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Pronuncia 351/2003

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Riccardo CHIEPPA; Giudici: Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Francesco AMIRANTE, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 6, commi 1, 3 e 6; 23, 30, comma 6; 31, comma 3; 38, comma 1; 57, comma 34; 58, comma 2; 60, 61, 63, 85, 88, 89, 90, comma 3; 95, comma 1, e 97, della legge della Regione Siciliana, approvata il 20 aprile 2001, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2001", promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, notificato il 27 aprile 2001, depositato in cancelleria il 7 maggio 2001 ed iscritto al n. 25 del registro ricorsi 2001. Udito nella camera di consiglio del 18 giugno 2003 il Giudice relatore Riccardo Chieppa.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso indicato in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 novembre 2003. F.to: Riccardo CHIEPPA, Presidente e Redattore Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 5 dicembre 2003. Il Direttore della Cancelleria F.to: DI PAOLA

Relatore: Riccardo Chieppa

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: CHIEPPA

Massime

Regione siciliana - Leggi approvate dall?assemblea regionale - Impugnazione - Procedimento - Disciplina statutaria - Vigente applicabilità.

Il sistema di impugnativa delle leggi siciliane previsto dall?art. 28 dello Statuto speciale per la Regione Siciliana resta tuttora applicabile fino all?eventuale adeguamento dello Statuto medesimo alle norme del nuovo Titolo V della seconda parte della Costituzione, secondo quanto prefigurato dall?art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, poiché esso, caratterizzandosi per la sua singolarità e diversità, non si presta ad essere graduato alla stregua del criterio di prevalenza adottato dal citato art. 10. - V. sentenza citata n. 314/2003.

Parametri costituzionali

Regione siciliana - Disposizioni incluse nella legge finanziaria - Questioni di legittimità costituzionale - Prospettazione di plurimi profili - Intervenuta promulgazione parziale della legge, con omissione delle disposizioni censurate - Cessazione della materia del contendere.

Cessazione della materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale proposta in via principale nei confronti di alcune disposizioni della legge della Regione Siciliana, approvata dall?Assemblea regionale siciliana il 20 aprile 2001, poiché, dopo la proposizione del ricorso, la legge siciliana è stata, infatti, promulgata con omissione di tutte le disposizioni censurate, venendo per conseguenza definitivamente meno la possibilità che ad esse sia conferita efficacia. - V. sentenza citata n. 352/1999.