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Pronuncia 230/2021

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Giancarlo CORAGGIO; Giudici : Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 11, commi 1, lettera a), e 4, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190), promossi dal Tribunale ordinario di Genova con ordinanza del 24 settembre 2020, dal Tribunale ordinario di Catania con ordinanza del 25 novembre 2020 e dal Tribunale ordinario di Genova con ordinanza del 24 settembre 2020, iscritte, rispettivamente, ai numeri 205 e 207 del registro ordinanze 2020 e al n. 10 del registro ordinanze 2021, e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numeri 5 e 6, prima serie speciale, dell'anno 2021. Visti l'atto di costituzione di G. G., nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udita nell'udienza pubblica del 19 ottobre 2021 e nella camera di consiglio del 20 ottobre 2021 la Giudice relatrice Daria de Pretis; uditi l'avvocato Daniele Granara per G. G. e l'avvocato dello Stato Agnese Soldani per il Presidente del Consiglio dei ministri, la seconda in collegamento da remoto, ai sensi del punto 1) del decreto del Presidente della Corte del 18 maggio 2021; deliberato nella camera di consiglio del 20 ottobre 2021.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11, commi 1, lettera a), e 4, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190), sollevate dal Tribunale ordinario di Genova, in riferimento agli artt. 24 e 113 della Costituzione, e dal Tribunale ordinario di Catania, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 27, secondo comma, 48, primo e secondo comma, 51, primo comma, e 97, secondo comma, Cost., con le ordinanze indicate in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 ottobre 2021. F.to: Giancarlo CORAGGIO, Presidente Daria de PRETIS, Redattrice Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 2 dicembre 2021. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA

Relatore: Daria de Pretis

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: CORAGGIO

Massime

Pronunce della Corte costituzionale - Autorimessione - Condizioni - Impossibilità di estendere il giudizio a profili esclusi dal rimettente - Sussistenza del nesso di pregiudizialità. (Classif. 204002).

La richiesta di autorimessione della questione è inammissibile quando l'obiettivo perseguito è quello di estendere il giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale a profili eccepiti nel processo principale, ma espressamente esclusi dal giudice a quo , con la conseguenza che essa, ove fosse considerata ammissibile, finirebbe per configurarsi nella sostanza come l'improprio ricorso a un mezzo di impugnazione della decisione del rimettente. ( Precedenti: S. 35/2017 - mass. 39596 ). La possibilità che la Corte sollevi in via incidentale una questione davanti a sé si dà solo allorché dubiti della legittimità costituzionale di una norma, diversa da quella impugnata, che sia chiamata necessariamente ad applicare nell'iter logico per arrivare alla decisione sulla questione che le è stata sottoposta, cosicché la questione si presenti pregiudiziale alla definizione di quella principale e strumentale rispetto alla decisione da emanare. ( Precedenti: S 203/2021 - mass. 44260; S. 24/2018 - mass. 39813; S. 122/1976 - mass. 8349; S. 195/1972 - mass. 6447; S. 68/1961 - mass. 1374 ). (Nel caso di specie, è dichiarata inammissibile la richiesta di autorimessione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, commi 1, lett. a , e 4, del d.lgs. n. 235 del 2012, in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost., in relazione all'art. 1, commi 63 e 64, della legge n. 190 del 2012. Precedente: S. 203/2021 - mass. 44260 ).

Norme citate

  • decreto legislativo-Art. 11, comma 1
  • decreto legislativo-Art. 11, comma 4

Parametri costituzionali

Elezioni - Elettorato passivo - Norme del d.lgs. n. 235 del 2012 (c.d. "legge Severino") - Cariche elettive presso gli enti locali - Sospensione di diritto dalla carica di Sindaco per coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per taluni delitti - Previsione della durata nella misura fissa di diciotto mesi - Denunciata violazione del principio di uguaglianza, del diritto di difesa e del principio di effettività della tutela giurisdizionale - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 093005).

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Genova, in riferimento agli artt. 24 e 113 Cost., e dal Tribunale di Catania, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 27, secondo comma, 48, primo e secondo comma, 51, primo comma, e 97, secondo comma, Cost., dell'art. 11, commi 1, lett. a) , e 4, del d.lgs. n. 235 del 2012, che prevede la sospensione di diritto, nella misura fissa di 18 mesi, dalle cariche elettive presso gli enti locali per coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per taluni delitti. L'automatica sospensione dalle cariche elettive in caso di condanna non definitiva per determinati reati - che non ha natura sanzionatoria, essendo priva dei tratti funzionali tipici della pena - non preclude la possibilità di far valere in giudizio il diritto di difesa entro i limiti del diritto sostanziale. Né si può negare al legislatore, nell'esercizio di una non irragionevole discrezionalità, la facoltà di effettuare il necessario bilanciamento degli interessi coinvolti, identificando ipotesi circoscritte nelle quali sono apprezzati in via generale ed astratta l'esigenza cautelare su cui si basa la sospensione nonché l'ambito di applicazione della misura cautelare, in relazione ai soggetti e al nesso tra la citata condanna e le funzioni elettive svolte. ( Precedenti: S. 36/2019 - mass. 41664; S. 133/2019 - mass. 42494; S. 98/2019 - mass. 42561; S. 276/2016 - mass. 39482; S. 121/2016 - mass. 38884; S. 236/2015 - mass. 38615; S. 25/2002 - mass. 26763; S. 206/1999 - mass. 24923; S. 420/1998 - mass. 24301; S. 178/1975 - mass. 7944; O. 141/1990 - mass. 15203 ).

Norme citate

  • decreto legislativo-Art. 11, comma 1
  • decreto legislativo-Art. 11, comma 4