Pronuncia 301/2011

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Alfonso QUARANTA; Giudici : Alfio FINOCCHIARO, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 250 del codice civile, promosso dalla Corte d'appello di Brescia, sezione per i minorenni, nel procedimento vertente tra R. M. e C. A. con ordinanza del 20 agosto 2010, iscritta al n. 407 del registro ordinanze 2010 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2, prima serie speciale, dell'anno 2011. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 5 ottobre 2011 il Giudice relatore Alessandro Criscuolo.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 250 del codice civile, sollevata, in riferimento agli articoli 2, 3, 24, 30, 31 e 111 della Costituzione, dalla Corte di appello di Brescia, sezione per i minorenni, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 novembre 2011. F.to: Alfonso QUARANTA, Presidente Alessandro CRISCUOLO, Redattore Gabriella MELATTI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 10 novembre 2011. Il Direttore della Cancelleria F.to: MELATTI

Relatore: Alessandro Criscuolo

Data deposito:

Tipologia: O

Presidente: QUARANTA

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Massime

Filiazione naturale - Riconoscimento di minore di sedici anni già riconosciuto da un genitore - Rifiuto di consenso opposto da quest'ultimo - Procedimento diretto ad ottenere sentenza che tenga luogo del consenso mancante - Nomina di un curatore speciale al minore, affinché sia "autonomamente rappresentato e difeso in giudizio" - Esclusione in base alla giurisprudenza di legittimità (secondo cui il minore infrasedicenne non assume qualità di parte) - Lamentata violazione della tutela dell'infanzia, del diritto al giusto processo, del diritto di difesa e della tutela giuridica dei figli nati fuori dal matrimonio - Ritenuta ingiustificata disparità di trattamento rispetto al minore ultrasedicenne - Questione identica ad altra già decisa - Manifesta infondatezza.

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 250 del codice civile, sollevata, in riferimento agli articoli 2, 3, 24, 30, 31 e 111 Cost. in quanto identica questione è stata già dichiarata non fondata dalla sentenza n. 83 del 2011 e il rimettente non adduce elementi nuovi.