Pronuncia 245/2020
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: Mario Rosario MORELLI; Giudici : Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 5 del decreto-legge 10 maggio 2020, n. 29 (Misure urgenti in materia di detenzione domiciliare o differimento dell'esecuzione della pena, nonché in materia di sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari, per motivi connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, di persone detenute o internate per delitti di criminalità organizzata di tipo terroristico o mafioso, o per delitti di associazione a delinquere legati al traffico di sostanze stupefacenti o per delitti commessi avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione mafiosa o con finalità di terrorismo, nonché di detenuti e internati sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché, infine, in materia di colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati) e dell'art. 2-bis del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28 (Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19), convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2020, n. 70, promossi, quanto agli indicati artt. 2 e 5, dal Tribunale di sorveglianza di Sassari con ordinanza del 9 giugno 2020 e dal Magistrato di sorveglianza di Avellino con ordinanza del 3 giugno 2020 e, quanto all'indicato art. 2-bis, dal Magistrato di sorveglianza di Spoleto con ordinanza del 18 agosto 2020, iscritte rispettivamente ai numeri 115, 138 e 145 del registro ordinanze 2020 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numeri 34 e 37, prima serie speciale, dell'anno 2020. Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 4 novembre 2020 il Giudice relatore Francesco Viganò; deliberato nella camera di consiglio del 4 novembre 2020.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, 1) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 5 del decreto-legge 10 maggio 2020, n. 29 (Misure urgenti in materia di detenzione domiciliare o differimento dell'esecuzione della pena, nonché in materia di sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari, per motivi connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, di persone detenute o internate per delitti di criminalità organizzata di tipo terroristico o mafioso, o per delitti di associazione a delinquere legati al traffico di sostanze stupefacenti o per delitti commessi avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione mafiosa o con finalità di terrorismo, nonché di detenuti e internati sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché, infine, in materia di colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati) - così come trasfusi nell'art. 2-bis del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28 (Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19), convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2020, n. 70 - sollevate, in riferimento complessivamente agli artt. 3, 24, secondo comma, 32 e 111, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di sorveglianza di Sassari e dal Magistrato di sorveglianza di Avellino, con le ordinanze indicate in epigrafe; 2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2-bis del d.l. n. 28 del 2020, come convertito, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, secondo comma, Cost., dal Magistrato di Sorveglianza di Spoleto, con l'ordinanza indicata in epigrafe; 3) dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 5 del d.l. n. 29 del 2020 - così come trasfusi nell'art. 2-bis del d.l. n. 28 del 2020, come convertito -, sollevate, in riferimento agli artt. 27, terzo comma, 102, primo comma, e 104, primo comma, Cost., dal Tribunale di sorveglianza di Sassari, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 novembre 2020. F.to: Mario Rosario MORELLI, Presidente Francesco VIGANÒ, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 24 novembre 2020. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA
Relatore: Francesco Viganò
Data deposito:
Tipologia: S
Presidente: MORELLI
Massime
Sopravvenienze nel giudizio incidentale - Ius superveniens in cui venga sostanzialmente trasfuso il contenuto delle norme censurate - Esclusione della restituzione degli atti al rimettente.
Norme citate
- decreto-legge-Art. 2
- decreto-legge-Art. 5
Rilevanza della questione incidentale - Efficacia della pronuncia di illegittimità costituzionale nel giudizio a quo - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.
Norme citate
- decreto-legge-Art. 2 BIS
- legge-Art.
Ordinamento penitenziario - Condannati e internati per i delitti di criminalità organizzata o comunque sottoposti al regime penitenziario di cui all'art. 41-bis ordin. penit. - Ammissione alla detenzione domiciliare o al differimento della pena per motivi connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Rivalutazione periodica, con cadenza quindicinale, mensile, o immediata, della permanenza dei motivi legati all'emergenza sanitaria - Applicabilità ai provvedimenti adottati successivamente al 23 febbraio 2020 - Competenza attribuita al magistrato di sorveglianza che ha emesso il provvedimento - Denunciata irragionevolezza per disparità di trattamento, violazione dei principi del contraddittorio, del diritto alla difesa e del diritto alla salute - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Norme citate
- decreto-legge-Art. 2
- decreto-legge-Art. 5
- decreto-legge-Art. 2 BIS
- legge-Art.
Parametri costituzionali
Ordinamento penitenziario - Condannati e internati per i delitti di criminalità organizzata o comunque sottoposti al regime penitenziario di cui all'art. 41-bis ordin. penit. - Ammissione alla detenzione domiciliare o al differimento della pena per motivi connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Rivalutazione periodica, con cadenza quindicinale, mensile, o immediata, della permanenza dei motivi legati all'emergenza sanitaria - Applicabilità ai provvedimenti adottati successivamente al 23 febbraio 2020 - Competenza del magistrato di sorveglianza che ha emesso il provvedimento - Denunciata irragionevolezza e violazione dei principi del contraddittorio e del diritto alla difesa - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Norme citate
- decreto-legge-Art. 2 BIS
- legge-Art.
Parametri costituzionali
Ordinamento penitenziario - Condannati e internati per i delitti di criminalità organizzata o comunque sottoposti al regime penitenziario di cui all'art. 41-bis ordin. penit. - Ammissione alla detenzione domiciliare o al differimento della pena per motivi connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Rivalutazione periodica, con cadenza quindicinale, mensile, o immediata, della permanenza dei motivi legati all'emergenza sanitaria - Applicabilità ai provvedimenti adottati successivamente al 23 febbraio 2020 - Denunciata violazione della finalità rieducativa della pena e delle prerogative dell'autorità giudiziaria - Inconferenza dei parametri evocati - Manifesta infondatezza delle questioni.
Norme citate
- decreto-legge-Art. 2
- decreto-legge-Art. 5
- decreto-legge-Art. 2 BIS
- legge-Art.