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Pronuncia 106/2009

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Francesco AMIRANTE; Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi per conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato insorti tra il Presidente del Consiglio dei ministri, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, l'Ufficio del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, anche in funzione di Giudice dell'udienza preliminare, ed il Tribunale di Milano, Giudice monocratico della IV sezione penale, in relazione: ad atti compiuti nel corso delle indagini preliminari dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano sulla base di fonti di prova e in relazione a circostanze coperte dal segreto di Stato, concernenti il sequestro di persona in danno di Nasr Osama Mustafa Hassan, alias Abu Omar; alla richiesta di rinvio a giudizio emessa dalla medesima Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano in data 5 dicembre 2006; al conseguente decreto che dispone il giudizio adottato dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano in data 16 febbraio 2007; alle note del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 novembre 2005 n. USG/2.SP/1318/50/347, del 26 luglio 2006 n. USG/2.SP/813/50/347 e del 5 giugno 2007 ed alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 luglio 1985 n. 2001.5/707; alle ordinanze del Tribunale di Milano, Giudice monocratico della IV sezione penale, emesse in data 19 marzo 2008 e 14 maggio 2008; alle note del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 novembre 2008 n. USG/2.SP/556/50/347 e n. USG/2.SP/557/50/347 e del 6 ottobre 2008 n. 6000.1/42025/GAB, giudizi promossi con ricorsi del Presidente del Consiglio dei ministri (ricorsi nn. 2 e 3 del 2007), della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano (ricorso n. 6 del 2007), del Presidente del Consiglio dei ministri (ricorso n. 14 del 2008) e del Tribunale di Milano, Giudice monocratico della IV sezione penale (ricorso n. 20 del 2008), notificati, rispettivamente, il 10 maggio e il 2 ottobre 2007, il 17 luglio e il 22 dicembre 2008, depositati in cancelleria il 17 maggio e il 9 ottobre 2007, il 23 luglio e il 30 dicembre 2008 ed iscritti ai nn. 2, 3 e 6 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2007 ed ai nn. 14 e 20 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2008, fase di merito. Visti gli atti di costituzione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, dell'Ufficio del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, del Presidente del Consiglio dei ministri e del Tribunale di Milano, Giudice monocratico della IV sezione penale; udito nella udienza del 10 marzo 2009 il Giudice relatore Alfonso Quaranta; uditi gli avvocati dello Stato Ignazio Francesco Caramazza e Massimo Giannuzzi per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Alessandro Pace per la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano e l'avvocato Federico Sorrentino per l'Ufficio del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano e per il Tribunale di Milano, Giudice monocratico della IV sezione penale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, dichiara inammissibile il ricorso incidentale proposto «nell'interesse della Sezione GIP del Tribunale di Milano» nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri; dichiara inammissibile il ricorso n. 6 del 2007 proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri; accoglie parzialmente i ricorsi n. 2 e n. 3 del 2007 proposti dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano e del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, anche in funzione di Giudice dell'udienza preliminare, e, per l'effetto, dichiara che non spettava alle predette Autorità giudiziarie porre a fondamento, rispettivamente, della richiesta di rinvio a giudizio e del decreto che dispone il giudizio, emessi nei confronti dei soggetti ritenuti responsabili del sequestro di persona ai danni di Nasr Osama Mustafa Hassan, alias Abu Omar, i documenti acquisiti all'esito della perquisizione eseguita il 5 luglio 2006 e successivamente trasmessi all'Autorità giudiziaria, con parziali omissioni relative a dati coperti da segreto di Stato, nonché la richiesta di svolgimento dell'incidente probatorio, e con essa sia l'ordinanza che lo ha disposto sia il relativo verbale di acquisizione della prova del 30 settembre 2006, annullando, per l'effetto, tali atti processuali nelle corrispondenti parti; accoglie parzialmente il ricorso n. 14 del 2008 proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti del Giudice monocratico della IV sezione penale del Tribunale di Milano, limitatamente all'ordinanza del 14 maggio 2008, dichiarando che non spettava al Giudice predetto ammettere le prove ivi indicate; respinge il ricorso n. 20 del 2008 proposto dal Giudice monocratico della IV sezione penale del Tribunale di Milano nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, dichiarando che spettava a quest'ultimo emettere sia la nota 6 ottobre 2008 (n. 6000.1/42025/GAB) sia le due note 15 novembre 2008 (n. USG/2.SP/556/50/347 e n. USG/2.SP/557/50/347). Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 marzo 2009. F.to: Francesco AMIRANTE, Presidente Alfonso QUARANTA , Redattore Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 3 aprile 2009. Il Direttore della Cancelleria F.to: DI PAOLA

Relatore: Alfonso Quaranta

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: AMIRANTE

Massime

Segreto di Stato - Apposizione e conferma su atti e notizie inerenti al sequestro di persona perpetrato ai danni di Nasr Osama Mustafa Hassan, alias Abu Omar - Conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato insorti tra il Presidente del Consiglio dei ministri e varie Autorità giudiziarie (Procuratore della Repubblica, Giudice per le indagini preliminari e Giudice monocratico del Tribunale di Milano) - Legittimazione a sollevare conflitto e a resistere - Sussistenza.

Nei conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato insorti tra il Presidente del Consiglio dei ministri e varie autorità giudiziarie in merito all'apposizione-opposizione-conferma del segreto di Stato nel procedimento penale per il sequestro di persona di Nasr Osama Mustafa Hassan, alias Abu Omar, va affermata la legittimazione ad essere parte sia del Presidente del Consiglio che delle diverse autorità giudiziarie coinvolte. - Sulla legittimazione del Presidente del Consiglio dei ministri v., da ultimo, citate, sentenza n. 487/2000 e ordinanza n. 404/2005. - Sulla legittimazione delle autorità giudiziarie v., citate, ordinanze n. 404/2005 e n. 209/2003.

Parametri costituzionali

  • legge-Art. 37

Segreto di Stato - Principi enunciati dalla giurisprudenza costituzionale in materia - Perdurante attualità, pur a seguito della nuova disciplina introdotta dalla legge n. 124 del 2007.

Va affermata la perdurante attualità dei principi tradizionalmente enunciati dalla giurisprudenza costituzionale in materia di segreto di Stato, pur a seguito della introduzione delle nuove disposizioni di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124. La disciplina del segreto involge il supremo interesse della sicurezza dello Stato nella sua personalità internazionale, cioè l'interesse dello Stato-comunità alla propria integrità territoriale e alla propria indipendenza, interesse che trova espressione nell'art. 52 Cost. in relazione agli artt. 1 e 5 Cost. Il segreto in oggetto pone necessariamente un problema di interferenza con altri principi costituzionali, inclusi quelli che reggono la funzione giurisdizionale: in quest'ambito, l'apposizione del segreto da parte del Presidente del Consiglio dei ministri non può impedire che il pubblico ministero indaghi sui fatti di reato, ma può inibire all'autorità giudiziaria di acquisire ed utilizzare gli elementi di conoscenza coperti dal segreto. In materia, il Presidente del Consiglio gode di un ampio potere discrezionale, sul cui esercizio è escluso qualsiasi sindacato giurisdizionale, poiché il giudizio sui mezzi idonei a garantire la sicurezza dello Stato ha natura politica. - I precedenti interventi della Corte costituzionale in tema di segreto, citati, sono le sentenze n. 410 e n. 110/1998, n. 86/1977 e n. 82/1976.

Norme citate

Segreto di stato - Procedimento penale relativo al sequestro di persona perpetrato ai danni di Nasr Osama Mustafa Hassan, alias Abu Omar - Conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato proposti dal Presidente del Consiglio dei ministri in relazione alla utilizzazione, nella fase delle indagini preliminari e dell'udienza preliminare, di atti parzialmente coperti da segreto di Stato - Successiva espunzione dei suddetti atti da parte del Giudice del dibattimento - Permanenza dell'interesse alla definizione dei conflitti.

Nei conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato proposti dal Presidente del Consiglio dei ministri in relazione alla utilizzazione, nel corso delle indagini preliminari e dell'udienza preliminare nel procedimento penale relativo al sequestro di persona di Nasr Osama Mustafa Hassan, alias Abu Omar, di atti parzialmente coperti da segreto di Stato, la successiva espunzione di tali atti da parte del giudice del dibattimento, ossia in una fase processuale diversa, non comporta la cessazione della materia del contendere, posto che il giudizio per conflitto è diretto a definire l'ambito delle sfere di attribuzione dei poteri confliggenti al momento della sua insorgenza, restando di regola insensibile agli sviluppi successivi delle vicende che al conflitto hanno dato origine.

Segreto di Stato - Indagini preliminari nei confronti di funzionari del Sismi e di agenti di un servizio straniero per il sequestro di persona di Nasr Osama Mustafa Hassan, alias Abu Omar - Note del Presidente del Consiglio dei ministri e dell'Ufficio stampa e portavoce della Presidenza del Consiglio riguardanti l'esistenza di documenti coperti da segreto di Stato - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano - Denunciata apposizione del segreto di Stato in relazione a fatti eversivi dell'ordine costituzionale, eccesso di potere e falsità dei presupposti, mancata esplicitazione delle ragioni dell'apposizione del segreto, violazione delle attribuzioni costituzionali del pubblico ministero - Ammissione da parte dello stesso ricorrente di non aver subito alcun vulnus alla propria attività di indagine - Inammissibilità del ricorso.

È inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri in relazione alle note 11 novembre 2005 e 26 luglio 2006 del Presidente del Consiglio e alla nota del 5 luglio 2007 dell'Ufficio stampa e del portavoce del Presidente del Consiglio riguardanti l'esistenza di atti coperti dal segreto di Stato nelle indagini preliminari condotte nei confronti di funzionari del SISMI e di agenti di un servizio straniero in merito al sequestro di persona di Nasr Osama Mustafa Hassan, alias Abu Omar. Il ricorrente, infatti, ammette di non aver subito alcun vulnus alla propria attività di indagine dagli atti di cui ha chiesto l'annullamento. - Sulla necessità che i conflitti proposti siano non astratti o ipotetici ma attuali e concreti v., citate, ordinanza n. 404/2005 e 259/1986.

Norme citate

  • Direttiva Presidente consiglio dei ministri-Art. 2001.5/707

Parametri costituzionali

Segreto di Stato - Decreto di rinvio a giudizio di funzionari del Sismi e di agenti di un servizio straniero per il sequestro di persona perpetrato ai danni di Nasr Osama Mustafa Hassan, alias Abu Omar - Adozione anche sulla base di documenti parzialmente coperti da segreto di Stato - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti del Giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Milano - Ricorso incidentale proposto nell'interesse della Sezione GIP del Tribunale di Milano, successivamente alla ordinanza di ammissibilità del conflitto - Inammissibilità di iniziative "in via incidentale" da parte di soggetti "resistenti" in un giudizio ritualmente instaurato - Inammissibilità del ricorso incidentale.

Nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti del Giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Milano in relazione al decreto di rinvio a giudizio di alcuni funzionari del SISMI e di agenti di un servizio straniero per il sequestro di persona di Nasr Osama Mustafa Hassan, alias Abu Omar, è inammissibile il ricorso per conflitto proposto in via incidentale, nell'interesse della sezione GIP, dal Presidente della Sezione stessa e dal GIP assegnatario del procedimento, poiché detta iniziativa processuale, di fatto, verrebbe ad alterare la strutturazione necessariamente bifasica che contraddistingue il giudizio per conflitto tra poteri dello Stato. - Sul punto v., citata, sentenza n. 116/2003. - Sul fatto che l'avvenuto esaurimento della fase di giudizio dinanzi all'ufficio comporta che l'organo non sia legittimato ad esprimere la volontà del potere cui appartiene v., citate, ordinanze n. 127/2006 e n. 144/2000.

Norme citate

  • Direttiva Presidente consiglio dei ministri-Art. 2001.5/707

Parametri costituzionali

Segreto di Stato - Richiesta di rinvio a giudizio e decreto che dispone il giudizio nei confronti dei soggetti ritenuti responsabili del sequestro di persona di Nasr Osama Mustafa Hassan, alias Abu Omar - Utilizzazione, nella forma non protetta da omissis , di documenti legittimamente sequestrati nel corso di attività di perquisizione e successivamente parzialmente segretati - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti del Procuratore della Repubblica e del Giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Milano - Menomazione delle prerogative del ricorrente in ordine all'apposizione del segreto - Accoglimento parziale del ricorso - Annullamento degli atti processuali nelle parti corrispondenti agli omissis e alle obliterazioni di intestatari, destinatari e denominazioni di uffici - Competenza dell'autorità giudiziaria a valutare gli effetti dell'annullamento sui giudizi pendenti.

Nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti del Procuratore della Repubblica e del Giudice per l'Udienza preliminare presso il Tribunale di Milano in relazione alla utilizzazione, nella richiesta di rinvio a giudizio - del 5 dicembre 2006 - e nel decreto che dispone il giudizio - del 16 febbraio 2007 - nei confronti dei soggetti ritenuti responsabili del sequestro di persona di Nasr Osama Mustafa Hassan, alias Abu Omar, di documenti legittimamente sequestrati nel corso di attività di perquisizione e successivamente parzialmente secretati, senza che sia stata adottata la forma protetta da omissis , deve essere accolto parzialmente il ricorso, con conseguente annullamento dei suddetti atti processuali nelle parti corrispondenti agli omissis e alle obliterazioni degli intestatari, dei destinatari e delle denominazioni di uffici. Posto che i documenti de quibus sono stati legittimamente sequestrati presso gli uffici del SISMI nel luglio 2006 e che il successivo 31 ottobre il SISMI ha trasmesso all'Autorità giudiziaria altra copia di quella documentazione, recante gli omissis , così opponendo formalmente il segreto sulle parti obliterate, l'Autorità procedente avrebbe dovuto o sostituire gli atti con quelli recanti gli omissis ovvero attivare la procedura diretta alla eventuale conferma del segreto da parte del Presidente del Consiglio, ma non poteva, come, viceversa, ha fatto, ignorare l'opposizione del segreto. Di conseguenza, si rileva nella specie un vulnus alle prerogative riconosciute al Presidente del Consiglio in tema di segreto di Stato, in quanto l'Autorità giudiziaria procedente avrebbe dovuto adottare tutte le cautele per impedire che le copie non "omissate" dei documenti permanessero nel normale circuito divulgativo del processo. Gli effetti caducatori della dichiarazione di non spettanza debbono, peraltro, essere limitati ai provvedimenti che siano stati riconosciuti lesivi degli interessi oggetto del giudizio costituzionale per conflitto, spettando all'autorità giurisdizionale investita del giudizio valutare le conseguenze dell'annullamento sul piano processuale. - Sul fatto che gli effetti caducatori della dichiarazione di non spettanza debbano limitarsi ai provvedimenti lesivi degli interessi oggetto del giudizio per conflitto v., citate, sentenze n. 451/2005 e n. 263/2003. - Sul fatto che spetta all'autorità giudiziaria procedente valutare in concreto gli effetti dell'annullamento sul piano processuale v., citate, sentenze n. 451/2005 e n. 284/2004. - La declaratoria di inutilizzabilità nel processo degli atti acquisiti in violazione della disciplina del segreto è compiuta in ragione dei principi costituzionali posti a tutela del segreto e non in applicazione di norme processuali: così sentenza n. 487/2000 e ordinanza n. 344/2000, citate.

Segreto di Stato - Procedimento penale a carico di funzionari del Sismi ed agenti dei servizi stranieri per il sequestro di persona di Nasr Osama Mustafa Hassan, alias Abu Omar - Richiesta e assunzione di incidente probatorio avente ad oggetto anche temi (relazioni tra servizi italiani e servizi stranieri di intelligence ) coperti da segreto di Stato - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti del Procuratore della Repubblica e del Giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Milano - Accoglimento parziale del ricorso - Annullamento della richiesta e dell'ordinanza di ammissione dell'incidente probatorio, nonché del verbale di assunzione della prova - Inutilizzabilità delle risultanze probatorie acquisite attraverso detto incidente.

Nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti del Procuratore della Repubblica e del Giudice per l'Udienza preliminare presso il Tribunale di Milano in relazione alla richiesta e all'assunzione, nel procedimento penale a carico di funzionari del SISMI e di agenti dei servizi stranieri per il sequestro di persona di Nasr Osama Mustafa Hassan, alias Abu Omar, di incidente probatorio avente ad oggetto anche temi (relazioni tra servizi italiani e stranieri di intelligence) coperti da segreto di Stato, deve essere accolto parzialmente il ricorso e affermato che non spettava al Procuratore della Repubblica e al GIP chiedere, ammettere ed espletare detto incidente probatorio, con conseguente annullamento dei relativi atti processuali nelle parti corrispondenti, nonché degli atti emanati ai sensi degli artt. 416 e 429 cod. proc. pen. in quanto fondati sulle risultanze dell'incidente probatorio colpite dalla declaratoria di annullamento, e con conseguente inutilizzabilità delle risultanze probatorie acquisite attraverso detto incidente. Infatti, l'Autorità giudiziaria, seppur libera di indagare, accertare e giudicare il fatto di reato, non poteva, però, avvalersi di quelle fonti di prova che vertevano in tema di rapporti tra servizi italiani e stranieri, rapporti che, sin dalla nota del Presidente del Consiglio 30 luglio 1985, ben conosciuta in quel momento, erano da ritenersi coperti dal segreto.

Norme citate

  • richiesta di incidente probatorio-Art.

Parametri costituzionali

  • legge-Art. 12

Segreto di Stato - Attività di indagine della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano sul sequestro di persona di Nasr Osama Mustafa Hassan, alias Abu Omar e conseguente richiesta di rinvio a giudizio di funzionari del Sismi e di agenti di un servizio straniero - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano - Lamentato esercizio di "indebite pressioni" sugli indagati affinché rivelassero il segreto di Stato da loro opposto e denunciata attività di intercettazione "a tappeto" sulle utenze telefoniche intestate al Sismi - Riferimento a condotte non tutelabili mediante l'istituto del conflitto tra poteri - Limiti alla utilizzabilità processuale del contenuto delle intercettazioni.

Nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano in relazione a "indebite pressioni" che, nel corso dell'attività di indagine sul sequestro di persona di Nasr Osama Mustafa Hassan, alias Abu Omar, sarebbero state esercitate sugli indagati affinché rivelassero il segreto di Stato da loro opposto, ed in relazione ad attività di intercettazione "a tappeto" sulle utenze telefoniche intestate al SISMI, non possono ritenersi fondate le censure mosse, avendo le stesse ad oggetto condotte non tutelabili mediante l'istituto del conflitto tra poteri dello Stato. Sotto il profilo della utilizzabilità processuale del contenuto delle intercettazioni, l'Autorità giudiziaria non potrà porre a fondamento delle sue determinazioni elementi conoscitivi che risultassero coperti dal segreto di Stato. - Sul punto, citata, sentenza n. 110/1998.

Segreto di Stato - Procedimento penale nei confronti di funzionari del Sismi ed agenti di servizi stranieri per il sequestro di persona di Nasr Osama Mustafa Hassan, alias Abu Omar - Ordinanze istruttorie emesse dal giudice monocratico del Tribunale di Milano - Revoca della precedente ordinanza di sospensione del processo; sostituzione nel fascicolo per il dibattimento dei documenti omissati con quelli non omissati; ammissione di tutti i testi indicati dal pubblico ministero e su tutte le circostanze - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Presidente del Consiglio dei ministri per violazione di segreto di Stato ritualmente apposto - Accoglimento parziale del ricorso - Non spettanza al Giudice monocratico del Tribunale di Milano del potere di emettere l'ordinanza 14 maggio 2008 di ammissione di tutti i testi indicati dal pubblico ministero e su tutte le circostanze dallo stesso indicate - Annullamento della suddetta ordinanza.

Nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti del Giudice monocratico del Tribunale di Milano in relazione ad alcune ordinanze istruttorie emesse nel procedimento penale a carico di alcuni funzionari del SISMI e di agenti di servizi stranieri per il sequestro di persona di Nasr Osama Mustafa Hassan, alias Abu Omar, deve essere accolto parzialmente il ricorso con conseguente annullamento dell'ordinanza 14 maggio 2008 con la quale sono stati ammessi tutti i testi indicati dal pubblico ministero e su tutte le circostanze dallo stesso indicate. Infatti, la decisione del giudice di consentire che l'esame testimoniale avesse ad oggetto anche i rapporti tra soggetti appartenenti ai servizi italiani e stranieri è stata posta in essere in violazione delle determinazioni adottate dal Presidente del Consiglio dei ministri quanto all'apposizione del segreto di Stato.

Segreto di Stato - Procedimento penale nei confronti di funzionari del Sismi ed agenti di servizi stranieri per il sequestro di persona ai danni di Nasr Osama Mustafa Hassan, alias Abu Omar - Note del Presidente del Consiglio dei ministri di conferma del segreto di Stato opposto da testimoni - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Giudice monocratico del Tribunale di Milano - Denunciata violazione del principio di legalità e di proporzionalità, dell'anteriorità della segretazione e di correttezza e lealtà - Insussistenza - Spettanza al Presidente del Consiglio dei ministri del potere di apporre e confermare il segreto ed emettere le note contestate.

Nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Giudice monocratico del Tribunale di Milano nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri in relazione alle note con le quali, il 6 ottobre 2008 e il 15 novembre 2008, quest'ultimo ha confermato il segreto di Stato opposto da due testi nel procedimento penale a carico di funzionari del SISMI e di agenti di servizi stranieri per il sequestro di persona di Nasr Osama Mustafa Hassan, alias Abu Omar, deve essere respinto il ricorso e affermato che spettava al Presidente del Consiglio l'emissione dei suddetti atti. Nessuna ambiguità può ravvisarsi nella determinazione del Presidente del Consiglio di conferma del segreto su una particolare domanda che verteva sul tipo di relazioni fra SISMI e CIA, in ordine alle quali era stato da tempo posto il segreto. Non c'è neppure violazione del principio dell'anteriorità della secretazione, operativa già in seguito a direttiva del 30 luglio 1985, successivamente confermata. Infine, le censure di mancato rispetto dei principi di legalità e proporzionalità tendono a sollecitare un sindacato sulle ragioni della secretazione, ragioni che, però, sono il risultato di una valutazione discrezionale che supera l'ambito della discrezionalità puramente amministrativa perché tocca la salus rei publicae , e che non possono essere oggetto di sindacato. - Sulla discrezionalità nell'apposizione del segreto v., citata, sentenza n. 86/1977.

Norme citate

  • nota (o lettera) del Presidente consiglio ministri-Art. USG/2.SP/556/50/347
  • nota (o lettera) del Presidente consiglio ministri-Art. USG/2.SP/557/50/347