 97, terzo comma, Cost.; e) col principio che pone i pubblici dipendenti al servizio esclusivo della Nazione, perché si presta ad asservirli "a privati interessi distorti"; che nel giudizio davanti alla Corte costituzionale è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente infondata in conformità dell'ord. n. 337 del 1993, che ha deciso una questione analoga sollevata dallo stesso giudice in relazione all'art. 29, secondo comma, del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, "quale risulta essere a seguito della sua integrazione con gli artt. 36 Cost. e 2126 cod. civ."; Considerato che l'art. 2126 cod. civ., affererente alla disciplina dei rapporti privati di lavoro, è applicabile ai prestatori di lavoro dipendenti da enti pubblici, quali il personale delle USL, non per virtù propria, bensì in forza e nei limiti dell'art. 2129 cod. civ., di guisa che l'ordinanza appare viziata da errata identificazione della norma impugnanda; che inoltre la questione è prospettata "in astratto", in ragione della pretesa potenzialità lesiva dei richiamati principi costituzionali attribuita dal giudice remittente all'art. 2126 cod. civ. in quanto applicabile anche ai rapporti di pubblico impiego, senza alcuna verifica della concreta pregiudizialità per la definizione del giudizio principale ai sensi dell'art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge ora citata e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2126 cod. civ., sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4, 32, 36, 97 e 98 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo per l'Abruzzo - Sezione distaccata di Pescara con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1994. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: MENGONI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1994. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Relatore: Luigi Mengoni
Data deposito: Wed Jan 26 1994 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: O
Presidente: CASAVOLA