Pronuncia 219/2014
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: Sabino CASSESE; Giudici : Giuseppe TESAURO, Paolo NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 9, comma 23, e 12, comma 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, promosso dal Tribunale ordinario di Roma, in funzione di giudice del lavoro, nel procedimento vertente tra D.T.C. ed altri e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con ordinanza del 9 maggio 2012, iscritta al n. 148 del registro ordinanze 2012 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, prima serie speciale, dell'anno 2012. Visto l'atto di costituzione di D.T.C. ed altri; udito nell'udienza pubblica dell'8 luglio 2014 il Giudice relatore Giancarlo Coraggio; udito l'avvocato Sandro Campilongo per D.T.C. ed altri.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, sollevata, in riferimento artt. 3 e 36 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Roma, in funzione di giudice del lavoro, con l'ordinanza indicata in epigrafe; 2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 23, del d.l. n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 122 del 2010, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 35, 36, 39, 42, 53 e 97 Cost., dal Tribunale ordinario di Roma, in funzione di giudice del lavoro, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 2014. F.to: Sabino CASSESE, Presidente Giancarlo CORAGGIO, Redattore Gabriella MELATTI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 18 luglio 2014. Il Direttore della Cancelleria F.to: Gabriella MELATTI
Relatore: Giancarlo Coraggio
Data deposito:
Tipologia: S
Presidente: CASSESE
Massime
Previdenza pubblica - Trattamento di fine rapporto in favore dei dipendenti dello Stato - Estensione del regime di cui all'art. 2120 del codice civile - Anzianità contributive maturate a fare tempo dal 1° gennaio 2011 - Applicazione dell'aliquota del 6,91% sull'intera retribuzione e contestuale mantenimento della trattenuta a carico del dipendente pari al 2,50% della base contributiva della buonuscita, operata a titolo di rivalsa sull'accantonamento per l'indennità di buonuscita - Mancata espressa esclusione del permanere della trattenuta a carico del lavoratore - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione censurata - Questione divenuta priva di oggetto - Manifesta inammissibilità.
Norme citate
- decreto-legge-Art. 12, comma 10
- legge-Art.
Parametri costituzionali
Impiego pubblico - Scuola - Personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario (A.T.A.) - Previsione che gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti (blocco dei meccanismi di adeguamento retributivo) - Asserita lesione dell'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica - Asserita irragionevole disparità di trattamento del personale della scuola - Asserita lesione del diritto ad una retribuzione proporzionata alla qualità e quantità del lavoro prestato - Asserita lesione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Asserita violazione del principio di capacità contributiva e del principio di progressività - Asserita violazione dell'autonomia negoziale riservata alle parti nell'ambito della contrattazione collettiva - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Norme citate
- decreto-legge-Art. 9, comma 23
- legge-Art.