Pronuncia 254/2019
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: Giorgio LATTANZI; Giudici : Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 72, commi 1, 2 e 5, secondo periodo, della legge della Regione Lombardia 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), come modificati dall'art. 1, comma 1, lettera c), della legge della Regione Lombardia 3 febbraio 2015, n. 2, recante «Modifiche alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) - Principi per la pianificazione delle attrezzature per servizi religiosi», promossi dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia con decisioni del 3 agosto e dell'8 ottobre 2018, rispettivamente iscritte ai numeri 159 e 172 del registro ordinanze 2018 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numeri 45 e 48, prima serie speciale, dell'anno 2018. Visti gli atti di costituzione dell'Associazione Culturale Islamica Ticinese (già Associazione Comunità Islamica Ticinese), nonché gli atti di intervento della Regione Lombardia e, fuori termine, dell'Associazione culturale Assalam di Cantù; udito nell'udienza pubblica del 22 ottobre 2019 il Giudice relatore Daria de Pretis; uditi gli avvocati Piera Pujatti per la Regione Lombardia e Aldo Travi per l'Associazione Culturale Islamica Ticinese (già Associazione Comunità Islamica Ticinese).
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, 1) dichiara inammissibili gli interventi spiegati dall'Associazione culturale Assalam di Cantù nei giudizi indicati in epigrafe; 2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 72, comma 2, della legge della Regione Lombardia 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera c), della legge della Regione Lombardia 3 febbraio 2015, n. 2, recante «Modifiche alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) - Principi per la pianificazione delle attrezzature per servizi religiosi»; 3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 72, comma 5, secondo periodo, della legge reg. Lombardia n. 12 del 2005, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera c), della legge reg. Lombardia n. 2 del 2015; 4) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 72, comma 1, della legge reg. Lombardia n. 12 del 2005, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera c), della legge reg. Lombardia n. 2 del 2015, sollevate dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, in riferimento agli artt. 2, 3 e 19 della Costituzione, con l'ordinanza iscritta al reg. ord. n. 159 del 2018. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 ottobre 2019. F.to: Giorgio LATTANZI, Presidente Daria de PRETIS, Redattore Roberto MILANA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 5 dicembre 2019. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA
Relatore: Daria de Pretis
Data deposito: Thu Dec 05 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: LATTANZI
Massime
Contraddittorio davanti alla Corte costituzionale - Intervento nel giudizio incidentale - Deposito tardivo dell'atto - Inammissibilità dell'intervento.
Norme citate
- legge della Regione Lombardia-Art. 72, comma 1
- legge della Regione Lombardia-Art. 72, comma 2
- legge della Regione Lombardia-Art. 72, comma 5
Parametri costituzionali
- norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)-Art. 4
Thema decidendum - Censure prospettate dal rimettente nel giudizio incidentale - Necessaria distinzione in relazione al parametro e all'oggetto.
Norme citate
- legge della Regione Lombardia-Art. 72, comma 1
- legge della Regione Lombardia-Art. 72, comma 2
Parametri costituzionali
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Lombardia - Insediamento di nuovi luoghi di culto - Necessaria conformità al Piano per le attrezzature religiose (PAR) - Denunciata violazione dei principi di ragionevolezza e di libertà di esercizio collettivo del culto - Mancata adozione del PAR - Conseguente inapplicabilità nel giudizio a quo della norma censurata - Difetto di rilevanza - Inammissibilità delle questioni.
Norme citate
- legge della Regione Lombardia-Art. 72, comma 1
Parametri costituzionali
Prospettazione della questione incidentale - Adeguata motivazione del rimettente sulla rilevanza - Rigetto di eccezione preliminare - Ammissibilità delle questioni.
Norme citate
- legge della Regione Lombardia-Art. 72, comma 2
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Lombardia - Insediamento di nuovi luoghi di culto - Necessaria preventiva approvazione del Piano per le attrezzature religiose (PAR) - Violazione dei diritti inviolabili della persona nonché dei principi di ragionevolezza e della libertà di culto - Illegittimità costituzionale.
Norme citate
- legge della Regione Lombardia-Art. 72, comma 2
- legge della Regione Lombardia-Art. 1, comma 1
Parametri costituzionali
Prospettazione della questione incidentale - Adeguata motivazione del rimettente sulla rilevanza - Rigetto di eccezione preliminare - Ammissibilità delle questioni.
Norme citate
- legge della Regione Lombardia-Art. 72, comma 5
Prospettazione della questione incidentale - Insindacabilità dell'ordine di esame delle questioni seguito dal rimettente - Rigetto di eccezione preliminare - Ammissibilità delle questioni.
Norme citate
- legge della Regione Lombardia-Art. 72, comma 5
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Lombardia - Insediamento di nuovi luoghi di culto - Obbligo dell'approvazione del Piano per le attrezzature religiose (PAR) entro 18 mesi, pena la sua necessaria approvazione unitamente al nuovo piano per il governo del territorio (PGT) - Violazione dei diritti inviolabili della persona, nonché dei principi di ragionevolezza e della libertà di culto - Illegittimità costituzionale.
Norme citate
- legge della Regione Lombardia-Art. 72, comma 5
- legge della Regione Lombardia-Art. 1, comma 1
Parametri costituzionali
Thema decidendum - Accoglimento delle questioni di legittimità costituzionale in riferimento ad alcuni dei parametri evocati - Assorbimento delle ulteriori censure.
Norme citate
- legge della Regione Lombardia-Art. 72, comma 2
- legge della Regione Lombardia-Art. 72, comma 5