Pronuncia 221/2019
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: Giorgio LATTANZI; Giudici : Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1 e 2, 4, 5 e 12, commi 2, 9 e 10 della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), promossi dal Tribunale ordinario di Pordenone e dal Tribunale ordinario di Bolzano, con ordinanze del 2 luglio 2018 e del 3 gennaio 2019, rispettivamente iscritte al n. 129 del registro ordinanze 2018 e al n. 60 del registro ordinanze 2019 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 2018 e n. 17, prima serie speciale, dell'anno 2019. Visti gli atti di costituzione di S. B. e altra, e di F. F. e altra, gli atti di intervento ad adiuvandum dell'Avvocatura per i diritti LGBTI, e dell'Associazione radicale Certi Diritti e altra nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 18 giugno 2019 il Giudice relatore Franco Modugno; uditi gli avvocati Susanna Lollini per l'Avvocatura per i diritti LGBTI, Filomena Gallo e Massimo Clara per l'Associazione radicale Certi Diritti e altra, Maria Antonia Pili per S. B. e altra, Alexander Schuster per F. F. e altra e l'avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, 1) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 5 e 12, commi 2, 9 e 10, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 31, secondo comma, 32, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, dal Tribunale ordinario di Pordenone con l'ordinanza indicata in epigrafe; 2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 5, limitatamente alle parole «di sesso diverso», e 12, comma 2, limitatamente alle parole «dello stesso sesso o», «anche in combinato disposto con i commi 9 e 10», nonché degli artt. 1, commi 1 e 2, e 4 della legge n. 40 del 2004, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 31, secondo comma, e 32, primo comma, Cost., nonché agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 8 e 14 CEDU, agli artt. 2, paragrafo 1, 17, 23 e 26 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, adottato a New York il 19 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo con legge 25 ottobre 1977, n. 881, e agli artt. 5, 6, 22, paragrafo 1, 23, paragrafo 1, e 25 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva con legge 3 marzo 2009, n. 18, dal Tribunale ordinario di Bolzano con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 giugno 2019. F.to: Giorgio LATTANZI, Presidente Franco MODUGNO, Redattore Roberto MILANA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 23 ottobre 2019. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA Allegato:ordinanza letta all'udienza del 18 giugno 2019ORDINANZARilevato che nel giudizio di legittimità costituzionale promosso dal Tribunale ordinario di Pordenone, con ordinanza del 2 luglio 2018 (r.o. n. 129 del 2018), ha depositato atto di intervento l'Associazione nazionale di promozione sociale Avvocatura per i diritti LGBTI;che nel giudizio di legittimità costituzionale promosso dal Tribunale ordinario di Bolzano, con ordinanza del 3 gennaio 2019 (r.o. n. 60 del 2019), hanno depositato un unitario atto di intervento l'Associazione radicale Certi Diritti e l'Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica.Considerato che le associazioni intervenienti non rivestono la qualità di parti del giudizio principale;che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la partecipazione al giudizio di legittimità costituzionale è circoscritta, di norma, alle parti del giudizio a quo, oltre che al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale (artt. 3 e 4 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale);che a tale disciplina è possibile derogare - senza venire in contrasto con il carattere incidentale del giudizio di costituzionalità - soltanto a favore di soggetti terzi che siano titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura (ex plurimis, sentenze n. 13 del 2019, n. 217 e n. 180 del 2018, ordinanze allegate alle sentenze n. 248, n. 194 e n. 153 del 2018, n. 29 del 2017, n. 286 e n. 243 del 2016);che i presenti giudizi - che hanno ad oggetto gli artt. 1, commi 1 e 2; 4; 5 e 12, commi 2, 9 e 10, della legge 19 febbraio 2004 n. 40 - non sono destinati a produrre, nei confronti delle associazioni intervenienti, effetti immediati, neppure indiretti;che, pertanto, esse non sono legittimate a partecipare al giudizio dinanzi a questa Corte.per questi motiviLA CORTE COSTITUZIONALEdichiara inammissibili gli interventi spiegati:nel giudizio di legittimità costituzionale r.o. n. 129 del 2018 dall'Associazione nazionale di promozione sociale Avvocatura per i diritti LGBTI;nel giudizio di legittimità costituzionale r.o. n. 60 del 2019 dall'Associazione radicale Certi Diritti e dall'Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica.F.to: Giorgio Lattanzi, Presidente
Relatore: Franco Modugno
Data deposito: Wed Oct 23 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: LATTANZI
Massime
Thema decidendum - Deduzioni dalle parti costituite nel giudizio incidentale - Evocazione di parametri diversi ed ulteriori rispetto a quelli indicati nell'ordinanza di rimessione - Esclusione del loro esame.
Norme citate
- legge-Art. 5
- legge-Art. 12, comma 2
- legge-Art. 1, comma 1
- legge-Art. 1, comma 2
- legge-Art. 4
Giudice rimettente - Giudice ordinario in fase cautelare - Possibilità di sollevare questioni incidentali di legittimità costituzionale - Presupposti.
Norme citate
- legge-Art. 1, comma 1
- legge-Art. 1, comma 2
- legge-Art. 4
- legge-Art. 5
- legge-Art. 12, comma 2
Prospettazione della questione incidentale - Motivazione sulla non manifesta infondatezza - Esposizione adeguata delle ragioni del denunciato contrasto delle norme censurate con i parametri evocati - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Norme citate
- legge-Art. 5
- legge-Art. 12, comma 2
- legge-Art. 12, comma 9
- legge-Art. 12, comma 10
Interpretazione della norma censurata - Interpretazione secundum constitutionem - Esclusione da parte dei rimettenti in ragione dell'univoco tenore letterale dell'enunciato normativo - Correttezza dell'operazione ermeneutica svolta.
Norme citate
- legge-Art. 5
- legge-Art. 12, comma 2
- legge-Art. 12, comma 9
- legge-Art. 12, comma 10
Thema decidendum - Individuazione dei termini della questione incidentale - Desumibilità dal tenore complessivo dell'ordinanza di rimessione.
Norme citate
- legge-Art. 5
- legge-Art. 12, comma 2
- legge-Art. 12, comma 9
- legge-Art. 12, comma 10
Diritti inviolabili - Diritto alla genitorialità - Procreazione medicalmente assistita (PMA) - Accesso alle tecniche - Condizioni e limiti posti dalla legislazione vigente.
Parametri costituzionali
Procreazione medicalmente assistita (PMA) - Accesso alle tecniche - Divieto per le coppie composte da soggetti dello stesso sesso (nella specie: femminile) - Sanzioni in caso di inosservanza - Denunciata disparità di trattamento, nonché violazione del diritto alla genitorialità dell'individuo, alla protezione della maternità, della salute psico-fisica dell'individuo, al rispetto della vita familiare e all'orientamento sessuale tutelati anche in via convenzionale - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Norme citate
- legge-Art. 1, comma 1
- legge-Art. 1, comma 2
- legge-Art. 4
- legge-Art. 5
- legge-Art. 12, comma 2
- legge-Art. 12, comma 9
- legge-Art. 12, comma 10
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 2
- Costituzione-Art. 3
- Costituzione-Art. 31
- Costituzione-Art. 32
- Costituzione-Art. 117
- Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali-Art. 8
- Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali-Art. 14
Procreazione medicalmente assistita (PMA) - Accesso alle tecniche - Divieto per le coppie composte da soggetti dello stesso sesso (nella specie: femminile) - Sanzioni per l'inosservanza - Denunciata disparità di trattamento, nonché violazione del diritto alla genitorialità dell'individuo, alla protezione della maternità, della salute compromessa da patologie, al rispetto della vita familiare e all'orientamento sessuale tutelati anche in via convenzionale e internazionale - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Norme citate
- legge-Art. 1, comma 1
- legge-Art. 1, comma 2
- legge-Art. 4
- legge-Art. 5
- legge-Art. 12, comma 2
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 2
- Costituzione-Art. 3
- Costituzione-Art. 11
- Costituzione-Art. 31
- Costituzione-Art. 32
- Costituzione-Art. 117
- Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali-Art. 8
- Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali-Art. 14
- patto internazionale dei diritti civili e politici-Art. 2
- patto internazionale dei diritti civili e politici-Art. 17
- patto internazionale dei diritti civili e politici-Art. 23
- patto internazionale dei diritti civili e politici-Art. 26
- Convenzione internazionale delle Nazioni Unite sulle persone con disabilità-Art. 5
- Convenzione internazionale delle Nazioni Unite sulle persone con disabilità-Art. 6
- Convenzione internazionale delle Nazioni Unite sulle persone con disabilità-Art. 23
- Convenzione internazionale delle Nazioni Unite sulle persone con disabilità-Art. 25