Pronuncia 123/1972

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. GIUSEPPE CHIARELLI, Presidente - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NlCOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 51, ultimo comma, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 21 maggio 1970 dal pretore di Castelnuovo di Garfagnana nel procedimento penale a carico di Casilli Edoardo e Cioni Marcello, iscritta al n. 225 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 222 del 2 settembre 1970. Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 24 maggio 1972 il Giudice relatore Luigi Oggioni; udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 51, ultimo comma, del codice penale, sollevata, con l'ordinanza di cui in epigrafe, dal pretore di Castelnuovo di Garfagnana, in riferimento agli artt. 3 e 28 della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1972. GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI. ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Relatore: Luigi Oggioni

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: CHIARELLI

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Massime

SENT. 123/72 A. AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - RESPONSABILITA' PENALE DEI PUBBLICI DIPENDENTI - COSTITUZIONE, ART. 28 - INTERPRETAZIONE - RINVIO ALLE LEGGI ORDINARIE CHE LA RESPONSABILITA' DISCIPLINANO VARIAMENTE PER CATEGORIE O PER SITUAZIONI - FATTISPECIE - ARMA DEI CARABINIERI. REATI E PENE - RESPONSABILITA' PENALE DEI PUBBLICI DIPENDENTI - COD. PEN., ART. 51, ULTIMO COMMA - NON PUNIBILITA' DEGLI ESECUTORI DI ORDINI ILLEGITTIMI DELL'AUTORITA', DA OSSERVARE IN ADEMPIMENTO DI DOVERI GERARCHICI, SENZA CHE NE SIA CONSENTITO IL SINDACATO - ASSUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 28 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

L'art. 28 della Costituzione riconduce il concetto di responsabilita' dei funzionari e dei dipendenti dello Stato a quanto dispongono le leggi penali, civili ed amministrative, anche in considerazione di regole particolari che, in deroga alle regole comuni, determinino il contenuto ed i limiti di detta responsabilita', e la disciplina dei limiti puo' essere variamente individuata anche per categorie di soggetti o per speciali situazioni. Tale e' appunto la categoria e la situazione di quegli organi che, come l'Arma dei Carabinieri, fanno parte direttamente, o per equiparazione, dell'Amministrazione militare dello Stato. Pertanto, l'art. 51, ultimo comma C.P., secondo cui non e' punibile chi commette un fatto costituente reato in esecuzione di un ordine, quando la legge non gli consente alcun sindacato sulla legittimita' dell'ordine stesso, non solo non contrasta con l'art. 28 della Costituzione, ma vi si adegua, in quanto entrambi gli articoli contengono un richiamo alla legge come regolatrice di determinati rapporti e non come espressione di un principio uniforme e livellatore.

Parametri costituzionali

SENT. 123/72 B. REATI E PENE - RESPONSABILITA' PENALE DEI PUBBLICI DIPENDENTI - COD. PEN., ART. 51, ULTIMO COMMA - NON PUNIBILITA' DEGLI ESECUTORI DI ORDINI ILLEGITTIMI DELL'AUTORITA', DA OSSERVARE IN ADEMPIMENTO DI DOVERI GERARCHICI, SENZA CHE NE SIA CONSENTITO IL SINDACATO - INTERPRETAZIONE DELLA DISPOSIZIONE - NON VIOLA GLI ARTT. 13 E 17 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

L'esenzione da pena accordata dall'art. 51 C.P. agli esecutori di ordini illegittimi non discrimina il fatto in se' perche', mentre, da un lato, il pubblico ufficiale che ha avuto l'ordine risponde sempre del reato, dall'altro lato la responsabilita' dell'esecutore e' affermata in via di principio salvo esclusione per errore di fatto dell'agente o per situazione speciale prevista dalla legge (ultimo comma). Pertanto e' infondato il dubbio secondo cui il riconoscimento della legittimita' di tale ultima disposizione condurrebbe alla lesione dei diritti di liberta' garantiti dagli artt. 13, 14, 15, 16 e 17 della Costituzione.

SENT. 123/72 C. REATI E PENE - RESPONSABILITA' PENALE DEI PUBBLICI DIPENDENTI - COD. PEN., ART. 51, ULTIMO COMMA - NON PUNIBILITA' DEGLI ESECUTORI DI ORDINI ILLEGITTIMI DELL'AUTORITA', DA OSSERVARE IN ADEMPIMENTO DI DOVERI GERARCHICI, SENZA CHE NE SIA CONSENTITO IL SINDACATO - ASSUNTA DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA I PUBBLICI DIPENDENTI SOTTOPOSTI ALLA DISCIPLINA MILITARE E QUELLI CIVILI - INSUSSISTENZA, ATTESA L'ETEROGENEITA' DELLE SITUAZIONI - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. EGUAGLIANZA DEI CITTADINI DAVANTI ALLA LEGGE - COSTITUZIONE, ART. 3 - INTERPRETAZIONE - AMBITO DI APPLICAZIONE DEL PRECETTO - DETERMINAZIONE CON RIGUARDO ALLA OMOGENEITA' DELLE SITUAZIONI.

La disposizione di cui all'art. 51, ultimo comma C.P., secondo cui non e' punibile chi commette un fatto costituente reato in esecuzione di un ordine, quando la legge non gli consente alcun sindacato sulla legittimita' dell'ordine stesso, non produce sperequazioni nell'ambito di un gruppo di pubblici dipendenti chiamati a svolgere lo stesso compito in quanto, come si sostiene, consentirebbe ad alcuni di essi, sottoposti alla disciplina militare, di non rispondere dei reati commessi in esecuzione di ordini, mentre gli altri, civili, ne sarebbero invece ritenuti responsabili. La denunciata disparita' di trattamento invero non sussiste, in difetto di quei criteri di omogeneita' di situazioni che caratterizzano l'ambito di applicazione dell'art. 3 della Costituzione.

Parametri costituzionali