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Pronuncia 293/2013

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Gaetano SILVESTRI; Giudici : Luigi MAZZELLA, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 309 del codice di procedura penale, in relazione all'art. 297, comma 3, del medesimo codice, promosso dal Tribunale di Bologna nel procedimento penale a carico di P.G. con ordinanza del 22 dicembre 2012, iscritta al n. 54 del registro ordinanze 2013 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell'anno 2013. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 2013 il Giudice relatore Giuseppe Frigo.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 309 del codice di procedura penale, in quanto interpretato nel senso che la deducibilità, nel procedimento di riesame, della retrodatazione della decorrenza dei termini di durata massima delle misure cautelari, prevista dall'art. 297, comma 3, del medesimo codice, sia subordinata - oltre che alla condizione che, per effetto della retrodatazione, il termine sia già scaduto al momento dell'emissione dell'ordinanza cautelare impugnata - anche a quella che tutti gli elementi per la retrodatazione risultino da detta ordinanza. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 dicembre 2013. F.to: Gaetano SILVESTRI, Presidente Giuseppe FRIGO, Redattore Gabriella MELATTI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 6 dicembre 2013. Il Direttore della Cancelleria F.to: Gabriella MELATTI

Relatore: Giuseppe Frigo

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: SILVESTRI

Massime

Misure cautelari - Durata massima - Deducibilità, in sede di riesame, della retrodatazione della decorrenza dei termini di durata massima della misura cautelare, prevista nei casi di "contestazione a catena" - Subordinazione anche alla condizione che tutti gli elementi per la retrodatazione stessa emergano dall'ordinanza cautelare impugnata - Principio di diritto formulato dalle Sezioni unite della Corte di cassazione quale giudice del rinvio, vincolante per il giudice a quo - Disparità di trattamento tra i ricorrenti al tribunale del riesame in dipendenza di una circostanza estrinseca e casuale, quale la maggiore o minore ricchezza delle indicazioni contenute nel provvedimento coercitivo - Illegittimità costituzionale interpretativa - Assorbimento di ulteriori censure.

È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3, comma 1, l'art. 309 cod. proc. pen., in quanto interpretato nel senso che la deducibilità, nel procedimento di riesame, della retrodatazione della decorrenza dei termini di durata massima delle misure cautelari, prevista dall'art. 297, comma 3, del medesimo codice, sia subordinata - oltre che alla condizione che, per effetto della retrodatazione, il termine sia già scaduto al momento dell'emissione dell'ordinanza cautelare impugnata - anche a quella che tutti gli elementi per la retrodatazione risultino da detta ordinanza. L'interpretazione di detta disposizione è frutto di un intervento delle Sezioni unite della Corte di cassazione - vincolante per il giudice a quo in quanto giudice del rinvio - in sede di composizione di un contrasto giurisprudenziale verificatosi all'interno della Corte stessa, a partire dal 2010, quando all'indirizzo tradizionale - secondo cui la giurisprudenza di legittimità unanimemente riteneva che la verifica delle condizioni per la retrodatazione esulasse dalla cognizione del giudice investito del procedimento incidentale di riesame delle ordinanze che dispongono misure coercitive - si è opposto un orientamento di diverso segno, secondo il quale la retrodatazione sarebbe deducibile in sede di riesame, quantomeno allorché, per effetto di essa, i termini massimi risultino già spirati alla data di adozione dell'ordinanza impugnata. Nel risolvere il contrasto le Sezioni unite penali hanno enunciato il principio di diritto per cui, «nel caso di contestazione a catena, la questione della retrodatazione della decorrenza del termine di custodia cautelare può essere dedotta anche in sede di riesame solo se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: a) se per effetto della retrodatazione il termine sia interamente scaduto al momento della emissione del secondo provvedimento cautelare; b) se tutti gli elementi per la retrodatazione risultino dall'ordinanza cautelare». In questa prospettiva, la regula iuris censurata, relativa alla sola seconda condizione limitativa, si presta, peraltro, a determinare disparità di trattamento tra soggetti che versano in situazioni identiche in correlazione a fattori puramente accidentali, avulsi dalla ratio degli istituti che vengono in rilievo. A parità di situazione, infatti, la fruibilità del riesame ai fini considerati finisce per dipendere dall'ampiezza e dalla puntualità delle indicazioni contenute nella motivazione del provvedimento coercitivo che il soggetto in vinculis intende contestare. Ne consegue che il livello della tutela viene ad essere determinato, in definitiva, dal maggiore o minore scrupolo con il quale il giudice della cautela assolve all'onere di motivare l'ordinanza restrittiva e, prima ancora, dal fatto che egli sia o non sia a conoscenza degli elementi che impongono la retrodatazione. Tale assetto non può essere giustificato, sul piano del rispetto dell'art. 3, primo comma, Cost., con le considerazioni addotte a sostegno della soluzione ermeneutica di cui si discute, ossia: 1) con la difficile "gestibilità" di una tematica complessa, quale quella delle "contestazioni a catena", da parte di un giudice - il tribunale del riesame - costretto a decidere in tempi brevissimi e senza fruire di poteri istruttori, per di più nell'ambito di una procedura a contradditorio solo eventuale; 2) con il conseguente elevato rischio della formazione di giudicati cautelari fallaci. D'altro canto, il carattere solo eventuale del contraddittorio, proprio del procedimento di riesame appare inconferente ai fini che qui interessano. Il pubblico ministero che tema prospettazioni infondate della difesa in punto di "contestazioni a catena" può - pur senza esservi tenuto - comunque intervenire in udienza per contrastarle o far pervenire memorie, allo stesso modo di quanto avviene per qualsiasi altra deduzione dell'indagato intesa a contestare la legittimità della misura applicata. Infine, si deve osservare come, in base alla regula iuris in discussione, non basti neppure - per legittimare l'intervento del tribunale del riesame - che la sussistenza di una "contestazione a catena" risulti «evidente», ma occorra che la dimostrazione piena e inconfutabile dell'inefficacia originaria del titolo cautelare promani da una singola e specifica fonte documentale, rappresentata dallo stesso provvedimento impugnato. (Sono assorbiti tutti gli altri profili di censura).