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Pronuncia 138/2019

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Giorgio LATTANZI; Giudici : Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANO', Luca ANTONINI,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 28 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 23 aprile 1992, n. 10 (Riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia Autonoma di Bolzano), dell'art. 47 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 19 maggio 2015, n. 6 (Ordinamento del personale della Provincia), dell'art. 14, comma 6, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 25 settembre 2015, n. 11 (Disposizioni in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017), dell'art. 7 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 18 ottobre 2016, n. 21 (Modifiche di leggi provinciali in materia di procedimento amministrativo, enti locali, cultura, beni archeologici, ordinamento degli uffici, personale, ambiente, utilizzazione delle acque pubbliche, agricoltura, foreste, protezione civile, usi civici, mobilità, edilizia abitativa, dipendenze, sanità, sociale, lavoro, patrimonio, finanze, fisco, economia e turismo), degli artt. 1, 2 e 17 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 6 luglio 2017, n. 9 (Disciplina dell'indennità di dirigenza e modifiche alla struttura dirigenziale dell'Amministrazione provinciale), degli artt. 1 e 3 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 9 febbraio 2018, n. 1 (Norme in materia di personale), e dell'art. 4, commi 1 e 3, della legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige 18 dicembre 2017, n. 11 (Legge regionale di stabilità 2018), promossi dalla Corte dei conti - sezioni riunite per la Regione Trentino-Alto Adige, nei giudizi di parificazione dei rendiconti generali della Provincia autonoma di Bolzano e della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per l'esercizio finanziario 2017, con ordinanze dell'8 agosto 2018, iscritte rispettivamente al n. 173 e al n. 177 del registro ordinanze 2018 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 49 e 50, prima serie speciale, dell'anno 2018. Visti gli atti di costituzione della Provincia autonoma di Bolzano e della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol; udito nell'udienza pubblica del 7 maggio 2019 il Giudice relatore Aldo Carosi; uditi gli avvocati Harald Bonura per la Provincia autonoma di Bolzano e la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e Renate von Guggenberg per la Provincia autonoma di Bolzano.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, 1) dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, comma 3, 2 e 17, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 6 luglio 2017, n. 9 (Disciplina dell'indennità di dirigenza e modifiche alla struttura dirigenziale dell'Amministrazione provinciale); 2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 9 febbraio 2018, n. 1 (Norme in materia di personale); 3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, terzo periodo e comma 3, della legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige 18 dicembre 2017, n. 11 (Legge regionale di stabilità 2018); 4) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 28 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 23 aprile 1992, n. 10 (Riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia Autonoma di Bolzano), dell'art. 47 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 19 maggio 2015, n. 6 (Ordinamento del personale della Provincia), dell'art. 14, comma 6, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 25 settembre 2015, n. 11 (Disposizioni in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017), dell'art. 7 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 18 ottobre 2016, n. 21 (Modifiche di leggi provinciali in materia di procedimento amministrativo, enti locali, cultura, beni archeologici, ordinamento degli uffici, personale, ambiente, utilizzazione delle acque pubbliche, agricoltura, foreste, protezione civile, usi civici, mobilità, edilizia abitativa, dipendenze, sanità, sociale, lavoro, patrimonio, finanze, fisco, economia e turismo), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 36, 81, 97, 101, secondo comma, 103, 108 e 119, primo comma, della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezioni riunite per la Regione autonoma Trentino-Alto Adige, con l'ordinanza iscritta al n. 173 del registro ordinanze del 2018; 5) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 3, 2 e 17, comma 2, della legge prov. Bolzano n. 9 del 2017, dell'art. 1 della legge prov. Bolzano n. 1 del 2018, dell'art. 4, commi 1, terzo periodo, e 3, della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 11 del 2017, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 36, 97, 101, secondo comma, 103, 108, 117, primo comma, e 119, primo comma, Cost., con la medesima ordinanza iscritta al n. 173 del registro ordinanze del 2018. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 2019. F.to: Giorgio LATTANZI, Presidente Aldo CAROSI, Redattore Roberto MILANA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 6 giugno 2019. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA

Relatore: Aldo Carosi

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: LATTANZI

Massime

Giudice rimettente - Corte dei conti, in sede di giudizio di parificazione dei rendiconti generali della Provincia autonoma di Bolzano e della Regione autonoma Trentino-Alto Adige - Legittimazione a sollevare questioni di costituzionalità in riferimento a parametri attributivi di competenza esclusiva dello Stato - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.

La Corte dei conti è legittimata a sollevare, in sede di giudizio di parificazione del rendiconto, questioni di legittimità costituzionale in riferimento a parametri diversi e ulteriori rispetto a quelli posti a tutela degli equilibri di bilancio e della sana gestione finanziaria di cui gli artt. 81 e 119 Cost., quali i parametri attributivi di competenza legislativa esclusiva allo Stato di cui all'art. 117 Cost. (Nella specie, non è accolta l'eccezione di inammissibilità per difetto di legittimazione della Corte dei conti - sez. riunite per la Regione Trentino-Alto Adige, a sollevare, ai sensi dell'art. 1 della legge cost. n. 1 del 1948 e dell'art. 23 della legge n. 87 del 1953, in sede di giudizio di parificazione dei rendiconti generali della Provincia autonoma di Bolzano e della Regione autonoma Trentino-Alto Adige per l'esercizio finanziario 2017, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 28 della legge prov. Bolzano n. 10 del 1992, dell'art. 47 della legge prov. Bolzano n. 6 del 2015, dell'art. 14, comma 6, della legge prov. Bolzano n. 11 del 2015, dell'art. 7 della legge prov. Bolzano n. 21 del 2016, degli artt. 1, 2 e 17 della legge prov. Bolzano n. 9 del 2017, degli artt. 1 e 3 della legge prov. Bolzano n. 1 del 2018, dell'art. 4, commi 1 e 3, della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 11 del 2017. Dalle prospettazioni del rimettente, appare evidente l'incidenza della violazione delle regole di riparto della competenza legislativa - nel caso di specie di quelle contenute nell'art. 117, secondo comma, lett. l e o , Cost. - sulla lesione dei princìpi della sana gestione finanziaria presidiati dall'art. 81 Cost.). ( Precedenti citati: sentenze n. 196 del 2018, n. 181 del 2015, n. 213 del 2008, n. 121 del 1966 e n. 165 del 1963 ). La volontaria giurisdizione, anche se manca la lite o non vi sia contraddittorio tra le parti, rientra nella funzione giurisdizionale. ( Precedente citato: sentenza n. 129 del 1957 ). Per aversi un giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale, è sufficiente che ricorra il requisito oggettivo dell'esercizio di funzioni giudicanti per l'obiettiva applicazione della legge, da parte di organi pur estranei alla organizzazione della giurisdizione ed istituzionalmente adibiti a compiti di diversa natura, che di quelle siano investiti anche in via eccezionale, e siano all'uopo posti in posizione super partes . ( Precedente citato: sentenza n. 226 del 1976 ).

Norme citate

  • legge della Provincia autonoma di Bolzano-Art. 28
  • legge della Provincia autonoma di Bolzano-Art. 47
  • legge della Provincia autonoma di Bolzano-Art. 14, comma 6
  • legge della Provincia autonoma di Bolzano-Art. 7
  • legge della Provincia autonoma di Bolzano-Art. 1
  • legge della Provincia autonoma di Bolzano-Art. 2
  • legge della Provincia autonoma di Bolzano-Art. 17
  • legge della Provincia autonoma di Bolzano-Art. 1
  • legge della Provincia autonoma di Bolzano-Art. 3
  • legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige-Art. 4, comma 1
  • legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige-Art. 4, comma 3

Parametri costituzionali

Thema decidendum - Questioni di costituzionalità sollevate dalla Corte dei conti in sede di giudizio di parificazione dei rendiconti - Limitazione alle sole disposizioni censurate che risultano eziologicamente collegate alla decisione di parificazione - Ammissibilità delle questioni.

Sono ammissibili le questioni sollevate dalla Corte dei conti, sez. riunite per la Regione Trentino-Alto Adige, in sede di giudizio di parificazione dei rendiconti generali della Provincia autonoma di Bolzano e della Regione autonoma Trentino-Alto Adige per l'esercizio finanziario 2017. Il percorso argomentativo dei giudici a quibus evidenzia come, ai fini della parificazione, le disposizioni rilevanti siano quelle provinciali e regionali - sopravvenute dopo la precedente disapplicazione, da parte della medesima Corte dei conti, dei contratti collettivi nelle parti contemplanti le contestate erogazioni - che impongono di validare, ai fini della determinazione del risultato di amministrazione e del sindacato di legittimità della spesa, le partite che contengono le somme inerenti alla elargizione delle indennità prive del requisito sinallagmatico e ai conseguenti oneri di natura pensionistica. Ed è proprio questo profilo eziologico della rilevanza che deve essere scrutinato.

Norme citate

  • legge della Provincia autonoma di Bolzano-Art. 28
  • legge della Provincia autonoma di Bolzano-Art. 47
  • legge della Provincia autonoma di Bolzano-Art. 14, comma 6
  • legge della Provincia autonoma di Bolzano-Art. 7
  • legge della Provincia autonoma di Bolzano-Art. 1
  • legge della Provincia autonoma di Bolzano-Art. 2
  • legge della Provincia autonoma di Bolzano-Art. 17
  • legge della Provincia autonoma di Bolzano-Art. 1
  • legge della Provincia autonoma di Bolzano-Art. 3
  • legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige-Art. 4, comma 1
  • legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige-Art. 4, comma 3

Impiego pubblico - Norme della Provincia autonoma di Bolzano e della Regione autonoma Trentino-Alto Adige - Dirigenza pubblica - Trasformazione delle indennità dei dirigenti in assegni personali pensionabili dopo la cessazione dell'incarico - Conseguente qualificazione delle erogazioni ai fini della conservazione degli effetti già maturati - Denunciata violazione di plurimi parametri costituzionali e convenzionali - Mancata vigenza delle disposizioni censurate al momento delle decisione del rimettente - Difetto di rilevanza - Inammissibilità delle questioni.

Sono dichiarate inammissibili, per irrilevanza, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Corte dei conti - sez. riunite per la Regione Trentino-Alto Adige, in sede di giudizio di parificazione dei rendiconti generali della Provincia autonoma di Bolzano e della Regione autonoma Trentino-Alto Adige per l'esercizio finanziario 2017, in riferimento agli artt. 3, 36, 81, 97, 101, secondo comma, 103, 108 e 119, primo comma, Cost. - dell'art. 28 della legge prov. Bolzano n. 10 del 1992, nonché dell'art. 1, comma 1, della legge prov. Bolzano n. 9 del 2017, dell'art. 3 della legge prov. Bolzano n. 1 del 2018 e dell'art. 4, comma 1, primo e secondo periodo, della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 11 del 2017, che prevedono la trasformazione delle indennità dei dirigenti in assegni personali pensionabili dopo la cessazione dell'incarico. Le disposizioni di cui all'art. 28 della legge prov. Bolzano n. 10 del 1992, antecedenti alla stipula del primo contratto collettivo provinciale disciplinante il rapporto di lavoro dei dirigenti provinciali, non erano vigenti al momento in cui il giudice contabile è stato chiamato ad assumere la decisione sulle spese sottoposte a parificazione contestate nel giudizio a quo , in quanto abrogate da disposizioni imperative e inderogabili, ascrivibili alla materia di competenza esclusiva statale "ordinamento civile". L'unica fonte normativa vigente era il contratto collettivo provinciale, che è stato, però, disapplicato dal rimettente per contrasto con la disposizione imperativa contenuta nell'art. 7, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001. Le restanti disposizioni censurate, invece, trovando applicazione a far data dal 1° giugno 2018, non sono in grado di condizionare direttamente la decisione del rimettente. ( Precedente citato: sentenza n. 196 del 2018 ).

Norme citate

  • legge della Provincia autonoma di Bolzano-Art. 28
  • legge della Provincia autonoma di Bolzano-Art. 1, comma 1
  • legge della Provincia autonoma di Bolzano-Art. 3
  • legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige-Art. 4, comma 1
  • legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige-Art. 4, comma 1

Impiego pubblico - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Dirigenza pubblica - Trasformazione delle indennità dei dirigenti in assegni personali pensionabili dopo la cessazione dell'incarico - Conseguente qualificazione delle erogazioni ai fini della conservazione degli effetti già maturati - Denunciata violazione di plurimi parametri costituzionali e convenzionali - Non attinenza delle disposizioni censurate alle tematiche oggetto del giudizio - Inammissibilità delle questioni.

Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Corte dei conti - sez. riunite per la Regione Trentino-Alto Adige in riferimento agli artt. 3, 36, 81, 97, 101, secondo comma, 103, 108 e 119, primo comma, Cost., in sede di giudizio di parificazione dei rendiconti generali della Provincia autonoma di Bolzano e della Regione autonoma Trentino-Alto Adige per l'esercizio finanziario 2017 - dell'art. 1, comma 2, e art. 17, comma 1, della legge prov. Bolzano n. 9 del 2017. Le norme censurate non attengono alle tematiche oggetto del giudizio a quo .

Norme citate

  • legge della Provincia autonoma di Bolzano-Art. 1, comma 2
  • legge della Provincia autonoma di Bolzano-Art. 17, comma 1

Impiego pubblico - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Dirigenza pubblica - Trasformazione delle indennità dei dirigenti in assegni personali pensionabili dopo la cessazione dell'incarico - Conseguente qualificazione delle erogazioni ai fini della conservazione degli effetti già maturati - Denunciata violazione di plurimi parametri costituzionali e convenzionali - Non attinenza delle disposizioni censurate alla copertura legislativa delle spese contestate - Inammissibilità delle questioni.

Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Corte dei conti - sez. riunite per la Regione Trentino-Alto Adige, in sede di giudizio di parificazione dei rendiconti generali della Provincia autonoma di Bolzano e della Regione autonoma Trentino-Alto Adige per l'esercizio finanziario 2017, in riferimento agli artt. 3, 36, 81, 97, 101, secondo comma, 103, 108 e 119, primo comma, Cost. - dell'art. 47 della legge prov. Bolzano n. 6 del 2015, dell'art. 14, comma 6, della legge prov. Bolzano n. 11 del 2015 e dell'art. 7 della legge prov. Bolzano n. 21 del 2016, in quanto prevedono lo scaglionamento nel tempo di una disciplina sulla trasformazione graduale delle indennità di funzione e di coordinamento in assegno personale pensionabile. Le norme censurate non attengono alla copertura legislativa delle spese contestate.

Norme citate

  • legge della Provincia autonoma di Bolzano-Art. 47
  • legge della Provincia autonoma di Bolzano-Art. 14, comma 6
  • legge della Provincia autonoma di Bolzano-Art. 7

Impiego pubblico - Norme della Provincia autonoma di Bolzano e della Regione autonoma Trentino-Alto Adige - Dirigenza pubblica - Trasformazione delle indennità dei dirigenti in assegni personali pensionabili dopo la cessazione dell'incarico - Conseguente qualificazione delle erogazioni ai fini della conservazione degli effetti già maturati - Denunciata violazione di plurimi parametri costituzionali e convenzionali - Inconferenza con i parametri invocati - Inammissibilità delle questioni.

Sono dichiarate inammissibili, per inconferenza con i parametri invocati, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Corte dei conti - sez. riunite per la Regione Trentino-Alto Adige, in sede di giudizio di parificazione dei rendiconti generali della Provincia autonoma di Bolzano e della Regione autonoma Trentino-Alto Adige per l'esercizio finanziario 2017, in riferimento agli artt. 3, 36, 97, 101, secondo comma, 103, 108 e 119, primo comma, Cost. - degli artt. 1, comma 3, 2 e 17, comma 2, della legge prov. Bolzano n. 9 del 2017, dell'art. 1 della legge prov. Bolzano n. 1 del 2018 e dell'art. 4, commi 1, terzo periodo, e 3, della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 11 del 2017, che prevedono la trasformazione delle indennità dei dirigenti in assegni personali pensionabili dopo la cessazione dell'incarico.

Norme citate

  • legge della Provincia autonoma di Bolzano-Art. 1, comma 3
  • legge della Provincia autonoma di Bolzano-Art. 2
  • legge della Provincia autonoma di Bolzano-Art. 17, comma 2
  • legge della Provincia autonoma di Bolzano-Art. 1
  • legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige-Art. 4, comma 1
  • legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige-Art. 4, comma 3

Impiego pubblico - Norme della Provincia autonoma di Bolzano e della Regione autonoma Trentino-Alto Adige - Dirigenza pubblica - Trasformazione delle indennità dei dirigenti in assegni personali pensionabili dopo la cessazione dell'incarico - Conseguente qualificazione delle erogazioni ai fini della conservazione degli effetti già maturati - Denunciata violazione dei vincoli sovranazionali - Difetto di rilevanza - Inammissibilità delle questioni.

Sono dichiarate inammissibili, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Corte dei conti - sez. riunite per la Regione Trentino-Alto Adige, in sede di giudizio di parificazione dei rendiconti generali della Provincia autonoma di Bolzano e della Regione autonoma Trentino-Alto Adige per l'esercizio finanziario 2017, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost. - dell'art. 28 della legge prov. Bolzano n. 10 del 1992, dell'art. 47 della legge prov. Bolzano n. 6 del 2015, dell'art. 14, comma 6, della legge prov. Bolzano n. 11 del 2015, dell'art. 7 della legge prov. Bolzano n. 21 del 2016, degli artt. 1, 2 e 17 della legge prov. Bolzano n. 9 del 2017, degli artt. 1 e 3 della legge prov. Bolzano n. 1 del 2018 e dell'art. 4, commi 1 e 3, della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 11 del 2017, che prevedono la trasformazione delle indennità dei dirigenti in assegni personali pensionabili dopo la cessazione dell'incarico. Le censure proposte dal rimettente risultano irrilevanti nel giudizio a quo .

Norme citate

  • legge della Provincia autonoma di Bolzano-Art. 28
  • legge della Provincia autonoma di Bolzano-Art. 47
  • legge della Provincia autonoma di Bolzano-Art. 14, comma 6
  • legge della Provincia autonoma di Bolzano-Art. 7
  • legge della Provincia autonoma di Bolzano-Art. 1
  • legge della Provincia autonoma di Bolzano-Art. 2
  • legge della Provincia autonoma di Bolzano-Art. 17
  • legge della Provincia autonoma di Bolzano-Art. 1
  • legge della Provincia autonoma di Bolzano-Art. 3
  • legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige-Art. 4, comma 1
  • legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige-Art. 4, comma 3

Parametri costituzionali

Prospettazione della questione incidentale - Asserita irrilevanza - Insussistenza - Giudizio circoscritto all'an della spesa censurata - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per irrilevanza - nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 28 della legge prov. Bolzano n. 10 del 1992, dell'art. 47 della legge prov. Bolzano n. 6 del 2015, dell'art. 14, comma 6, della legge prov. Bolzano n. 11 del 2015, dell'art. 7 della legge prov. Bolzano n. 21 del 2016, degli artt. 1, 2 e 17 della legge prov. Bolzano n. 9 del 2017, degli artt. 1 e 3 della legge prov. Bolzano n. 1 del 2018, dell'art. 4, commi 1 e 3, della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 11 del 2017, che prevedono la trasformazione delle indennità dei dirigenti in assegni personali pensionabili dopo la cessazione dell'incarico. Il giudizio si presenta circoscritto dai parametri che attengono all' an della spesa, non al quomodo della stessa, poiché i vigenti contratti collettivi sono stati correttamente disapplicati dal rimettente - per contrasto con le norme imperative dell'ordinamento civile - nella parte in cui impongono di validare, ai fini della determinazione del risultato di amministrazione e del sindacato di legittimità della spesa, le partite che contengono le somme inerenti alla elargizione delle indennità prive del requisito sinallagmatico e ai conseguenti oneri di natura pensionistica. Pertanto, tali contratti non ostacolano il diniego di parificazione (già adottato nei confronti della Provincia autonoma di Bolzano con riguardo ai tre precedenti esercizi), a differenza della preclusione ingenerata dalle norme successivamente intervenute. Significativa inoltre è la formulazione dell'art. 40, comma 3- quinquies , del d.lgs. n. 165 del 2001, il quale prevede che siano proprio le sez. regionali della Corte dei conti ad accertare la violazione dei vincoli di spesa del personale delle Regioni e degli enti locali ai fini del recupero delle somme erogate in eccedenza. ( Precedente citato: sentenza n. 196 del 2018 ). Le questioni attinenti al giudizio di parificazione si collocano in una zona d'ombra della sindacabilità costituzionale, poiché gli interessi erariali alla corretta spendita delle risorse pubbliche non hanno, di regola, uno specifico portatore in grado di farli valere processualmente in modo diretto e le disposizioni contestate non sono state impugnate nei termini dal Governo, unico soggetto abilitato a far valere direttamente l'invasione di materie di competenza legislativa statale, divenendo intangibili per effetto della decorrenza dei predetti termini e della decadenza conseguentemente maturata. Il compito della Corte dei conti, in sede di parificazione del rendiconto generale delle autonomie territoriali, è accertare il risultato di amministrazione, nonché eventuali illegittimità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti. La Corte dei conti tuttavia non può condizionare il contenuto degli atti legislativi regionali o privarli dei loro effetti, perché tale prerogativa è demandata al sindacato di costituzionalità delle leggi regionali spettante alla Corte costituzionale. La Corte dei conti, d'altro canto, è organo che - come, in generale, la giurisdizione e l'amministrazione - è sottoposto alla legge (statale e regionale); la previsione che una pronuncia delle sezioni regionali di controllo di detta Corte possa avere l'effetto di inibire l'efficacia di una legge si configura, perciò, come palesemente estranea al nostro ordinamento costituzionale. ( Precedente citato: sentenza n. 39 del 2014 ).

Norme citate

  • legge della Provincia autonoma di Bolzano-Art. 28
  • legge della Provincia autonoma di Bolzano-Art. 47
  • legge della Provincia autonoma di Bolzano-Art. 14, comma 6
  • legge della Provincia autonoma di Bolzano-Art. 7
  • legge della Provincia autonoma di Bolzano-Art. 1
  • legge della Provincia autonoma di Bolzano-Art. 2
  • legge della Provincia autonoma di Bolzano-Art. 17
  • legge della Provincia autonoma di Bolzano-Art. 1
  • legge della Provincia autonoma di Bolzano-Art. 3
  • legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige-Art. 4, comma 1
  • legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige-Art. 4, comma 3

Impiego pubblico - Norme della Provincia autonoma di Bolzano e della Regione autonoma Trentino-Alto Adige - Dirigenza pubblica - Trasformazione delle indennità dei dirigenti in assegni personali pensionabili dopo la cessazione dell'incarico - Conseguente qualificazione delle erogazioni ai fini della conservazione degli effetti già maturati - Violazione dei principi posti a tutela dell'equilibrio del bilancio e della copertura della spesa, nonché della competenza legislativa esclusiva statale nelle materie dell'ordinamento civile e della previdenza sociale - Illegittimità costituzionale.

Sono dichiarati costituzionalmente illegittimi - per violazione degli artt. 81 e 117, secondo comma, lett. l ) e o ), Cost. - gli artt. 1, comma 3, 2 e 17, comma 2, della legge prov. Bolzano n. 9 del 2017, l'art. 1 della legge prov. Bolzano n. 1 del 2018 e l'art. 4, comma 1, terzo periodo, e comma 3, della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 11 del 2017 e le spese dagli stessi generate non possono essere inserite nei relativi rendiconti. La normativa censurata dalla Corte dei conti - sez. riunite per la Regione Trentino-Alto Adige, nel consentire ai dirigenti provinciali e regionali di conservare, come assegno personale pensionabile attribuito mediante il sistema retributivo, indennità di direzione e coordinamento a vario titolo percepite dopo la cessazione dei relativi incarichi, incide in due materie di competenza esclusiva statale, quali l'ordinamento civile e la previdenza sociale, ponendo in essere una lesione diretta dei principi posti a tutela dell'equilibrio del bilancio e della copertura della spesa. Tali norme incidono sull'articolazione della spesa del bilancio consuntivo, sul quantum della stessa, sulla determinazione del risultato di amministrazione e su profili retributivi espressamente esclusi dal legislatore nazionale nell'esercizio della sua competenza esclusiva. L'avanzo di amministrazione delle autonomie territoriali non può infatti essere inteso come una sorta di utile di esercizio, il cui impiego sarebbe nell'assoluta discrezionalità dell'amministrazione, bensì è soggetto a un impiego tipizzato, in cui non rientrano dazioni retributive e previdenziali non contemplate dalla legge. Secondo costante giurisprudenza costituzionale, a seguito della privatizzazione del pubblico impiego, la disciplina del trattamento giuridico ed economico dei dipendenti pubblici - tra i quali, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, sono ricompresi anche i dipendenti delle Regioni - compete unicamente al legislatore statale, rientrando nella materia dell'ordinamento civile. ( Precedenti citati: sentenze n. 196 del 2018, n. 175 del 2017, n. 72 del 2017, n. 257 del 2016, n. 180 del 2015, n. 269 del 2014, n. 211 del 2014 e n. 17 del 2014 ).

Norme citate

  • legge della Provincia autonoma di Bolzano-Art. 1, comma 3
  • legge della Provincia autonoma di Bolzano-Art. 2
  • legge della Provincia autonoma di Bolzano-Art. 17, comma 2
  • legge della Provincia autonoma di Bolzano-Art. 1
  • legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige-Art. 4, comma 1
  • legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige-Art. 4, comma 3
  • legge della Provincia autonoma di Bolzano-Art. 3