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Pronuncia 103/2018

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Giorgio LATTANZI; Giudici : Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 392 e 392, primo, secondo e terzo periodo, 394, 527 e 528, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019), promossi dalla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, dalla Regione Veneto, dalla Provincia autonoma di Bolzano, dalla Regione autonoma Sardegna, dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, dalla Regione Lombardia, dalla Provincia autonoma di Trento e dalla Regione Siciliana, con ricorsi notificati il 17-22 febbraio, il 16 febbraio, il 17-22 febbraio, il 16-21 febbraio e il 20 febbraio 2017, depositati in cancelleria il 22, il 23, il 24, il 27 e il 28 febbraio 2017 e iscritti rispettivamente ai numeri da 18 a 25 del registro ricorsi 2017. Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 6 marzo 2018 il Giudice relatore Nicolò Zanon; uditi gli avvocati Francesco Saverio Marini per la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, Luca Antonini e Andrea Manzi per la Regione Veneto, Renate von Guggenberg per la Provincia autonoma di Bolzano, Massimo Luciani per la Regione autonoma Sardegna, Fabio Cintioli per la Regione Lombardia, Giandomenico Falcon e Andrea Manzi per la Provincia autonoma di Trento, Giandomenico Falcon per la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, Marina Valli per la Regione Siciliana, e gli avvocati dello Stato Gianni De Bellis e Massimo Salvatorelli per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse con i ricorsi indicati in epigrafe; riuniti i giudizi, 1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 527, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019), limitatamente alle parole «al primo e»; 2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 392, della legge n. 232 del 2016, promosse, in riferimento gli artt. 97, 118 e 119 della Costituzione, nonché in riferimento all'art. 5, comma 1, lettera g), della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale), e all'art. 11 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione), dalla Regione Veneto, con il ricorso indicato in epigrafe; 3) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 528, della legge n. 232 del 2016, promossa, in riferimento all'art. 119 Cost., dalla Regione Veneto, con il ricorso indicato in epigrafe; 4) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 392 e 394, della legge n. 232 del 2016, promosse, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), all'art. 2, comma 1, lettera a), all'art. 3, comma 1, lettere f) e l), agli artt. 4, 12, 48-bis e 50 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), alla legge 26 novembre 1981, n. 690 (Revisione dell'ordinamento finanziario della regione Valle d'Aosta), come integrata dagli artt. 34 e 36 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), nonché ai principi di leale collaborazione e ragionevolezza, di cui agli artt. 5, 120 e 3 Cost., dalla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, con il ricorso indicato in epigrafe; 5) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 392, primo, secondo e terzo periodo, e 394, della legge n. 232 del 2016, promosse, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., in combinato disposto con l'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, agli artt. 8, numero 1), 9, numero 10), 16, 79, 80, 103, 104 e 107 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), all'art. 2 del d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474 (Norme di attuazione dello statuto per la regione Trentino-Alto Adige in materia di igiene e sanità), al decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale), all'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), nonché al principio di leale collaborazione di cui all'art. 120 Cost. ed al principio di ragionevolezza di cui agli artt. 3 e 97 Cost., dalla Provincia autonoma di Bolzano, con il ricorso indicato in epigrafe; 6) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 392, 394 e 528, della legge n. 232 del 2016, promosse, in riferimento agli artt. 3, 5, 24, 81, 116, 117, terzo comma, 119 e 136 Cost., all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 6 e 13 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848, agli artt. 7, 8, 54 e 56 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), e all'art. 9 della legge n. 243 del 2012, dalla Regione autonoma Sardegna, con il ricorso indicato in epigrafe; 7) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 392, 394 e 528, della legge n. 232 del 2016, promosse, in riferimento agli artt. 3 e 119 Cost., agli artt. 48, 49, 63, quinto comma, e 65 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), al principio di leale collaborazione di cui all'art. 120 Cost. e al principio pattizio in materia finanziaria, desumibile anche dall'art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione), dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, con il ricorso indicato in epigrafe; 8) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 392, primo, secondo e terzo periodo, e 394, della legge n. 232 del 2016, promosse, in riferimento agli artt. 81, 117, terzo comma, e 119 Cost., in combinato disposto con l'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, agli artt. 8, numero 1), 9, numero 10), 16, 69, 79, 80, 81, 103, 104 e 107 del d.P.R. n. 670 del 1972, al d.lgs. n. 268 del 1992, all'art. 9 della legge n. 243 del 2012, nonché ai principi di leale collaborazione, di cui all'art. 120 Cost. e all'art. 27 della legge n. 42 del 2009, e di ragionevolezza, di cui agli artt. 3 e 97 Cost., dalla Provincia autonoma di Trento, con il ricorso indicato in epigrafe; 9) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 528, della legge n. 232 del 2016, promosse, in riferimento agli artt. 81, ultimo comma, 97, primo comma, 117, terzo comma, 119, primo, secondo, terzo, quarto e ultimo comma, Cost., agli artt. 14, 15, 17, 20, 36 e 43 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), all'art. 2, comma 1, del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria), nonché al principio di leale collaborazione, di cui agli artt. 5 e 120 Cost., dalla Regione Siciliana, con il ricorso indicato in epigrafe; 10) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 528, della legge n. 232 del 2016, promosse, in riferimento all'art. 119, terzo e quinto comma, Cost., dalla Regione Lombardia, con il ricorso indicato in epigrafe; 11) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 392, della legge n. 232 del 2016, promosse, in riferimento agli artt. 3, 32 e 117, terzo comma, Cost., all'art. 5, comma 1, della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione), nonché al principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost., dalla Regione Veneto, con il ricorso indicato in epigrafe; 12) dichiara estinto il processo relativamente alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 528, della legge n. 232 del 2016, nella parte in cui inserisce, nel secondo periodo dell'art. 1, comma 680, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)», dopo le parole «modalità di acquisizione delle risorse da parte dello Stato,» le parole «inclusa la possibilità di prevedere versamenti da parte delle regioni interessate,» promossa dalla Regione Lombardia con il ricorso indicato in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 2018. F.to: Giorgio LATTANZI, Presidente Nicolò ZANON, Redattore Roberto MILANA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 23 maggio 2018. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA

Relatore: Nicolò Zanon

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: LATTANZI

Massime

Bilancio e contabilità pubblica - Contributo alla finanza pubblica da parte degli enti regionali - Clausola di salvaguardia delle autonomie speciali - Portata e limiti.

La clausola di salvaguardia (nella specie prevista dal comma 638 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016) delle attribuzioni garantite dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione non esclude l'illegittimità costituzionale della previsione legislativa allorché detta clausola entri in contraddizione con quanto testualmente affermato dalle norme impugnate, che facciano esplicito riferimento alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome. ( Precedente citato: sentenza n. 40 del 2016 ).

Norme citate

  • decreto-legge-Art. 46, comma 6
  • legge-Art. 1, comma 394
  • legge-Art. 1, comma 392
  • legge-Art. 1, comma 527
  • legge-Art.
  • legge-Art. 1, comma 528
  • legge-Art. 1, comma 680
  • legge-Art. 1, comma 392
  • legge-Art. 1, comma 394
  • legge-Art. 1, comma 528
  • legge-Art. 1, comma 680
  • legge-Art. 1, comma 528
  • legge-Art. 1, comma 680
  • legge-Art. 1, comma 392
  • legge-Art. 1, comma 394
  • legge-Art. 1, comma 392
  • legge-Art. 1, comma 394
  • legge-Art. 1, comma 528
  • legge-Art. 1, comma 680

Ricorso in via principale - Questioni promosse in via cautelativa ed ipotetica - Condizioni - Prospettazione non implausibile e ragionevolmente desumibile dalle disposizioni impugnate - Ammissibilità della questione.

Possono trovare ingresso, nel giudizio in via principale, questioni promosse in via cautelativa ed ipotetica, sulla base di interpretazioni prospettate soltanto come possibili, purché non implausibili e comunque ragionevolmente desumibili dalle disposizioni impugnate. (Nel caso di specie sono dichiarate ammissibili le impugnative dichiaratamente proposte in via cautelativa dalle Province autonome di Trento e di Bolzano dei commi 392, prime tre periodi, e 394 della legge n. 232 del 2016, nonché, per il solo comma 394, anche da parte della Regione autonoma Valle d'Aosta). ( Precedenti citati: sentenze n. 270 del 2017 e n. 212 del 2017 ).

Norme citate

  • legge-Art. 1, comma 392
  • legge-Art. 1, comma 394

Bilancio e contabilità pubblica - Proroga al 2020 del contributo alla finanza pubblica imposto agli enti regionali - Modalità dell'intervento sostitutivo statale - Possibilità di prevedere versamenti da parte delle Regioni interessate in caso di mancata intesa - Ricorso della Regione Lombardia - Successiva rinuncia parziale, accettata dalla controparte costituita - Estinzione del processo in parte qua.

È dichiarato estinto - per rinuncia parziale al ricorso accettata dal Presidente del Consiglio dei ministri costituito in giudizio - il processo relativo alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 528, della legge n. 232 del 2016, nella parte in cui inserisce, nel secondo periodo dell'art. 1, comma 680, della legge n. 208 del 2015, dopo le parole «modalità di acquisizione delle risorse da parte dello Stato,» le parole «inclusa la possibilità di prevedere versamenti da parte delle regioni interessate,», promossa dalla Regione Lombardia in riferimento all'art. 119, terzo e quinto comma, Cost. (Nella specie, la rinuncia è motivata dalla successiva abrogazione della impugnata porzione normativa, ad opera dell'art. 28 del d.l. n. 50 del 2017).

Norme citate

  • legge-Art. 1, comma 528
  • legge-Art. 1, comma 680

Bilancio e contabilità pubblica - Proroga al 2020 del contributo alla finanza pubblica imposto agli enti regionali - Modalità dell'intervento sostitutivo statale - Possibilità di prevedere versamenti da parte delle Regioni interessate in caso di mancata intesa - Ricorso della Regione Veneto - Sopravvenuta abrogazione della norma impugnata, medio tempore non applicata - Cessazione della materia del contendere.

È dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale, - promossa dalla Regione Veneto in riferimento all'art. 119 Cost. - dell'art. 1, comma 528, della legge n. 232 del 2016, modificativo dell'art. 1, comma 680, della legge n. 208 del 2015, nella porzione normativa - poi soppressa dal d.l. n. 50 del 2017, come convertito - che aveva previsto tra le modalità dell'acquisizione delle risorse da parte dello Stato in caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro il 31 gennaio di ciascun anno, la possibilità di prevedere versamenti da parte delle Regioni interessate. La materia del contendere cessa quando la modifica appare satisfattiva dell'interesse manifestato dalla ricorrente e la norma ora abrogata non ha avuto mai applicazione. ( Precedenti citati: sentenze n. 38 del 2018 e n. 5 del 2018 ).

Norme citate

  • legge-Art. 1, comma 528
  • legge-Art. 1, comma 680

Parametri costituzionali

Thema decidendum - Parziale abrogazione della norma impugnata - Permanenza dell'interesse al ricorso - Restrizione dell'oggetto del giudizio principale.

Lo ius superveniens , determinato dalla parziale abrogazione della disposizione impugnata, non fa venir meno l'interesse alla decisione del ricorso, ma determina una restrizione del thema decidendum . (Nel caso di specie permane l'interesse della Regione Siciliana a impugnare l'art. 1, comma 528, della legge n. 232 del 2016, in quanto il ricorso non poggiava sulla sola modifica apportata a esso dall'art. 1, comma 680, della legge n. 208 del 2015 e consistente nell'aggiunta della porzione normativa poi soppressa dal d.l. n. 50 del 2017, come convertito).

Norme citate

  • legge-Art. 1, comma 528
  • legge-Art. 1, comma 680

Bilancio e contabilità pubblica - Finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard - Riduzione del contributo statale a seguito della mancata intesa con le autonomie locali - Conseguente maggiore onere per le Regioni - Ricorso della Regione Veneto - Denunciata violazione del buon andamento della pubblica amministrazione e delle competenze regionali relative alla programmazione sanitaria ed alla autonomia impositiva - Difetto di adeguata motivazione, oscurità e apoditticità della censura - Inammissibilità delle questioni.

Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 97, 118 e 119 Cost., dell'art. 1, comma 392, della legge n. 232 del 2016, che, decorso inutilmente il termine previsto dall'intesa dell'11 febbraio 2016 in sede di conferenza Stato-Regioni per la stipula degli accordi bilaterali con le Regioni, ridetermina, riducendolo, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per gli anni 2017-2019. Il ricorso manca infatti di qualsiasi adeguata motivazione a sostegno delle censure. È altresì dichiarata inammissibile - per oscurità e apoditticità della censura - la medesima questione, legata all'asserita mancanza di attuazione dell'art. 5, comma 1, lett. g), della legge cost. n. 1 del 2012, e dell'art. 11 della legge n. 243 del 2012. Non si comprende infatti in che modo la disposizione impugnata sarebbe lesiva dell'autonomia regionale, limitandosi inoltre la ricorrente ad affermare che la riduzione del livello di finanziamento del fabbisogno sanitario sarebbe, per ciò stesso, indicativa di una fase avversa del ciclo economico, tale da imporre l'attivazione dei meccanismi previsti dalle norme richiamate. I termini delle questioni di legittimità costituzionale debbono essere ben identificati, dovendo il ricorrente individuare le disposizioni impugnate, i parametri evocati e le ragioni delle violazioni prospettate. ( Precedenti citati: sentenze n. 247 del 2017, n. 245 del 2017 e n. 231 del 2017 ).

Norme citate

  • legge-Art. 1, comma 392

Bilancio e contabilità pubblica - Rapporti finanziari dello Stato con le autonomie speciali - Principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica - Applicabilità, a salvaguardia dell'equilibrio di bilancio e dell'unità della Repubblica.

I principi fondamentali fissati dalla legislazione dello Stato nell'esercizio della competenza di coordinamento della finanza pubblica si applicano anche alle autonomie speciali, in quanto funzionali a prevenire disavanzi di bilancio, a preservare l'equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche e anche a garantire l'unità economica della Repubblica, come richiesto dai principi costituzionali e dai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. ( Precedenti citati: sentenze n. 62 del 2017, n. 40 del 2016, n. 82 del 2015, n. 46 del 2015 e n. 175 del 2014 ).

Bilancio e contabilità pubblica - Rapporti finanziari dello Stato con le autonomie speciali - Principio pattizio - Vincolo di metodo, e di non di risultato - Espressione del principio di leale collaborazione.

I rapporti finanziari tra lo Stato e le autonomie speciali sono regolati dal principio dell'accordo, inteso come vincolo di metodo (e non già di risultato) e declinato nella forma della leale collaborazione. Lo Stato, dunque, può imporre contributi al risanamento della finanza pubblica a carico delle autonomie speciali, quantificando l'importo complessivo del concorso, e rimettendo alla stipula di accordi bilaterali con ciascuna autonomia, non solo la definizione dell'importo gravante su ciascuna di esse, ma, eventualmente, la stessa riallocazione delle risorse disponibili, anche a esercizio inoltrato. ( Precedenti citati: sentenze n. 19 del 2015, n. 88 del 2014, n. 193 del 2012 e n. 118 del 2012 ). Lo Stato, quando non concorre al finanziamento della spesa sanitaria, neppure ha titolo per dettare norme di coordinamento finanziario. ( Precedenti citati: sentenze n. 125 del 2015 e n. 341 del 2009 ).

Bilancio e contabilità pubblica - Finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard - Riduzione del contributo statale per gli anni dal 2017 al 2019 - Prescrizione alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano di assicurare tali effetti finanziari mediante la sottoscrizione, entro il 31 gennaio 2017, di accordi bilaterali con lo Stato che assicurino il contributo a loro carico previsto dall'intesa in Conferenza permanente dell'11 febbraio 2016 - Attuazione con decreto ministeriale nei successivi trenta giorni di quanto previsto dalla medesima intesa - Ricorso della Regione Valle d'Aosta, della Regione Friuli-Venezia Giulia e delle Province autonome di Trento e di Bolzano - Denunciata irragionevolezza, violazione dell'autonomia finanziaria regionale, dei limiti alla potestà statale di coordinamento della finanza pubblica, del principio di leale collaborazione e del metodo pattizio nelle relazioni finanziarie tra Stato e autonomie speciali - Censure basate su presupposto interpretativo non rispondente alla lettera e alla ratio delle disposizioni impugnate - Non fondatezza delle questioni.

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 392 e 394, della legge n. 232 del 2016, promosse dalle Regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia e (in via cautelativa) dalle Province autonome di Trento e di Bolzano in riferimento (complessivamente) all'art. 81 Cost., agli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., in combinato disposto con l'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, agli artt. 2, comma 1, lett. a), 3, comma 1, lett. f) ed l), 4, 12, 48-bis e 50 dello statuto speciale della Valle d'Aosta, agli artt. 48, 49, 63, quinto comma, e 65 dello statuto speciale del Friuli-Venezia Giulia, agli artt. 8, n. 1), 9, n. 10), 16, 69, da 79 a 81, 103, 104 e 107 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, alla legge n. 690 del 1981, come integrata dagli artt. 34 e 36 della legge n. 724 del 1994, al principio pattizio in materia finanziaria, desumibile anche dall'art. 42 della legge n. 42 del 2009, all'art. 9 della legge n. 243 del 2012, all'art. 2 del d.P.R. n. 474 del 1975, all'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992, al d.lgs. n. 268 del 1992, nonché ai principi di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost. e 27 della legge n. 42 del 2009, e di ragionevolezza, di cui agli artt. 3 e 97 Cost. Contrariamente al presupposto interpretativo comune alle ricorrenti, le disposizioni impugnate - nel ridefinire il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato - non impongono alle autonomie speciali alcun concorso alla riduzione del fabbisogno sanitario nazionale né la riduzione del finanziamento che esse assicurano autonomamente al proprio servizio sanitario regionale, ma si limitano a ribadire l'obbligo di assicurare i medesimi effetti finanziari a titolo di (ulteriore) contributo alla finanza pubblica, rinviando ad accordi bilaterali tra lo Stato e la singola autonomia, da sottoscrivere entro il 31 gennaio 2017, l'individuazione delle modalità e del settore di incidenza del concorso nonché la quantificazione della riduzione di spesa richiesta a ciascun ente, con il risultato di salvaguardare il metodo pattizio nella determinazione del quomodo e quantum del concorso (doveroso nell'an) delle autonomie speciali alla finanza pubblica. Tale prospettiva è stata tenuta ferma pur in assenza della sottoscrizione degli accordi, atteso che il d.m. 5 giugno 2017 - adottato in base al comma 394 - non ha riguardato in alcun modo le autonomie speciali, ma si è limitato ad incidere ulteriormente sul livello di finanziamento del fabbisogno del SSN, a tutto discapito delle Regioni a statuto ordinario. Quanto alla brevità del termine (31 gennaio 2017) fissato per la stipula degli accordi, deve escludersi la sua irragionevolezza, atteso che gli accordi avrebbero dovuto essere conclusi in un "termine ragionevole" già a partire dall'intesa dell'11 febbraio 2016. ( Precedente citato: sentenza n. 154 del 2017 ). Il principio di leale collaborazione richiede un confronto autentico, orientato al superiore interesse pubblico di conciliare l'autonomia finanziaria delle Regioni con l'indefettibile vincolo, gravante anche sulle Regioni ad autonomia speciale, di concorrere alle manovre finanziarie. A tale principio non è rispondente il perdurante rifiuto opposto dalle autonomie speciali alla stipula degli accordi previsti dall'art. 1, commi 392 e 394, della legge n. 232 del 2016, in quanto la garanzia del metodo dell'accordo bilaterale dello Stato con le singole autonomie differenziate non può creare il paradosso di esonerare queste ultime dall'obbligo di contribuire al processo di necessario risanamento dei conti pubblici, con l'ingiusto risultato di accollare agli altri enti del livello regionale, che non godono di pari guarentigie di ordine statutario, l'onere di assicurare l'effetto finanziario complessivo perseguito dal legislatore statale. Una simile conseguenza potrebbe essere scongiurata in futuro, se lo Stato, per il solo caso di stallo nelle trattative, determinasse in modo unilaterale, sia pur con il carattere della provvisorietà, il riparto pro quota tra le autonomie speciali del contributo loro imposto. ( Precedenti citati: sentenze n. 154 del 2017, n. 19 del 2015 e n. 379 del 1992 ).

Norme citate

  • legge-Art. 1, comma 392
  • legge-Art. 1, comma 394

Parametri costituzionali

  • Costituzione-Art. 3
  • Costituzione-Art. 5
  • Costituzione-Art. 120
  • statuto regione Valle d'Aosta-Art. 2
  • statuto regione Valle d'Aosta-Art. 3
  • statuto regione Valle d'Aosta-Art. 3
  • statuto regione Valle d'Aosta-Art. 4
  • statuto regione Valle d'Aosta-Art. 12
  • statuto regione Valle d'Aosta-Art. 48
  • statuto regione Valle d'Aosta-Art. 50
  • legge costituzionale-Art. 10
  • legge-Art. 34
  • legge-Art. 36
  • legge-Art.
  • Costituzione-Art. 97
  • Costituzione-Art. 119
  • decreto del Presidente della Repubblica-Art. 2
  • decreto legislativo-Art. 2
  • Costituzione-Art. 81
  • Costituzione-Art. 117
  • legge-Art. 9
  • statuto regione Friuli Venezia Giulia-Art. 48
  • statuto regione Friuli Venezia Giulia-Art. 49
  • statuto regione Friuli Venezia Giulia-Art. 63
  • statuto regione Friuli Venezia Giulia-Art. 65
  • legge-Art. 42
  • statuto regione Trentino Alto Adige-Art. 8
  • statuto regione Trentino Alto Adige-Art. 9
  • statuto regione Trentino Alto Adige-Art. 16
  • statuto regione Trentino Alto Adige-Art. 79
  • statuto regione Trentino Alto Adige-Art. 103
  • statuto regione Trentino Alto Adige-Art. 104
  • statuto regione Trentino Alto Adige-Art. 107
  • legge-Art. 27
  • statuto regione Trentino Alto Adige-Art. 80
  • statuto regione Trentino Alto Adige-Art. 81
  • decreto legislativo-Art.

Bilancio e contabilità pubblica - Finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard - Riduzione del contributo statale per gli anni dal 2017 al 2019 - Prescrizione alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di assicurare tali effetti finanziari mediante la sottoscrizione, entro il 31 gennaio 2017, di accordi bilaterali con lo Stato che assicurino il contributo a loro carico previsto dall'intesa in Conferenza permanente dell'11 febbraio 2016 - Attuazione con decreto ministeriale nei successivi trenta giorni di quanto previsto dalla medesima intesa - Ricorso della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Denunciata imposizione alla ricorrente di un contributo finanziario non previsto dall'accordo concluso tra lo Stato e la Regione Friuli-Venezia Giulia il 23 ottobre 2014, violazione dei principi di leale collaborazione, ragionevolezza ed eguaglianza nonché del metodo pattizio nelle relazioni finanziarie tra Stato e autonomie speciali, disparità di trattamento in raffronto al coevo accordo tra lo Stato e le autonomie del Trentino-Alto Adige - Erroneo presupposto interpretativo - Non fondatezza delle questioni.

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 392 e 394, della legge n. 232 del 2016, promosse dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in riferimento agli artt. 3 e 119 Cost., agli artt. 48, 49, 63, quinto comma, e 65 dello statuto speciale, al principio di leale collaborazione di cui all'art. 120 Cost., e al principio pattizio in materia finanziaria, desumibile anche dall'art. 42 della legge n. 42 del 2009. La censurata imposizione alla ricorrente di un contributo alla finanza pubblica non previsto nell'accordo da essa stipulato con lo Stato in data 23 ottobre 2014 non è illegittima, neppure in relazione al diverso trattamento riservato all'accordo concluso il 15 ottobre 2014 tra lo Stato, la Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome, privilegiato dalla "clausola di garanzia" contenuta nell'ultimo periodo del menzionato comma 392. Pur essendo stati entrambi recepiti nella legge n. 190 del 2014, i due accordi hanno infatti contenuti non analoghi, atteso che il secondo regola le relazioni finanziarie dello Stato con le autonomie del Trentino-Alto Adige fino al 2022 ed esclude la possibilità di modifiche peggiorative, salvo esigenze eccezionali di finanza pubblica e per importi predeterminati già nelle clausole del patto, mentre il primo contempla un orizzonte temporale limitato al 2017 e non subordina l'imposizione di ulteriori contributi al ricorrere di specifiche condizioni, ma, anzi, ne prevede espressamente l'introduzione con legge statale, fermo restando il vincolo del metodo pattizio per la determinazione del quomodo e del quantum del contributo, con la conseguenza che neppure dal principio di buona fede negoziale invocato in memoria dalla ricorrente può desumersi la necessità di esigenze sopravvenute per imporre nuovi contributi. ( Precedente citato: sentenza n. 154 del 2017 ).

Norme citate

  • legge-Art. 1, comma 392
  • legge-Art. 1, comma 394

Parametri costituzionali