Pronuncia 192/2017
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: Paolo GROSSI; Giudici : Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi da 524 a 529, da 531 a 536, 553, 555 e 568, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)», promosso dalla Regione Veneto, con ricorso notificato il 29 febbraio 2016, depositato in cancelleria l'8 marzo 2016 ed iscritto al n. 17 del registro ricorsi 2016. Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 20 giugno 2017 il Giudice relatore Marta Cartabia; uditi gli avvocati Luca Antonini e Andrea Manzi per la Regione Veneto e l'avvocato dello Stato Andrea Fedeli per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse con il ricorso in epigrafe; 1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 526 e 536, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)», nella parte in cui prevedono che i decreti ministeriali ivi contemplati siano emanati «sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano», anziché d'intesa con la stessa Conferenza; 2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 524, 525 e 529, della legge n. 208 del 2015, nella parte in cui prevedono che i provvedimenti ivi contemplati siano adottati dalla Giunta regionale; 3) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi da 524 a 529 e da 531 a 536, della legge n. 208 del 2015, promosse, in riferimento agli artt. 3, 32 e 97 della Costituzione, dalla Regione Veneto, con il ricorso in epigrafe; 4) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi da 524 a 529 e da 531 a 536, della legge n. 208 del 2015, promosse, in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, 118 e 119 Cost., dalla Regione Veneto, con il ricorso in epigrafe; 5) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 553 e 555, della legge n. 208 del 2015, promosse, in riferimento agli artt. 3, 32, 97, 117, secondo, terzo e quarto comma, 118 e 119 Cost., nonché al principio di leale collaborazione, di cui agli artt. 5 e 120 Cost., dalla Regione Veneto, con il ricorso in epigrafe; 6) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 553 e 555, della legge n. 208 del 2015, promossa, in riferimento all'art. 5, comma 1, lettera g), della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale), e all'art. 11 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione), dalla Regione Veneto, con il ricorso in epigrafe; 7) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 568, della legge n. 208 del 2015, promossa, in riferimento all'art. 5, comma 1, lettera g), della legge cost. n. 1 del 2012 e all'art. 11 della legge n. 243 del 2012, dalla Regione Veneto, con il ricorso in epigrafe; 8) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 568, della legge n. 208 del 2015, promosse, in riferimento agli artt. 3, 32, 97, 117, secondo, terzo e quarto comma, 118 e 119 Cost., nonché al principio di leale collaborazione, di cui agli artt. 5 e 120 Cost., dalla Regione Veneto, con il ricorso in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 2017. F.to: Paolo GROSSI, Presidente Marta CARTABIA, Redattore Roberto MILANA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 14 luglio 2017. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA
Relatore: Marta Cartabia
Data deposito:
Tipologia: S
Presidente: GROSSI
Massime
Contraddittorio davanti alla Corte costituzionale - Memorie illustrative - Termine per il deposito - Perentorietà.
Parametri costituzionali
- norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)-Art. 10
Ricorso in via principale - Evocazione cumulativa dei parametri costituzionali asseritamente lesi - Ricostruzione analitica da parte della Corte costituzionale dei lineamenti giuridici di ciascuna censura - Ammissibilità delle questioni.
Norme citate
- legge-Art. 1, comma 524
- legge-Art. 1, comma 525
- legge-Art. 1, comma 526
- legge-Art. 1, comma 527
- legge-Art. 1, comma 528
- legge-Art. 1, comma 529
- legge-Art. 1, comma 531
- legge-Art. 1, comma 532
- legge-Art. 1, comma 533
- legge-Art. 1, comma 534
- legge-Art. 1, comma 535
- legge-Art. 1, comma 536
- legge-Art. 1, comma 553
- legge-Art. 1, comma 555
- legge-Art. 1, comma 568
Sanità pubblica - Piani di rientro dal disavanzo di singole aziende sanitarie - Applicabilità anche alle Regioni in equilibrio finanziario - Ricorso della Regione Veneto - Denunciata violazione del principio di proporzionalità - Insufficienza e genericità della motivazione - Inammissibilità delle questioni.
Norme citate
- legge-Art. 1, comma 524
- legge-Art. 1, comma 525
- legge-Art. 1, comma 526
- legge-Art. 1, comma 527
- legge-Art. 1, comma 528
- legge-Art. 1, comma 529
- legge-Art. 1, comma 531
- legge-Art. 1, comma 532
- legge-Art. 1, comma 533
- legge-Art. 1, comma 534
- legge-Art. 1, comma 535
- legge-Art. 1, comma 536
Parametri costituzionali
Sopravvenienze nel giudizio in via principale - Ius superveniens modificativo del quadro normativo di riferimento - Modifiche non incidenti sull'oggetto del giudizio - Ininfluenza ai fini dello scrutinio della questione di legittimità costituzionale.
Norme citate
- legge-Art. 1, comma 524
- legge-Art. 1, comma 525
- legge-Art. 1, comma 526
- legge-Art. 1, comma 527
- legge-Art. 1, comma 528
- legge-Art. 1, comma 529
- legge-Art. 1, comma 531
- legge-Art. 1, comma 532
- legge-Art. 1, comma 533
- legge-Art. 1, comma 534
- legge-Art. 1, comma 535
- legge-Art. 1, comma 536
- legge-Art. 1, comma 553
- legge-Art. 1, comma 555
- legge-Art. 1, comma 568
Sanità pubblica - Piani di rientro dal disavanzo di singole aziende sanitarie - Applicabilità anche alle Regioni in equilibrio finanziario - Ricorso della Regione Veneto - Denunciata illegittima compressione dell'autonomia regionale e asserito difetto di attitudine delle norme statali di coordinamento della finanza pubblica a porre un limite complessivo alla spesa delle Regioni - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Norme citate
- legge-Art. 1, comma 524
- legge-Art. 1, comma 525
- legge-Art. 1, comma 526
- legge-Art. 1, comma 527
- legge-Art. 1, comma 528
- legge-Art. 1, comma 529
- legge-Art. 1, comma 531
- legge-Art. 1, comma 532
- legge-Art. 1, comma 533
- legge-Art. 1, comma 534
- legge-Art. 1, comma 535
- legge-Art. 1, comma 536
Parametri costituzionali
Sanità pubblica - Piani di rientro dal disavanzo di singole aziende sanitarie - Individuazione della metodologia per la determinazione degli scostamenti, dei parametri e delle linee guida - Emanazione di appositi decreti ministeriali emanati, sentita la Conferenza Stato-Regioni, anziché d'intesa con essa - Violazione del principio di leale collaborazione - Illegittimità costituzionale in parte qua.
Norme citate
- legge-Art. 1, comma 526
- legge-Art. 1, comma 536
Parametri costituzionali
Sanità pubblica - Piani di rientro dal disavanzo di singole aziende sanitarie - Oneri a carico delle Regioni - Individuazione degli enti inefficienti e approvazione dei relativi piani di rientro - Competenza attribuita alla Giunta regionale - Violazione della competenza legislativa regionale nella materia dell'organizzazione amministrativa regionale - Illegittimità costituzionale in parte qua.
Norme citate
- legge-Art. 1, comma 524
- legge-Art. 1, comma 525
- legge-Art. 1, comma 529
Parametri costituzionali
Sanità pubblica - Aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza sanitaria (LIVEAS) - Concorso dello Stato al fabbisogno sanitario nazionale standard - Fissazione di un limite finanziario massimo globale pari a 800 milioni di euro annui - Previa intesa tra Stato e Regioni - Omessa previsione - Ricorso della Regione Veneto - Denunciata violazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e leale collaborazione, con ridondanza sulle competenze regionali, e asserita incongruità di tale limite finanziario - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Norme citate
- legge-Art. 1, comma 553
- legge-Art. 1, comma 555
Sanità pubblica - Aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza sanitaria (LIVEAS) - Concorso dello Stato al fabbisogno sanitario nazionale standard - Rafforzamento nelle fasi avverse del ciclo economico - Mancata attivazione dei relativi meccanismi - Ricorso della Regione Veneto - Denunciata violazione dei parametri che disciplinano i meccanismi in parola - Carenza di motivazione - Inammissibilità della questione.
Norme citate
- legge-Art. 1, comma 553
- legge-Art. 1, comma 555
Parametri costituzionali
- legge costituzionale-Art. 5
- legge-Art. 11
Sanità pubblica - Aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza sanitaria (LIVEAS) - Concorso dello Stato al fabbisogno sanitario nazionale standard - Riduzione dell'importo stabilito dal Patto per la salute 2014-2016 - Rafforzamento nelle fasi avverse del ciclo economico - Mancata attivazione dei relativi meccanismi - Ricorso della Regione Veneto - Denunciata violazione dei parametri che disciplinano i meccanismi in parola - Carenza di motivazione - Inammissibilità della questione.
Norme citate
- legge-Art. 1, comma 568
Parametri costituzionali
- legge costituzionale-Art. 5
- legge-Art. 11