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Pronuncia 126/2011

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Ugo DE SIERVO; Giudici : Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 36, comma 4-ter, del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga dei termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, promosso dal Giudice di pace di Catanzaro nel procedimento vertente tra G. L. e la Equitalia E.TR. s.p.a. ed altro con ordinanza dell'8 luglio 2009 iscritta al n. 361 del registro ordinanze 2010 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell'anno 2010. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 23 marzo 2011 il Giudice relatore Sabino Cassese.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 36, comma 4-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 29 (recte: 28), 97, 113, 134 e 136 della Costituzione, dal Giudice di pace di Catanzaro con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 aprile 2011. F.to: Ugo DE SIERVO, Presidente Sabino CASSESE, Redattore Gabriella MELATTI, Cancelliere Depositata in Cancelleria l'11 aprile 2011. Il Direttore della Cancelleria F.to: MELATTI

Relatore: Sabino Cassese

Data deposito:

Tipologia: O

Presidente: DE SIERVO

Massime

Imposte e tasse - Riscossione esattoriale - Disposizioni sui pagamenti delle cartelle esattoriali - Applicabilità ai soli ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° giugno 2008 - Denunciata violazione di precedente decisione della Corte costituzionale e di numerosi parametri costituzionali - Incompleta ed inesatta ricostruzione del contenuto della disposizione denunciata - Censure formulate in modo generico ed apodittico - Manifesta inammissibilità della questione.

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 36, comma 4- ter , del d.l. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 28, 97, 113, 134 e 136 Cost., nella parte in cui prevede che le disposizioni sui pagamenti delle cartelle esattoriali si applicano solo ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° giugno 2008. Con riferimento a tutti i parametri invocati, il giudice rimettente da un lato individua in modo impreciso l'oggetto delle censure sollevate, in tal modo non consentendo alla Corte di valutare la rilevanza della questione, dall'altro non fornisce una specifica ed adeguata motivazione a sostegno di dette censure poiché formulate in modo generico ed apodittico. Su identica questione v. citata sent. n. 58 del 2009, ordd. nn. 221 e 291 del 2009, 13 e 349 del 2010.

Norme citate

  • decreto-legge-Art. 36, comma 4
  • legge-Art.