Pronuncia 195/2002
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: Massimo VARI; Giudici: Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE;
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 32, comma 1, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), come modificato dall'art. 22 della legge 1 marzo 2001, n. 63 (Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di formazione e valutazione della prova in attuazione della legge costituzionale di riforma dell'art. 111 della Costituzione), promossi, nell'ambito di diversi procedimenti penali, con ordinanze dei Giudici dell'udienza preliminare del Tribunale per i minorenni di Palermo in data 24 aprile 2001, di Salerno in data 23 aprile 2001, di Palermo in data 25 maggio 2001, di Reggio Calabria in data 6 giugno 2001, rispettivamente iscritte ai nn. 556, 565, 756 e 787 del registro ordinanze 2001 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 32, 39 e 40, 1ª serie speciale, dell'anno 2001. Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 13 marzo 2002 il giudice relatore Guido Neppi Modona.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 32, comma 1, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), come modificato dall'art. 22 della legge 1 marzo 2001, n. 63 (Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di formazione e valutazione della prova in attuazione della legge costituzionale di riforma dell'art. 111 della Costituzione), nella parte in cui, in mancanza del consenso dell'imputato, preclude al giudice di pronunciare sentenza di non luogo a procedere che non presuppone un accertamento di responsabilità. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 maggio 2002. Il Presidente: Vari Il redattore: Neppi Modona Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 16 maggio 2002. Il direttore della cancelleria: Di Paola
Relatore: Guido Neppi Modona
Data deposito:
Tipologia: S
Presidente: VARI
Massime
Rilevanza delle questioni - Censure prospettate in via ipotetica o meramente subordinata - Inammissibilità.
Processo penale - Udienza preliminare - Contumacia o irreperibilità dell?imputato minorenne - Impossibilità di pronunciare, in mancanza del consenso dell?imputato, sentenza di non luogo a procedere che non presuppone un accertamento di responsabilità - Irragionevole violazione del principio di protezione del minore - Illegittimità costituzionale 'in parte qua' - Assorbimento delle ulteriori censure.
Norme citate
- codice di procedura penale-Art. 425
- decreto del Presidente della Repubblica-Art. 32, comma 1
- legge-Art. 22
Parametri costituzionali
- convenzione ONU diritti del fanciullo-Art.
- Costituzione-Art. 101
- legge-Art.
- Costituzione-Art. 104
- Costituzione-Art. 3
- Costituzione-Art. 24
- Costituzione-Art. 31
- Costituzione-Art. 10
- Costituzione-Art. 111