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Pronuncia 74/2022

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Giuliano AMATO; Giudici : Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 667, comma 4, e 678, comma 1-bis, del codice di procedura penale, promossi dal Tribunale di sorveglianza di Messina con due ordinanze del 5 marzo 2020, iscritte, rispettivamente, ai numeri 78 e 79 del registro ordinanze 2021 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 2021. Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 22 febbraio 2022 il Giudice relatore Francesco Viganò; deliberato nella camera di consiglio del 22 febbraio 2022.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 667, comma 4, e 678, comma 1-bis, del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 27, 111 e 117 della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), dal Tribunale di sorveglianza di Messina con le ordinanze indicate in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 2022. F.to: Giuliano AMATO, Presidente Francesco VIGANÒ, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 24 marzo 2022. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA

Relatore: Francesco Viganò

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: AMATO

Massime

Legge - In genere - Configurazione degli istituti processuali - Ampia discrezionalità del legislatore - Limite - Divieto di scelte manifestamente irragionevoli o arbitrarie - Necessità di salvaguardare l'esercizio del diritto di difesa e la ragionevole durata dei processi. (Classif. 141001).

Nella configurazione degli istituti processuali il legislatore gode di ampia discrezionalità, censurabile soltanto nei limiti della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle scelte operate. Ciò vale anche rispetto a discipline che abbiano una funzione acceleratoria dei tempi processuali, al fine di salvaguardare il principio della ragionevole durata dei processi sancito all'unisono dall'art. 111, secondo comma, Cost. e dall'art. 6, par. 1, CEDU, che costituisce condizione per garantire l'effettività - per gli imputati e i condannati, per le vittime e per l'intera collettività - di tutte le restanti garanzie del "giusto processo" e del diritto di difesa. ( Precedenti: S. 213/2021 - mass. 44355; S. 95/2020 - mass. 42971; S. 79/2020 - mass. 43321; S. 58/2020 - mass. 42158, S. 155/2019 - mass. 41420; S. 139/2019 - mass. 41881; S. 225/2018 - mass. 41012; S. 241/2017 - mass. 41135 ).

Parametri costituzionali

  • Costituzione-Art. 111
  • Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali-Art. 6

Giusto processo (principio del) - In genere - Pubblicità dei dibattimenti giudiziari - Espressione dell'ordinamento democratico - Possibili deroghe, in presenza di ragioni obiettive e razionali. (Classif. 126001).

La pubblicità delle udienze, pur essendo connaturata ad un ordinamento democratico fondato sulla sovranità popolare, non ha valore assoluto, potendo il legislatore introdurre deroghe al principio di pubblicità in presenza di particolari ragioni giustificative, purché obiettive e razionali. ( Precedenti: S. 73/2022 - mass. 44613; S. 263/2017 - mass. 41145; S. 97/2015 - mass. 38391 ).

Esecuzione penale - In genere - Giudizio sulle richieste di riabilitazione del condannato e di valutazione sull'esito dell'affidamento in prova, anche in casi particolari - Svolgimento - Rito camerale c.d. "de plano", a contraddittorio eventuale e differito - Denunciata irragionevolezza, violazione del diritto di difesa, del principio della funzione rieducativa della pena nonché dei principi, anche convenzionali, del giusto processo - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 098001).

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di sorveglianza di Messina in riferimento agli artt. 3, 24, 27, 111 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6 CEDU - del combinato disposto degli artt. 667, comma 4, e 678, comma 1- bis , cod. proc. pen., secondo cui il giudizio sulle richieste di riabilitazione del condannato e quello di valutazione sull'esito dell'affidamento in prova, anche in casi particolari, si svolgono obbligatoriamente nelle forme del rito camerale c.d. " de plano ", a contraddittorio eventuale e differito. La disciplina censurata - bilanciando l'esercizio del diritto di difesa e il principio della ragionevole durata di processi in cui non sono necessari, di regola, accertamenti complessi - è conforme ai parametri costituzionali e convenzionali in materia di giusto processo. Il procedimento è caratterizzato infatti dal "recupero" delle garanzie difensive e del contraddittorio nella fase eventuale di opposizione al provvedimento pronunciato senza formalità dal giudice, introdotta dalla parte che vi abbia interesse. ( Precedenti: S. 245/2020 - mass. 42678; S. 279/2019 - mass. 42714; S. 97/2015 - mass. 38391; O. 255/2009 - mass. 33876; O. 291/2005 - mass. 29653; O. 352/2003 - 28165; O. 8/2003 - 27504 ).

Parametri costituzionali