Pronuncia 83/2011
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: Ugo DE SIERVO; Giudici : Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 250 del codice civile promosso dalla Corte d'appello - Sezione minori di Brescia nel procedimento vertente tra P. M. A. e M. R. con ordinanza del 19 marzo 2010, iscritta al n. 255 del registro ordinanze 2010 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 2010. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 2011 il Giudice relatore Alessandro Criscuolo.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 250 del codice civile, sollevata in riferimento agli articoli 2, 3, 24, 30, 31 e 111 della Costituzione dalla Corte di appello di Brescia, Sezione per i minorenni, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, palazzo della Consulta, il 7 marzo 2011. F.to: Ugo DE SIERVO, Presidente Alessandro CRISCUOLO, Redattore Gabriella MELATTI, Cancelliere Depositata in Cancelleria l'11 marzo 2011. Il Cancelliere F.to: MELATTI
Relatore: Alessandro Criscuolo
Data deposito:
Tipologia: S
Presidente: DE SIERVO
Massime
Filiazione naturale - Riconoscimento del figlio naturale minore di sedici anni già riconosciuto da un genitore - Rifiuto di consenso opposto da quest'ultimo - Procedimento diretto ad ottenere sentenza che tenga luogo del consenso mancante - Nomina di un curatore speciale al minore, affinché sia "autonomamente rappresentato e difeso in giudizio" - Esclusione in base alla giurisprudenza di legittimità (secondo cui il minore infrasedicenne non assume qualità di parte) - Eccepita inammissibilità della questione per omessa verifica della possibilità di un'interpretazione conforme a Costituzione - Reiezione.
Norme citate
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 2
- Costituzione-Art. 3
- Costituzione-Art. 24
- Costituzione-Art. 30
- Costituzione-Art. 31
- Costituzione-Art. 111
- -Art.
- legge-Art.
- -Art.
- legge-Art.
Filiazione naturale - Riconoscimento del figlio naturale minore di sedici anni già riconosciuto da un genitore - Rifiuto di consenso opposto da quest'ultimo - Procedimento diretto ad ottenere sentenza che tenga luogo del consenso mancante - Nomina di un curatore speciale al minore, affinché sia "autonomamente rappresentato e difeso in giudizio" - Esclusione in base alla giurisprudenza di legittimità (secondo cui il minore infrasedicenne non assume qualità di parte) - Denunciata lesione del diritto fondamentale all'identità sociale - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto al minore ultrasedicenne (che può negare il proprio assenso al secondo riconoscimento) - Asserita violazione del diritto di difesa, della tutela giuridica dei figli nati fuori dal matrimonio, della tutela dell'infanzia e della gioventù, nonché del diritto al giusto processo nel pieno e paritario contraddittorio delle parti - Esclusione, secondo l'interpretazione fornita dalla Corte - Non fondatezza della questione nei sensi di cui in motivazione.
Norme citate
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 2
- Costituzione-Art. 3
- Costituzione-Art. 24
- Costituzione-Art. 30
- Costituzione-Art. 31
- Costituzione-Art. 111
- -Art.
- legge-Art.
- -Art.
- legge-Art.