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Pronuncia 195/2002

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Massimo VARI; Giudici: Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 32, comma 1, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), come modificato dall'art. 22 della legge 1 marzo 2001, n. 63 (Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di formazione e valutazione della prova in attuazione della legge costituzionale di riforma dell'art. 111 della Costituzione), promossi, nell'ambito di diversi procedimenti penali, con ordinanze dei Giudici dell'udienza preliminare del Tribunale per i minorenni di Palermo in data 24 aprile 2001, di Salerno in data 23 aprile 2001, di Palermo in data 25 maggio 2001, di Reggio Calabria in data 6 giugno 2001, rispettivamente iscritte ai nn. 556, 565, 756 e 787 del registro ordinanze 2001 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 32, 39 e 40, 1ª serie speciale, dell'anno 2001. Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 13 marzo 2002 il giudice relatore Guido Neppi Modona.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 32, comma 1, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), come modificato dall'art. 22 della legge 1 marzo 2001, n. 63 (Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di formazione e valutazione della prova in attuazione della legge costituzionale di riforma dell'art. 111 della Costituzione), nella parte in cui, in mancanza del consenso dell'imputato, preclude al giudice di pronunciare sentenza di non luogo a procedere che non presuppone un accertamento di responsabilità. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 maggio 2002. Il Presidente: Vari Il redattore: Neppi Modona Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 16 maggio 2002. Il direttore della cancelleria: Di Paola

Relatore: Guido Neppi Modona

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: VARI

Massime

Rilevanza delle questioni - Censure prospettate in via ipotetica o meramente subordinata - Inammissibilità.

Sono prive di rilevanza le censure circa la non adottabilità di sentenze di non luogo a procedere per concessione del perdono giudiziale o per irrilevanza del fatto, in quanto prospettate - in via ipotetica o meramente subordinata - nell'ambito di procedimenti nei confronti di imputati per i quali ad avviso dei rimettenti sussistono gli estremi di una sentenza di non luogo a procedere per difetto di querela, per essere il reato estinto per remissione di querela, o, nel merito, con formula pienamente liberatoria.

Processo penale - Udienza preliminare - Contumacia o irreperibilità dell?imputato minorenne - Impossibilità di pronunciare, in mancanza del consenso dell?imputato, sentenza di non luogo a procedere che non presuppone un accertamento di responsabilità - Irragionevole violazione del principio di protezione del minore - Illegittimità costituzionale 'in parte qua' - Assorbimento delle ulteriori censure.

E? costituzionalmente illegittimo, in riferimento agli artt. 3 e 31, secondo comma, Cost., l? art. 32, comma 1, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, come modificato dall?art. 22 della legge 1 marzo 2001, n. 63, nella parte in cui non prevede che il giudice dell'udienza preliminare che procede nei confronti di un imputato minorenne, in caso di mancanza del consenso dello stesso, possa emettere sentenza di non luogo a procedere che non presuppone un accertamento di responsabilità. Infatti la norma censurata è irragionevole, in quanto vanifica le finalità deflative che ispirano l'impianto dell'udienza preliminare minorile, precludendo la possibilità di una immediata definizione del processo e imponendo uno sviluppo dibattimentale assolutamente superfluo e comunque non vantaggioso per l'imputato. Restano assorbite le censure riferite agli altri parametri costituzionali evocati. - Sull'udienza preliminare minorile e in particolare sui poteri del giudice a svolgere vere e proprie funzioni di giudizio, v. citate sentenze n. 290/1998 e n. 311/1997. - V. anche citata sentenza n. 77/1993, con la quale la Corte ha esteso l'opposizione, prevista dall'art. 32, comma 3, in caso di sentenza di condanna a pena pecuniaria o a sanzione sostitutiva, alle ipotesi in cui la responsabilità dell'imputato è necessariamente presupposta (concessione del perdono giudiziale), ovvero è «logicamente postulata» (sentenza di non luogo a procedere per difetto di imputabilità). - Sul tema del preminente interesse del minore ad una rapida uscita del processo v., 'ex plurimis', citate sentenze n. 433/1997, n. 250/1991 e ordinanza n. 103/1997.

Norme citate