About

Pronuncia 57/2021

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Giancarlo CORAGGIO; Giudici : Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 4 del decreto-legge 10 maggio 2020, n. 29 (Misure urgenti in materia di detenzione domiciliare o differimento dell'esecuzione della pena, nonché in materia di sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari, per motivi connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, di persone detenute o internate per delitti di criminalità organizzata di tipo terroristico o mafioso, o per delitti di associazione a delinquere legati al traffico di sostanze stupefacenti o per delitti commessi avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione mafiosa o con finalità di terrorismo, nonché di detenuti e internati sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché, infine, in materia di colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati) e dell'art. 41-bis, comma 2-quater, lettera b), terzo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), promossi dal Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria con ordinanze del 23 e del 16 giugno 2020, iscritte, rispettivamente, ai numeri 124 e 144 del registro ordinanze 2020 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numeri 39 e 42, prima serie speciale, dell'anno 2020. Visti gli atti di costituzione di G. B., G. D., G.C. D.S. e quello, fuori termine, di Pasquale Cananzi nella qualità di curatore dei minori S. B., C.M. D.S. e R.P. D.S., nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 9 marzo 2021 il Giudice relatore Franco Modugno; uditi gli avvocati Carlo Fiorio per G. B., Donatella Nucera per G. D., G.C. D.S., Marcello Manna per G.C. D.S. e l'avvocato dello Stato Enrico De Giovanni per il Presidente del Consiglio dei ministri; deliberato nella camera di consiglio del 9 marzo 2021.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, 1) dichiara inammissibile la costituzione in giudizio dell'avv. Pasquale Cananzi, nella qualità di curatore dei minori S. B., C.M. D.S. e R.P. D.S., parti dei giudizi a quibus; 2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4 del decreto-legge 10 maggio 2020, n. 29 (Misure urgenti in materia di detenzione domiciliare o differimento dell'esecuzione della pena, nonché in materia di sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari, per motivi connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, di persone detenute o internate per delitti di criminalità organizzata di tipo terroristico o mafioso, o per delitti di associazione a delinquere legati al traffico di sostanze stupefacenti o per delitti commessi avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione mafiosa o con finalità di terrorismo, nonché di detenuti e internati sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché, infine, in materia di colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati) e dell'art. 41-bis, comma 2-quater, lettera b), terzo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 27, terzo comma, 30, 31, secondo comma, 32 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione agli artt. 3 e 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, dal Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria con le ordinanze indicate in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, palazzo della Consulta, il 9 marzo 2021. F.to: Giancarlo CORAGGIO, Presidente Franco MODUGNO, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 31 marzo 2021. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA

Relatore: Franco Modugno

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: CORAGGIO

Massime

Contraddittorio davanti alla Corte costituzionale - Costituzione tardiva nel giudizio incidentale - Perentorietà del termine - Inammissibilità.

Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 4 del d.l. n. 29 del 2020 e dell'art. 41- bis , comma 2- quater , lett. b ), terzo periodo, della legge n. 354 del 1975, è dichiarata inammissibile la costituzione in giudizio dell'avv. Pasquale Cananzi, nella qualità di curatore dei minori S. B., C.M. D.S. e R.P. D.S., parti dei giudizi a quibus , in quanto avvenuta oltre il termine di venti giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'atto introduttivo del giudizio. ( Precedente citato: sentenza n. 1 del 2002 ). Per costante giurisprudenza costituzionale, il termine per la costituzione nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale, stabilito dall'art. 25 della legge n. 87 del 1953 e dall'art. 3 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, ha natura perentoria. ( Precedenti citati: sentenze n. 222 del 2018, n. 24 del 2018 e n. 219 del 2016 ).

Norme citate

  • decreto-legge-Art. 4
  • legge-Art. 41 BIS, comma 2

Parametri costituzionali

  • legge-Art. 25
  • norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)-Art. 3

Ordinamento penitenziario - Misure urgenti anti-COVID-19 per gli istituti penitenziari e gli istituti penali - Colloqui dei detenuti - Detenuti e internati sottoposti al c.d. carcere duro (art. 41-bis ordin. penit.) - Possibilità che i colloqui con i figli minorenni possano essere svolti a distanza mediante, ove possibile, apparecchiature e collegamenti di cui dispone l'amministrazione penitenziaria e minorile - Asserita omessa previsione - Denunciata disparità di trattamento, violazione dei diritti inviolabili idonei a garantire lo sviluppo e il benessere psico-fisico del minore, dei principi a tutela dell'infanzia e della gioventù, del principio della finalità rieducativa della pena, nonché dei principi convenzionali a tutela dei minori e del diritto della persona al rispetto della vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza e che vietano i trattamenti inumani e degradanti - Difetto di competenza del giudice a quo - Conseguente irrilevanza - Inammissibilità delle questioni.

Sono dichiarate inammissibili, per irrilevanza derivante dal difetto di competenza del giudice a quo , le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria in riferimento agli artt. 2, 3, 27, terzo comma, 30, 31, secondo comma, 32 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 3 e 8 CEDU - dell'art. 4 del d.l. n. 29 del 2020, (adottato per fronteggiare l'emergenza da COVID-19) nella parte in cui, nell'interpretazione del rimettente, non consente che si svolgano tramite collegamento audiovisivo a distanza i colloqui con i figli minorenni cui hanno diritto i detenuti e gli internati sottoposti al regime speciale di cui all'art. 41- bis , comma 2, ordin. penit., e dell'art. 41- bis , comma 2- quater , lett. b ), terzo periodo, ordin. penit., nella parte in cui non prevede, a regime, che i colloqui sostitutivi di quelli visivi con i figli minorenni, cui in base ad esso hanno diritto i detenuti in regime speciale, possano essere svolti - in alternativa alla corrispondenza telefonica - con modalità audiovisive a distanza. A prescindere da ogni altro possibile rilievo - anche quanto alle premesse ermeneutiche che fondano i dubbi di costituzionalità - il rimettente appare palesemente privo di qualsiasi competenza in materia di autorizzazione dei colloqui dei detenuti, che spetta esclusivamente alla magistratura di sorveglianza. Per costante giurisprudenza costituzionale, stante l'autonomia del giudizio di costituzionalità rispetto a quello dal quale la questione proviene, il difetto di competenza del giudice a quo - al pari del difetto di giurisdizione - determina l'inammissibilità della questione, per irrilevanza, solo quando sia palese, ossia riscontrabile ictu oculi . ( Precedenti citati: sentenze n. 136 del 2008 e n. 349 del 1993; ordinanze n. 144 del 2011, n. 318 del 2010, n. 252 del 2010 e n. 82 del 2005 ).

Norme citate

  • decreto-legge-Art. 4
  • legge-Art. 41 BIS, comma 2

Parametri costituzionali