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Pronuncia 233/2019

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Giorgio LATTANZI; Giudici : Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. da 1 a 6, 8, 9, 14 e 15 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 (Misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria), convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, promossi dalla Regione Calabria, con ricorsi notificati il 22 maggio e il 30 luglio 2019, depositati in cancelleria rispettivamente il 21 maggio e il 6 agosto 2019, iscritti ai numeri 59 e 83 del registro ricorsi 2019 e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numeri 25 e 35, prima serie speciale, dell'anno 2019. Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 22 ottobre 2019 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli; uditi l'avvocato Giuseppe Naimo per la Regione Calabria e l'avvocato dello Stato Enrico De Giovanni per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, 1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 (Misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria), convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, promossa dalla Regione Calabria in riferimento agli artt. 81 e 97 della Costituzione, con i ricorsi indicati in epigrafe; 2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. da 1 a 6, 8, 9, 14 e 15 del d.l. n. 35 del 2019, come convertito, promosse dalla Regione Calabria, in riferimento agli artt. 5, 117, 119, 120 e 121 Cost., con i medesimi ricorsi. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 ottobre 2019. F.to: Giorgio LATTANZI, Presidente Mario Rosario MORELLI, Redattore Roberto MILANA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 13 novembre 2019. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA

Relatore: Mario Rosario Morelli

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: LATTANZI

Massime

Thema decidendum - Censure proposte avverso decreto-legge prima della conversione - Carattere marginale ed ultroneo delle modifiche apportate in sede di conversione - Trasferimento e assorbimento delle censure in quelle rivolte alle corrispondenti disposizioni del testo convertito.

Quando le modifiche apportata in sede di conversione alle impugnate disposizioni di un decreto-legge sono marginali od ultronee, comunque indifferenti rispetto al tenore delle censure di incostituzionalità, queste ultime, formulate avverso il testo originario del decreto-legge, si trasferiscono e restano assorbite in quelle rivolte alle corrispondenti disposizioni del testo convertito, con conseguente limitazione a queste ultime dell'oggetto del giudizio. ( Precedenti citati: sentenze n. 244 del 2016, n. 298 del 2009, n. 443 del 2007 e n. 417 del 2005 ).

Ricorso in via principale - Presupposto interpretativo attinente al merito e non all'ammissibilità - Successiva adesione della ricorrente alla tesi interpretativa del resistente - Superamento dell'eccezione preliminare.

Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. da 1 a 6, 8, 9, 14 e 15 del d.l. n. 35 del 2019, conv., con modif., nella legge n. 60 del 2019 è superata l'eccezione di inammissibilità - comunque attinente al merito piuttosto che alla ammissibilità delle questioni sollevate - formulata sulla supposta cessazione di operatività del piano di rientro. La Regione ricorrente in prosieguo ha aderito alla tesi della perdurante vigenza del piano e ha, unicamente in relazione a tale premessa, sostanzialmente riformulato, contro la legge di conversione, le iniziali proprie censure.

Norme citate

  • decreto-legge-Art. 1
  • decreto-legge-Art. 2
  • decreto-legge-Art. 3
  • decreto-legge-Art. 4
  • decreto-legge-Art. 5
  • decreto-legge-Art. 6
  • decreto-legge-Art. 8
  • decreto-legge-Art. 9
  • decreto-legge-Art. 14
  • decreto-legge-Art. 15

Ricorso in via principale - Denunciata violazione cumulativa di parametri costituzionali - Possibilità, sia pure non agevole, di identificare il nucleo essenziale delle censure - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.

Non è accolta l'eccezione d'inammissibilità del ricorso, per difetto di esplicita motivazione in ordine alle ragioni di asserito contrasto tra le disposizioni impugnate e ciascuno dei singoli parametri, formulata nel giudizio promosso dalla Regione Calabria avverso gli artt. da 1 a 6, 8, 9, 14 e 15 del d.l. n. 35 del 2019, conv., con modif., nella legge n. 60 del 2019. La sovrabbondante aggregazione di parametri, in riferimento ai quali la ricorrente denuncia le riferite disposizioni del d.l. impugnato, e quelle corrispondenti della legge di conversione, non comporta l'inammissibilità delle relative questioni, essendone, sia pure non sempre agevolmente, identificabile il nucleo essenziale.

Norme citate

  • decreto-legge-Art. 1
  • decreto-legge-Art. 2
  • decreto-legge-Art. 3
  • decreto-legge-Art. 4
  • decreto-legge-Art. 5
  • decreto-legge-Art. 6
  • decreto-legge-Art. 8
  • decreto-legge-Art. 9
  • decreto-legge-Art. 14
  • decreto-legge-Art. 15

Sanità pubblica - Misure emergenziali per il risanamento del servizio sanitario della Regione Calabria - Vincolo all'utilizzo delle risorse nell'ambito del "payback farmaceutico" finalizzato alla copertura finanziaria del piano di rientro dal disavanzo sanitario - Ricorso della Regione Calabria - Denunciata violazione dei principi di copertura finanziaria delle spese e del buon andamento della pubblica amministrazione - Difetto di adeguata motivazione della ridondanza sulle attribuzioni regionali - Inammissibilità della questione.

È dichiarata inammissibile - per difetto di adeguata motivazione - la questione di legittimità costituzionale, promossa dalla Regione Calabria in riferimento agli artt. 81 e 97 Cost., dell'art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 35 del 2019, conv., con modif., nella legge n. 60 del 2019, nella parte in cui dispone che una quota delle somme spettanti alla Regione Calabria in sede di riparto del cosiddetto "Fondo payback 2013-2017", di cui all'art. 9- bis , comma 6, del decreto-legge n. 135 del 2018, conv., con modif., nella legge n. 12 del 2019, è vincolata per la copertura finanziaria del piano di rientro dal disavanzo sanitario. La ricorrente asserisce, senza motivare adeguatamente, la ridondanza della dedotta violazione di tali parametri sulle competenze regionali. ( Precedenti citati: sentenze n. 195 del 2019, n. 194 del 2019, n. 198 del 2018 e n. 137 del 2018 ).

Norme citate

  • decreto-legge-Art. 14, comma 1
  • legge-Art.

Sanità pubblica - Misure emergenziali per il risanamento del servizio sanitario della Regione Calabria - Conferimento al commissario ad acta di nuovi poteri per l'attuazione degli obiettivi del piano di rientro dal disavanzo sanitario e per la tutela dei livelli essenziali di assistenza (LEA) - Ricorso della Regione Calabria - Denunciata violazione del principio di leale collaborazione e delle competenze regionali - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione Calabria in riferimento agli artt. 5, 117, 119, 120 e 121 Cost. - degli artt. da 1 a 6, 8, 9, 14 e 15 del d.l. n. 35 del 2019, conv., con modif., nella legge n. 60 del 2019, nella parte in cui prevedono misure emergenziali per il risanamento del servizio sanitario della Regione Calabria, con conferimento al Commissario ad acta di nuovi poteri per l'attuazione degli obiettivi del piano di rientro dal disavanzo sanitario e per la tutela dei livelli essenziali di assistenza (LEA). L'intervento normativo impugnato è riconducibile alla competenza esclusiva dello Stato non soltanto perché attinente all'esercizio del potere sostitutivo statale ex art. 120 Cost. - che può estrinsecarsi anche attraverso l'adozione di atti normativi, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 131 del 2003 - ma soprattutto perché rientrante sia nella sua competenza esclusiva in tema di «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale», sia, nella misura in cui risponde alla funzione di orientare la spesa sanitaria verso una maggiore efficienza, nell'ambito dei principi fondamentali della materia concorrente «coordinamento della finanza pubblica». Le concorrenti competenze regionali (anche in materia di tutela della salute e governo del territorio), con le quali l'impugnata normativa statale interferisce, non risultano violate ma solo temporaneamente ed eccezionalmente "contratte", in ragione della pregressa inerzia regionale o, comunque, del non adeguato esercizio delle competenze stesse, mentre le procedure collaborative tra Stato e Regione non rilevano nel sindacato di legittimità del decreto-legge, la cui adozione è subordinata alla mera occorrenza di "casi straordinari di necessità e d'urgenza".

Norme citate

  • decreto-legge-Art. 1
  • decreto-legge-Art. 2
  • decreto-legge-Art. 3
  • decreto-legge-Art. 4
  • decreto-legge-Art. 5
  • decreto-legge-Art. 6
  • decreto-legge-Art. 8
  • decreto-legge-Art. 9
  • decreto-legge-Art. 14
  • decreto-legge-Art. 15

Sanità pubblica - Disavanzo regionale nel settore sanitario - Violazione grave e sistematica da parte della Regione degli obblighi derivanti dai principi della finanza pubblica - Nomina di un commissario ad acta - Deroga alla competenza legislativa delle Regioni, in favore di quella dello Stato - Ammissibilità nei limiti necessari ad evitare che, in parti del territorio nazionale, gli utenti debbano assoggettarsi ad un regime di assistenza sanitaria inferiore a quello ritenuto intangibile dallo Stato.

Quando una Regione viola gravemente e sistematicamente gli obblighi derivanti dai principi della finanza pubblica, come nel caso che conduce alla nomina del commissario ad acta, allora essa patisce una contrazione della propria sfera di autonomia, a favore di misure adottate per sanzionare tali inadempimenti da parte dello Stato. Dal che deriva il corollario per cui la deroga alla competenza legislativa delle Regioni, in favore di quella dello Stato, è ammessa nei limiti necessari ad evitare che, in parti del territorio nazionale, gli utenti debbano assoggettarsi ad un regime di assistenza sanitaria inferiore, per quantità e qualità, a quello ritenuto intangibile dallo Stato. ( Precedenti citati: sentenze n. 125 del 2015, n. 219 del 2013, n. 155 del 2011 e n. 217 del 2010 ).

Leale collaborazione - Parametro di legittimità degli atti legislativi - Esclusione salvo quanto previsto dalla Costituzione - Irrilevanza dell'adozione di procedure collaborative nel sindacato di legittimità del decreto-legge.

Le procedure collaborative tra Stato e Regione non rilevano nel sindacato di legittimità degli atti legislativi, salvo che l'osservanza delle stesse sia imposta, direttamente o indirettamente, dalla Costituzione. L'esclusione della rilevanza di tali procedure, che è formulata in riferimento al procedimento legislativo ordinario, vale a maggior ragione per una fonte come il decreto-legge, la cui adozione è subordinata, in forza del secondo comma dell'art. 77 Cost., alla mera occorrenza di "casi straordinari di necessità e d'urgenza". ( Precedenti citati: sentenze n. 251 del 2016, n. 79 del 2011, n. 33 del 2011, n. 278 del 2010, n. 298 del 2009, n. 371 del 2008 e n. 387 del 2007 ).