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Pronuncia 262/2009

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Francesco AMIRANTE; Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 23 luglio 2008, n. 124 (Disposizioni in materia di sospensione del processo penale nei confronti delle alte cariche dello Stato), promossi dal Tribunale di Milano con ordinanze del 26 settembre e del 4 ottobre 2008 e dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma con ordinanza del 26 settembre 2008 rispettivamente iscritte al n. 397 e al n. 398 del registro ordinanze 2008, nonché al n. 9 del registro ordinanze 2009 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 52, prima serie speciale, dell'anno 2008 e n. 4, prima serie speciale, dell'anno 2009. Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri e gli atti di costituzione dell'onorevole Silvio Berlusconi, nonché del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano e di un sostituto della stessa Procura; udito nell'udienza pubblica del 6 ottobre 2009 il Giudice relatore Franco Gallo; uditi gli avvocati Alessandro Pace, per il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano e un sostituto della stessa Procura, Niccolò Ghedini, Piero Longo e Gaetano Pecorella, per l'onorevole Silvio Berlusconi, e l'avvocato dello Stato Glauco Nori per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 23 luglio 2008, n. 124 (Disposizioni in materia di sospensione del processo penale nei confronti delle alte cariche dello Stato); dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge n. 124 del 2008, sollevate dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma, in riferimento agli articoli 3, 111, 112 e 138 Cost., con l'ordinanza r.o. n. 9 del 2009 indicata in epigrafe. Cosí deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 ottobre 2009. F.to: Francesco AMIRANTE, Presidente Franco GALLO, Redattore Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 19 ottobre 2009. Il Direttore della Cancelleria F.to: DI PAOLA Allegato: ordinanza letta all'udienza del 6 ottobre 2009 ORDINANZA Ritenuto che il Procuratore della Repubblica ed il sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, con memorie depositate il 7 gennaio 2009, si sono costituiti nei giudizi incidentali di legittimità costituzionale introdotti dal Tribunale di Milano con le ordinanze del 26 settembre 2008 (r.o. n. 397 del 2008) e del 4 ottobre 2008 (r.o. n. 398 del 2008); che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (sentenze n. 361 del 1998, n. 1 e n. 375 del 1996; ordinanza n. 327 del 1995), la costituzione del pubblico ministero nel giudizio incidentale di costituzionalità è inammissibile; che tale giurisprudenza trae argomento, essenzialmente, dalle disposizioni che disciplinano il processo costituzionale (articoli 20, 23 e 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87; articoli 3 e 17 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale del 16 marzo 1956 e successive modificazioni; articoli 3 e 16 delle Norme integrative davanti alla Corte costituzionale del 7 ottobre 2008), le quali, per un verso, non prevedono espressamente la costituzione del pubblico ministero nei giudizi incidentali di legittimità costituzionale e, per altro verso, distinguono costantemente il «pubblico ministero» dalle «parti» ed attribuiscono solo a queste ultime la facoltà di costituirsi in detti giudizi di costituzionalità, impedendo, così, ogni interpretazione estensiva od analogica volta ad attribuire la medesima facoltà al pubblico ministero; che tali conclusioni vanno mantenute anche con riguardo all'attuale formulazione dell'art. 111, secondo comma, della Costituzione, come sostituito dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, il quale stabilisce che «ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità»; che, infatti, questa Corte ha più volte precisato che la parità tra accusa e difesa affermata dal citato precetto costituzionale - il quale ha conferito veste autonoma ad un principio, quello di parità delle parti, «pacificamente già insito nel pregresso sistema dei valori costituzionali» (ordinanze n. 110 del 2003, n. 347 del 2002 e n. 421 del 2001) - non comporta necessariamente, nel processo penale, l'identità tra i poteri processuali del pubblico ministero e quelli dell'imputato, potendo una disparità di trattamento «risultare giustificata, nei limiti della ragionevolezza, sia dalla peculiare posizione istituzionale del pubblico ministero, sia dalla funzione allo stesso affidata, sia da esigenze connesse alla corretta amministrazione della giustizia» (sentenza n. 26 del 2007; ordinanze n. 46 del 2004, n. 165 del 2003 ed altre; nonché, sulla base del previgente testo dell'art. 111 Cost.: sentenze n. 98 del 1994, n. 432 del 1992 ed altre ancora); che, a maggior ragione, il principio costituzionale della parità delle parti  dovendosi modulare in ragione sia della specificità della posizione dei diversi soggetti processuali, sia delle particolarità delle fattispecie, sia delle peculiari esigenze dei vari processi (nella specie, del processo innanzi a questa Corte)  non implica necessariamente l'identità tra i poteri del pubblico ministero e quelli delle parti nel processo costituzionale; che dunque, in armonia con tali princípi e con riferimento al pubblico ministero, è da ritenersi «non irragionevole la scelta discrezionale del legislatore di distinguere tale organo rispetto alle parti del procedimento a quo, non prevedendone la legittimazione a costituirsi nel giudizio sulle leggi» (sentenza n. 361 del 1998). per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara inammissibile la costituzione del Procuratore della Repubblica e del sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano nei giudizi introdotti dalle ordinanze di rimessione registrate al n. 397 ed al n. 398 del 2008. F.to: Francesco AMIRANTE, Presidente

Relatore: Franco Gallo

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: AMIRANTE

Massime

Alte cariche dello Stato - Processi penali riguardanti il Presidente della Repubblica, il Presidente del Senato, il Presidente della Camera dei deputati e il Presidente del Consiglio dei ministri - Prevista sospensione dalla data di assunzione e sino alla cessazione dalla carica - Applicabilità anche ai processi relativi a fatti antecedenti l'assunzione della carica - Dedotta irragionevolezza, violazione dei principi di eguaglianza di fronte alla giurisdizione, della ragionevole durata del processo e dell'obbligatorietà dell'azione penale, nonché asserito indebito intervento del legislatore ordinario in materia costituzionale - Difetto di rilevanza per inapplicabilità della norma censurata nel giudizio a quo - Inammissibilità della questione.

Sono inammissibili per difetto di rilevanza le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 23 luglio 2008, n. 124, censurato, in riferimento agli artt. 3, 111, 112 e 138 Cost., ove prevede che i processi penali nei confronti del Presidente della Repubblica, del Presidente del Senato, del Presidente della Camera dei deputati e del Presidente del Consiglio dei ministri sono sospesi dalla data di assunzione e fino alla cessazione dalla carica e che la sospensione si applica anche ai processi per fatti antecedenti l'assunzione della carica. La disposizione censurata non trova applicazione nella fase delle indagini preliminari e gli argomenti che il rimettente ha portato per affermare il contrario contrastano con il tenore letterale della disposizione e con l'inequivoca volontà del legislatore quale emerge dai lavori preparatori e conduce a risultati disarmonici rispetto al principio costituzionale di ragionevolezza.

Norme citate

  • legge-Art. 1

Alte cariche dello Stato - Processi penali riguardanti il Presidente della Repubblica, il Presidente del Senato, il Presidente della Camera dei deputati e il Presidente del Consiglio dei ministri - Prevista sospensione dalla data di assunzione e sino alla cessazione dalla carica - Applicabilità anche ai processi relativi a fatti antecedenti l'assunzione della carica - Questioni di legittimità costituzionale - Eccezione di irrilevanza delle questioni, per la parte in cui riguardano disposizioni non applicabili al Presidente del Consiglio dei ministri, unico imputato nei giudizi a quibus - Reiezione.

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 23 luglio 2008, n. 124, censurato ove prevede che i processi penali nei confronti del Presidente della Repubblica, del Presidente del Senato, del Presidente della Camera dei deputati e del Presidente del Consiglio dei ministri sono sospesi dalla data di assunzione e fino alla cessazione dalla carica e che la sospensione si applica anche ai processi per fatti antecedenti l'assunzione della carica, deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità per irrilevanza delle questioni che riguardano disposizioni non applicabili al Presidente del Consiglio dei ministri, unico imputato nei giudizi principali. Infatti, le disposizioni censurate costituiscono, sul piano oggettivo, una disciplina unitaria, che riguarda inscindibilmente le alte cariche dello Stato in essa previste, con la conseguenza che un'eventuale pronuncia di incostituzionalità limitata alle norme riguardanti solo una di tali cariche aggraverebbe l'illegittimità della disciplina, creando ulteriori motivi di disparità di trattamento. >-V., citata, sentenza n. 24 del 2004, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 20 giugno 2003, n. 140.

Norme citate

  • legge-Art. 1

Alte cariche dello Stato - Processi penali riguardanti il Presidente della Repubblica, il Presidente del Senato, il Presidente della Camera dei deputati e il Presidente del Consiglio dei ministri - Prevista sospensione dalla data di assunzione e sino alla cessazione dalla carica - Applicabilità anche ai processi relativi a fatti antecedenti l'assunzione della carica - Dedotta violazione del giudicato costituzionale formatosi sulla sentenza n. 24/2004 - Esclusione.

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 23 luglio 2008, n. 124, censurato ove prevede che i processi penali nei confronti del Presidente della Repubblica, del Presidente del Senato, del Presidente della Camera dei deputati e del Presidente del Consiglio dei ministri sono sospesi dalla data di assunzione e fino alla cessazione dalla carica e che la sospensione si applica anche ai processi per fatti antecedenti l'assunzione della carica, deve essere esclusa la dedotta violazione del giudicato costituzionale formatosi sulla sentenza n. 24 del 2004: infatti, se per aversi tale lesione è necessario che una norma ripristini o preservi l'efficacia di una norma già dichiarata incostituzionale, nella specie il legislatore ha introdotto una disposizione che non riproduce un'altra dichiarata incostituzionale né fa a questa rinvio, ma presenta specifiche novità normative.

Norme citate

  • legge-Art. 1, comma 1
  • legge-Art. 1, comma 7

Parametri costituzionali

Alte cariche dello Stato - Processi penali riguardanti il Presidente della Repubblica, il Presidente del Senato, il Presidente della Camera dei deputati e il Presidente del Consiglio dei ministri - Prevista sospensione dalla data di assunzione e sino alla cessazione dalla carica - Applicabilità anche ai processi relativi a fatti antecedenti l'assunzione della carica - Dedotta disparità di trattamento di fronte alla giurisdizione e indebito intervento del legislatore ordinario in materia costituzionale (prerogative costituzionali) - Eccezione di inammissibilità per inadeguata indicazione del parametro - Reiezione.

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 23 luglio 2008, n. 124, censurato, in relazione agli artt. 3 e 138 Cost., ove prevede che i processi penali nei confronti del Presidente della Repubblica, del Presidente del Senato, del Presidente della Camera dei deputati e del Presidente del Consiglio dei ministri sono sospesi dalla data di assunzione e fino alla cessazione dalla carica e che la sospensione si applica anche ai processi per fatti antecedenti l'assunzione della carica, deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità per inadeguata indicazione del parametro: infatti, il rimettente prospetta una questione specifica e di carattere sostanziale, in quanto denuncia la violazione del principio di eguaglianza facendo espresso riferimento alle prerogative degli organi costituzionali.

Norme citate

  • legge-Art. 1

Alte cariche dello Stato - Processi penali riguardanti il Presidente della Repubblica, il Presidente del Senato, il Presidente della Camera dei deputati e il Presidente del Consiglio dei ministri - Prevista sospensione dalla data di assunzione e sino alla cessazione dalla carica - Applicabilità anche ai processi relativi a fatti antecedenti l'assunzione della carica - Dedotta disparità di trattamento di fronte alla giurisdizione e indebito intervento del legislatore ordinario in materia costituzionale (prerogative costituzionali) - Eccezione di inammissibilità in relazione al fatto che questioni identiche sono già state dichiarate non fondate con sentenza n. 24/2004 - Reiezione.

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 23 luglio 2008, n. 124, censurato, in relazione agli artt. 3 e 138 Cost., ove prevede che i processi penali nei confronti del Presidente della Repubblica, del Presidente del Senato, del Presidente della Camera dei deputati e del Presidente del Consiglio dei ministri sono sospesi dalla data di assunzione e fino alla cessazione dalla carica e che la sospensione si applica anche ai processi per fatti antecedenti l'assunzione della carica, deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità basata sull'assunto che questioni identiche sarebbero già state dichiarate non fondate con sentenza n. 24 del 2004, che aveva ad oggetto l'art. 1 della legge 20 giugno 2003, n. 140, del tutto analogo a quello censurato. Infatti, tale sentenza non esamina in alcun passo la questione dell'idoneità della legge ordinaria ad introdurre la sospensione processuale e non contiene un sindacato implicito sull'argomento e la mancata trattazione del punto consente in ogni caso al rimettente la proposizione di una questione analoga. >-Sul fatto che le questioni di costituzionalità possono essere riproposte sotto profili diversi da quelli esaminati con pronunce di rigetto v., citate, ex plurimis , sentenze n. 257/1991 e n. 210/1976 e ordinanza n. 218/2009, n. 464/2005 e n. 356/2000.

Norme citate

  • legge-Art. 1

Alte cariche dello Stato - Processi penali riguardanti il Presidente della Repubblica, il Presidente del Senato, il Presidente della Camera dei deputati e il Presidente del Consiglio dei ministri - Prevista sospensione dalla data di assunzione e sino alla cessazione dalla carica - Applicabilità anche ai processi relativi a fatti antecedenti l'assunzione della carica - Introduzione con legge ordinaria di una prerogativa costituzionale, in deroga al regime giurisdizionale comune - Inidoneità della legge ordinaria a disciplinare la materia - Violazione del principio di eguaglianza per disparità di trattamento fra le alte cariche e gli altri cittadini che pure svolgono attività per la Costituzione parimenti impegnative e doverose e fra Presidenti e componenti degli organi costituzionali e per equiparazione di cariche fra loro disomogenee - Illegittimità costituzionale - Assorbimento delle questioni relative alla irragionevolezza intrinseca delle disposizioni censurate e di ogni altra questione non esaminata.

È costituzionalmente illegittimo, per violazione del combinato disposto degli artt. 3 e 138 Cost., l'art. 1 della legge 23 luglio 2008, n. 124, che prevede che i processi penali nei confronti del Presidente della Repubblica, del Presidente del Senato, del Presidente della Camera dei deputati e del Presidente del Consiglio dei ministri sono sospesi dalla data di assunzione e fino alla cessazione dalla carica e che la sospensione si applica anche ai processi per fatti antecedenti l'assunzione della carica. Le prerogative di organi costituzionali, in quanto derogatorie al principio di eguaglianza, devono essere stabilite con norma costituzionale, mentre il legislatore ordinario può solo intervenire per attuare, sul piano procedimentale, il dettato costituzionale, essendogli preclusa ogni integrazione o estensione dello stesso. La norma denunciata, la cui ratio , al pari di quella della norma oggetto della sentenza n. 24 del 2004, è quella di proteggere la funzione pubblica, assicurando ai titolari di alcune alte cariche il sereno svolgimento delle loro funzioni attraverso l'attribuzione di uno specifico status protettivo, costituisce una prerogativa, in quanto introduce un'ipotesi di sospensione del processo penale che si risolve in una deroga al principio di eguaglianza. Infatti, la sospensione dei processi è derogatoria rispetto al regime processuale comune e, applicandosi solo ai titolari di quattro cariche dello Stato, introduce un'evidente disparità di trattamento tra essi e gli altri cittadini che, pure, svolgono attività che la Costituzione considera parimenti impegnative e doverose. Inoltre, la violazione del principio di eguaglianza rileva anche con riferimento alle alte cariche prese in considerazione, sotto il profilo sia della disparità fra i Presidenti e i componenti degli organi costituzionali, sia della parità di trattamento tra cariche tra loro disomogenee. Restano assorbite le questioni relative all'irragionevolezza intrinseca della disciplina e ogni altra questione non esaminata. >-Sul fatto che il legislatore, in tema di prerogative, può intervenire solo per attuare, sul piano procedimentale, il dettato costituzionale, v., citate, sentenze n. 149/2007, n. 120/2004, n. 3000/1984, n. 148/1983 e n. 4/1965. >-Sull'istituto del legittimo impedimento a comparire v., citate, sentenze n. 451/2005, n. 391 e n. 39/2004 e n. 225/2001.

Norme citate

  • legge-Art. 1

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Costituzione del pubblico ministero del processo principale - Inammissibilità.

Nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale non è ammissibile la costituzione in giudizio del pubblico ministero del giudizio a quo , posto che tale facoltà compete solo alle parti dello stesso. Non osta a tale conclusione il disposto dell'art. 111, secondo comma, Cost., dal momento che il principio di parità in esso espresso non implica necessariamente l'identità tra i poteri del pubblico ministero e le parti. >-Sulla inammissibilità della costituzione del pubblico ministero v., citate, sentenze n. 361/1998, n. 375 e n. 1/1996, ordinanza n. 327/1995. >-Sul principio di parità delle parti ex art. 111, secondo comma, Cost., v., citate, sentenza n. 26/2007 e ordinanze n. 46/2004, n. 165 e n. 110/2003, n. 347/2002, n. 421/2001; sul testo previgente dell'art. 111 Cost. sentenze n. 98/1994 e n. 432/1992.

Parametri costituzionali

  • Costituzione-Art. 111
  • legge-Art. 20
  • legge-Art. 23
  • legge-Art. 25
  • norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)-Art. 3
  • norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)-Art. 17
  • norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)-Art. 16