Pronuncia 103/2010
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: Francesco AMIRANTE; Giudici : Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 424, 429 e 521, comma 1, del codice di procedura penale, promosso dal Tribunale di Lecce nel procedimento penale a carico di R. T. ed altri, con ordinanza del 6 aprile 2009, iscritta al n. 187 del registro ordinanze 2009 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno 2009. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 2010 il Giudice relatore Alessandro Criscuolo.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli articoli 424, 429 e 521, comma 1, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24, 111, terzo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Lecce, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 marzo 2010. F.to: Francesco AMIRANTE, Presidente Alessandro CRISCUOLO, Redattore Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 17 marzo 2010. Il Direttore della Cancelleria F.to: DI PAOLA
Relatore: Alessandro Criscuolo
Data deposito:
Tipologia: S
Presidente: AMIRANTE
Massime
Processo penale - Udienza preliminare - Possibilità per il GUP di disporre il rinvio a giudizio per un fatto qualificato, d'ufficio, in maniera diversa rispetto all'originaria imputazione formulata dal pubblico ministero - Asserita irragionevole disparità di trattamento tra imputati, ritenuta violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio nonché lesione dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali - Insufficiente motivazione sulla rilevanza della questione e richiesta di pronuncia additiva non costituzionalmente obbligata in materia riservata alla discrezionalità del legislatore - Inammissibilità della questione.
Norme citate
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 3
- Costituzione-Art. 24
- Costituzione-Art. 111
- Costituzione-Art. 117
- convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)-Art. 6