Pronuncia 237/2019
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: Giorgio LATTANZI; Giudici : Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 250 e 449 del codice civile, degli artt. 29, comma 2, e 44, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127), e degli artt. 5 e 8 della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), promosso dal Tribunale ordinario di Pisa, nel procedimento vertente tra D.E. R. e altri e il Sindaco del Comune di Pisa, con ordinanza del 15 marzo 2018, iscritta al n. 69 del registro ordinanze 2018 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell'anno 2018. Visti gli atti di costituzione di D.E. R. e altra, dell'avvocato David Cerri, quale curatore speciale del minore R.G.R. R.G., nonché l'atto di intervento ad adiuvandum dell'Avvocatura per i diritti LGBTI, e gli atti di intervento ad opponendum del Centro Studi "Rosario Livatino" e della libera associazione di volontariato "Vita è"; udito nell'udienza pubblica del 9 ottobre 2019 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli; uditi gli avvocati Stefano Chinotti per l'Avvocatura per i diritti LGBTI, Simone Pillon per la libera associazione di volontariato "Vita è", Francesca Salvadorini per l'avvocato David Cerri, quale curatore speciale del minore R.G.R. R.G., e Alexander Schuster per D.E. R. e altra.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale della «norma che si desume» dagli artt. 250 e 449 del codice civile; 29, comma 2, e 44, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127); 5 e 8 della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), per contrasto con gli artt. 2, 3, 24, 30 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 3 e 7 della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176, sollevata dal Tribunale ordinario di Pisa, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 ottobre 2019. F.to: Giorgio LATTANZI, Presidente Mario Rosario MORELLI, Redattore Roberto MILANA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 15 novembre 2019. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA Allegato:Ordinanza letta all'udienza del 9 ottobre 2019ORDINANZAVisti gli atti relativi al giudizio di legittimità costituzionale introdotto dal Tribunale ordinario di Pisa, sezione civile, in composizione collegiale, con ordinanza del 15 marzo 2018 (r. ord. n. 69 del 2018), avente ad oggetto la norma risultante dal combinato disposto degli artt. 250 e 449 del codice civile, 29, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127), 5 e 8 della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), nella parte in cui non consente di formare in Italia un atto di nascita in cui vengano riconosciute come genitrici di un cittadino di nazionalità straniera due persone dello stesso sesso, quando la filiazione sia stabilita in base alla legge applicabile ai sensi dell'art. 33 della legge 31 maggio 1995, n. 218 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato).Rilevato che sono intervenuti nel giudizio davanti a questa Corte, con separati atti ad opponendum, depositati il 28 maggio 2018 e il 29 maggio 2018, il Centro Studi "Rosario Livatino" e la libera associazione di volontariato "Vita è" e, con atto ad adiuvandum, depositato il 29 maggio 2018, l'Avvocatura per i diritti LGBTI, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore.Considerato che i detti soggetti non sono stati parti nel giudizio a quo;che la costante giurisprudenza di questa Corte (tra le tante, sentenze n. 13 del 2019, n. 217 e n. 180 del 2018; ordinanze allegate alle sentenze n. 141 del 2019, n. 194 del 2018, n. 29 del 2017, n. 286, n. 243 e n. 84 del 2016) è nel senso che la partecipazione al giudizio di legittimità costituzionale è circoscritta, di norma, alle parti del giudizio a quo, oltre che al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale (artt. 3 e 4 delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale);che a tale disciplina è possibile derogare - senza venire in contrasto con il carattere incidentale del giudizio di costituzionalità - soltanto a favore di soggetti terzi che siano titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura;che, pertanto, l'incidenza sulla posizione soggettiva dell'interveniente non deve derivare, come per tutte le altre situazioni sostanziali governate dalla legge denunciata, dalla pronuncia della Corte sulla legittimità costituzionale della legge stessa, ma dall'immediato effetto che tale pronuncia produce sul rapporto sostanziale oggetto del giudizio principale;che nel presente giudizio il Centro Studi "Rosario Livatino", la libera associazione di volontariato "Vita è" e l'Avvocatura per i diritti LGBTI non sono titolari di interessi direttamente riconducibili all'oggetto del giudizio stesso, sebbene di meri indiretti, e più generali, interessi, connessi ai loro scopi statutari;che, pertanto, gli interventi delle suddette associazioni devono essere dichiarati inammissibili.per questi motiviLA CORTE COSTITUZIONALEdichiara inammissibili gli interventi del Centro Studi "Rosario Livatino", della libera associazione di volontariato "Vita è" e dell'Avvocatura per i diritti LGBTI.F.to Giorgio Lattanzi, Presidente
Relatore: Mario Rosario Morelli
Data deposito:
Tipologia: S
Presidente: LATTANZI
Massime
Contraddittorio davanti alla Corte costituzionale - Intervento nel giudizio incidentale - Intervenienti che non sono stati parti del giudizio a quo e che non sono titolari di interessi direttamente riconducibili all'oggetto del giudizio stesso - Difetto di legittimazione - Inammissibilità degli interventi.
Norme citate
- codice civile-Art. 250
- codice civile-Art. 449
- decreto del Presidente della Repubblica-Art. 29, comma 2
- legge-Art. 5
- legge-Art. 8
Parametri costituzionali
- norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)-Art. 3
- norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)-Art. 4
Prospettazione della questione incidentale - Resistenza delle affermazioni del rimettente al dedotto difetto di rilevanza - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Norme citate
- codice civile-Art. 250
- codice civile-Art. 449
- decreto del Presidente della Repubblica-Art. 29, comma 2
- decreto del Presidente della Repubblica-Art. 44, comma 1
- legge-Art. 5
- legge-Art. 8
Filiazione - Formazione in Italia dell'atto di nascita di minore straniero - Possibilità che vengano riconosciute come genitrici due persone dello stesso sesso, quando la filiazione sia stabilita in base alla legge straniera applicabile - Esclusione - Denunciata irragionevole discriminazione, violazione del diritto del figlio al riconoscimento di una formazione sociale, alla prova precostituita della filiazione e a ricevere mantenimento e istruzione da entrambi i genitori, nonché lesione dell'interesse del fanciullo, anche in via convenzionale, alla doppia genitorialità - Irrisolta alternatività dell'oggetto della questione - Inammissibilità della questione.
Norme citate
- codice civile-Art. 250
- codice civile-Art. 449
- decreto del Presidente della Repubblica-Art. 29, comma 2
- decreto del Presidente della Repubblica-Art. 44, comma 1
- legge-Art. 5
- legge-Art. 8
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 2
- Costituzione-Art. 3
- Costituzione-Art. 24
- Costituzione-Art. 30
- Costituzione-Art. 117
- convenzione ONU diritti del fanciullo-Art. 3
- convenzione ONU diritti del fanciullo-Art. 7