About

Pronuncia 245/2020

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Mario Rosario MORELLI; Giudici : Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 5 del decreto-legge 10 maggio 2020, n. 29 (Misure urgenti in materia di detenzione domiciliare o differimento dell'esecuzione della pena, nonché in materia di sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari, per motivi connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, di persone detenute o internate per delitti di criminalità organizzata di tipo terroristico o mafioso, o per delitti di associazione a delinquere legati al traffico di sostanze stupefacenti o per delitti commessi avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione mafiosa o con finalità di terrorismo, nonché di detenuti e internati sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché, infine, in materia di colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati) e dell'art. 2-bis del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28 (Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19), convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2020, n. 70, promossi, quanto agli indicati artt. 2 e 5, dal Tribunale di sorveglianza di Sassari con ordinanza del 9 giugno 2020 e dal Magistrato di sorveglianza di Avellino con ordinanza del 3 giugno 2020 e, quanto all'indicato art. 2-bis, dal Magistrato di sorveglianza di Spoleto con ordinanza del 18 agosto 2020, iscritte rispettivamente ai numeri 115, 138 e 145 del registro ordinanze 2020 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numeri 34 e 37, prima serie speciale, dell'anno 2020. Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 4 novembre 2020 il Giudice relatore Francesco Viganò; deliberato nella camera di consiglio del 4 novembre 2020.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, 1) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 5 del decreto-legge 10 maggio 2020, n. 29 (Misure urgenti in materia di detenzione domiciliare o differimento dell'esecuzione della pena, nonché in materia di sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari, per motivi connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, di persone detenute o internate per delitti di criminalità organizzata di tipo terroristico o mafioso, o per delitti di associazione a delinquere legati al traffico di sostanze stupefacenti o per delitti commessi avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione mafiosa o con finalità di terrorismo, nonché di detenuti e internati sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché, infine, in materia di colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati) - così come trasfusi nell'art. 2-bis del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28 (Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19), convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2020, n. 70 - sollevate, in riferimento complessivamente agli artt. 3, 24, secondo comma, 32 e 111, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di sorveglianza di Sassari e dal Magistrato di sorveglianza di Avellino, con le ordinanze indicate in epigrafe; 2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2-bis del d.l. n. 28 del 2020, come convertito, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, secondo comma, Cost., dal Magistrato di Sorveglianza di Spoleto, con l'ordinanza indicata in epigrafe; 3) dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 5 del d.l. n. 29 del 2020 - così come trasfusi nell'art. 2-bis del d.l. n. 28 del 2020, come convertito -, sollevate, in riferimento agli artt. 27, terzo comma, 102, primo comma, e 104, primo comma, Cost., dal Tribunale di sorveglianza di Sassari, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 novembre 2020. F.to: Mario Rosario MORELLI, Presidente Francesco VIGANÒ, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 24 novembre 2020. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA

Relatore: Francesco Viganò

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: MORELLI

Massime

Sopravvenienze nel giudizio incidentale - Ius superveniens in cui venga sostanzialmente trasfuso il contenuto delle norme censurate - Esclusione della restituzione degli atti al rimettente.

Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 5 del d.l. n. 29 del 2020, non è necessaria la restituzione degli atti ai rimettenti per una nuova valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza delle questioni dagli stessi sollevate, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 2- bis del d.l. n. 28 del 2020, introdotto in sede di conversione dalla legge n. 70 del 2020. In applicazione del principio di effettività di tutela costituzionale, le medesime questioni devono infatti considerarsi trasferite sul citato art. 2- bis , in cui è confluito il contenuto dei previgenti art. 2 (con una sola marginale variazione) e 5 del d.l. n. 29 del 2020, che costituiscono ora rispettivamente i primi tre commi e il comma 5 della nuova disposizione, mentre il solo novum normativo, introdotto con la legge n. 70 del 2020, è costituito dal suo comma 4, pertanto senza mutare i termini delle questioni così come prospettate dai rimettenti. ( Precedenti citati: sentenza n. 125 del 2018; ordinanza n. 185 del 2020 ). In caso di abrogazione di una disposizione, nelle more del giudizio di legittimità costituzionale, con contestuale trasfusione del suo contenuto in altra disposizione, la questione di costituzionalità originariamente formulata sulla disposizione abrogata ben può, essa stessa, "trasferirsi" alla nuova disposizione, che ne riproduce sostanzialmente il contenuto. E ciò in omaggio al principio di effettività della tutela costituzionale, sia in relazione a esigenze di economia processuale, sia per scongiurare un eventuale utilizzo deviato della funzione legislativa, in ipotesi esercitata allo scopo di sottrarre la disciplina contestata al giudizio di costituzionalità, o comunque di ritardare indebitamente il suo svolgimento. ( Precedenti citati: sentenze n. 185 del 2018, n. 30 del 2012 e n. 533 del 2002 ).

Norme citate

  • decreto-legge-Art. 2
  • decreto-legge-Art. 5

Rilevanza della questione incidentale - Efficacia della pronuncia di illegittimità costituzionale nel giudizio a quo - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2- bis del d.l. n. 28 del 2020, conv. con modif. nella legge n. 70 del 2020, non è accolta l'eccezione d'inammissibilità delle questioni, per difetto di motivazione sulla loro rilevanza. Un'eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione censurata dispenserebbe il rimettente dall'obbligo di provvedere sulla prescritta rivalutazione del provvedimento di adozione della detenzione domiciliare del detenuto che ne avesse beneficiato a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, cristallizzando così l'efficacia del suo provvedimento di concessione della misura extramuraria sino allo spirare del termine originariamente indicato, e comunque sino alla decisione definitiva da parte del tribunale di sorveglianza.

Norme citate

  • decreto-legge-Art. 2 BIS
  • legge-Art.

Ordinamento penitenziario - Condannati e internati per i delitti di criminalità organizzata o comunque sottoposti al regime penitenziario di cui all'art. 41-bis ordin. penit. - Ammissione alla detenzione domiciliare o al differimento della pena per motivi connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Rivalutazione periodica, con cadenza quindicinale, mensile, o immediata, della permanenza dei motivi legati all'emergenza sanitaria - Applicabilità ai provvedimenti adottati successivamente al 23 febbraio 2020 - Competenza attribuita al magistrato di sorveglianza che ha emesso il provvedimento - Denunciata irragionevolezza per disparità di trattamento, violazione dei principi del contraddittorio, del diritto alla difesa e del diritto alla salute - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di sorveglianza di Sassari e dal Magistrato di sorveglianza di Avellino in riferimento complessivamente agli artt. 3, 24, secondo comma, 32 e 111, secondo comma, Cost., degli artt. 2 e 5 del d.l. n. 29 del 2020, n. 29, così come trasfusi nell'art. 2-bis del d.l. n. 28 del 2020, conv. con modif. nella legge 25 giugno 2020, n. 70, che intervengono nei procedimenti di concessione della detenzione domiciliare c.d. in surroga, (art. 47- ter , comma 1- ter , ordin. penit.), per ragioni sanitarie legate all'emergenza da COVID-19, a favore dei condannati e gli internati per una serie di gravi reati di criminalità organizzata o comunque sottoposti al regime penitenziario di cui all'art. 41- bis ordin. penit., e dispongono che la rivalutazione della permanenza dei motivi legati all'emergenza sia effettuata entro quindici giorni dall'adozione del provvedimento e, successivamente, con cadenza mensile, o immediatamente nel caso in cui il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria comunichi la disponibilità di strutture penitenziarie o di reparti di medicina protetta; che proceda a rivalutazione del provvedimento il magistrato di sorveglianza che lo ha emesso; e che tale procedura si applichi ai provvedimenti adottati successivamente al 23 febbraio 2020. Sebbene l'attività difensiva nel procedimento avanti al magistrato di sorveglianza si svolga "al buio", senza che il difensore abbia contezza del contenuto della documentazione acquisita ex officio , va considerato che il contraddittorio è tutto riservato alla fase successiva, davanti il tribunale di sorveglianza, nell'ambito di un procedimento regolato nelle forme dell'incidente di esecuzione. Né può essere giudicata irragionevole la scelta di imporre al giudice una frequente e penetrante rivalutazione delle condizioni che hanno giustificato la concessione della misura nei confronti di condannati per gravi reati, tutti connessi alla criminalità organizzata, anche nei cui confronti, beninteso, occorrerà tutelare in modo pieno ed effettivo il loro diritto alla salute. La disposizione censurata non vieta che il giudice possa acquisire ex officio la documentazione sullo stato di salute del detenuto, o disporre, allo stesso fine, perizia ( ex art. 185 norme att., coord. e trans. cod. proc. pen.). La nuova disciplina non abbassa dunque in alcun modo i doverosi standard di tutela della salute nei confronti di condannati ad elevata pericolosità sociale, né esercita indebite pressioni sul giudice che abbia in precedenza concesso la misura, mirando unicamente ad arricchire il suo patrimonio conoscitivo sulla possibilità di opzioni alternative intramurarie o presso i reparti di medicina protetti in grado di tutelare egualmente la salute del condannato, oltre che sulla effettiva pericolosità dello stesso, in modo da mantenere sempre aggiornato il delicato bilanciamento sotteso alla misura in essere, alla luce di una situazione epidemiologica in continua evoluzione.

Norme citate

  • decreto-legge-Art. 2
  • decreto-legge-Art. 5
  • decreto-legge-Art. 2 BIS
  • legge-Art.

Ordinamento penitenziario - Condannati e internati per i delitti di criminalità organizzata o comunque sottoposti al regime penitenziario di cui all'art. 41-bis ordin. penit. - Ammissione alla detenzione domiciliare o al differimento della pena per motivi connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Rivalutazione periodica, con cadenza quindicinale, mensile, o immediata, della permanenza dei motivi legati all'emergenza sanitaria - Applicabilità ai provvedimenti adottati successivamente al 23 febbraio 2020 - Competenza del magistrato di sorveglianza che ha emesso il provvedimento - Denunciata irragionevolezza e violazione dei principi del contraddittorio e del diritto alla difesa - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Magistrato di Sorveglianza di Spoleto in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, secondo comma, Cost., dell'art. 2- bis del d.l. n. 28 del 2020, come convertito, che intervengono nei procedimenti di concessione della detenzione domiciliare c.d. in surroga, (art. 47- ter , comma 1- ter , ordin. penit.), per ragioni sanitarie legate all'emergenza da COVID-19, a favore dei condannati e gli internati per una serie di gravi reati di criminalità organizzata o comunque sottoposti al regime penitenziario di cui all'art. 41-bis ordin. penit., e dispongono che la rivalutazione della permanenza dei motivi legati all'emergenza sia effettuata entro quindici giorni dall'adozione del provvedimento e, successivamente, con cadenza mensile, o immediatamente nel caso in cui il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria comunichi la disponibilità di strutture penitenziarie o di reparti di medicina protetta; che proceda a rivalutazione del provvedimento il magistrato di sorveglianza che lo ha emesso; e che tale procedura si applichi ai provvedimenti adottati successivamente al 23 febbraio 2020. Sebbene l'attività difensiva nel procedimento avanti al magistrato di sorveglianza si svolga "al buio", senza che il difensore abbia contezza del contenuto della documentazione acquisita ex officio, va considerato che il contraddittorio è tutto riservato alla fase successiva, davanti il tribunale di sorveglianza, nell'ambito di un procedimento regolato nelle forme dell'incidente di esecuzione. Né può essere giudicata irragionevole la scelta di imporre al giudice una frequente e penetrante rivalutazione delle condizioni che hanno giustificato la concessione della misura nei confronti di condannati per gravi reati, tutti connessi alla criminalità organizzata.

Norme citate

  • decreto-legge-Art. 2 BIS
  • legge-Art.

Ordinamento penitenziario - Condannati e internati per i delitti di criminalità organizzata o comunque sottoposti al regime penitenziario di cui all'art. 41-bis ordin. penit. - Ammissione alla detenzione domiciliare o al differimento della pena per motivi connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Rivalutazione periodica, con cadenza quindicinale, mensile, o immediata, della permanenza dei motivi legati all'emergenza sanitaria - Applicabilità ai provvedimenti adottati successivamente al 23 febbraio 2020 - Denunciata violazione della finalità rieducativa della pena e delle prerogative dell'autorità giudiziaria - Inconferenza dei parametri evocati - Manifesta infondatezza delle questioni.

Sono dichiarate manifestamente infondate, per inconferenza dei parametri evocati, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di sorveglianza di Sassari in riferimento agli artt. 27, terzo comma, 102, primo comma, e 104, primo comma, Cost., degli artt. 2 e 5 del d.l. n. 29 del 2020 - così come trasfusi nell'art. 2-bis del d.l. n. 28 del 2020, come convertito, che intervengono nell'ambito dei procedimenti di concessione della detenzione domiciliare c.d. in surroga, (art. 47- ter , comma 1- ter , ordin. penit.), per ragioni sanitarie legate all'emergenza da COVID-19, a favore dei condannati e gli internati per una serie di gravi reati di criminalità organizzata o comunque sottoposti al regime penitenziario di cui all'art. 41- bis ordin. penit., e dispongono che la rivalutazione della permanenza dei motivi legati all'emergenza sia effettuata entro il termine di quindici giorni dall'adozione del provvedimento e, successivamente, con cadenza mensile, o immediatamente nel caso in cui il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria comunica la disponibilità di strutture penitenziarie o di reparti di medicina protetta; che proceda a rivalutazione del provvedimento il magistrato di sorveglianza che lo ha emesso; e che tale procedura si applichi ai provvedimenti adottati successivamente al 23 febbraio 2020. Le norme censurate non sono funzionali alla rieducazione del condannato, bensì in via esclusiva alla tutela della sua salute; né interferiscono con le prerogative del potere giudiziario, in quanto non hanno effetto retroattivo, applicandosi bensì alle misure extramurarie concesse a partire da una data antecedente all'entrata in vigore del d.l. n. 28 del 2020, ma con effetto esclusivamente pro futuro, imponendo al giudice, da quel momento in poi, un obbligo di periodica rivalutazione delle condizioni che giustificano un provvedimento attualmente in essere, che eccezionalmente consente a condannati il cui percorso rieducativo ancora imporrebbe una permanenza intramuraria di scontare parte della propria pena all'esterno, in ragione della tutela della loro salute in un contesto di emergenza epidemiologica. Né la legge pretende - ciò che le sarebbe evidentemente precluso - di travolgere ipso iure i provvedimenti già adottati, bensì soltanto di imporre al giudice di effettuare ulteriori adempimenti istruttori, suscettibili di sfociare in un distinto provvedimento di revoca, che, peraltro, il giudice non è in alcun modo tenuto ad adottare, laddove ritenga che la salute del detenuto non sia ragionevolmente tutelabile anche in ambito intramurario, ovvero mediante il suo ricovero in appositi reparti di medicina protetti. Neppure, infine, l'indicata interferenza può essere riscontrata in ragione dell'asserita vanificazione del termine contenuto nell'originario provvedimento di concessione della misura, termine che potrà continuare ad operare laddove il giudice ritenga, pur in esito alle periodiche rivalutazioni, di non disporre la revoca della misura stessa. ( Precedente citato: sentenza n. 85 del 2013 ).

Norme citate

  • decreto-legge-Art. 2
  • decreto-legge-Art. 5
  • decreto-legge-Art. 2 BIS
  • legge-Art.