Pronuncia 46/2021
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: Giancarlo CORAGGIO; Giudici : Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 953, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), promossi dal Consiglio di Stato con tre ordinanze del 27 gennaio 2020 e con una ordinanza del 27 dicembre 2019, iscritte, rispettivamente, ai numeri 56, 57, 58 e 59 del registro ordinanze 2020 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 2020. Visti gli atti di costituzione delle società Daunia Wind srl e Daunia Serracapriola srl, Daunia Faeto srl, dei Comuni di Ordona, Serracapriola e Faeto, delle società Eurowind Ordona srl, Eurowind srl, Parco Eolico Ordona srl e dell'Associazione nazionale energia del vento (ANEV), nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri e dell'ANEV; udito nell'udienza pubblica del 10 febbraio 2021 il Giudice relatore Giovanni Amoroso; uditi gli avvocati Franco Gaetano Scoca e Francesco Saverio Marini per le società Daunia Wind srl, Daunia Serracapriola srl, Daunia Faeto srl, Daunia Wind srl, Andrea Manzi per le società Eurowind Ordona srl e Eurowind srl, in collegamento da remoto, ai sensi del punto 1) del decreto del Presidente della Corte del 30 ottobre 2020, Marcello Cecchetti per il Comune di Ordona, quest'ultimo e Rosaria Gadaleta per il Comune di Serracapriola e il Comune di Faeto, l'avvocato dello Stato Gabriella Mangia per il Presidente del Consiglio dei ministri, in collegamento da remoto, ai sensi del punto 1) del decreto del Presidente della Corte del 30 ottobre 2020; deliberato nella camera di consiglio del 10 febbraio 2021.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, 1) dichiara inammissibili gli interventi dell'Associazione Nazionale Energia del Vento (ANEV), spiegati nei giudizi relativi alle ordinanze iscritte ai numeri 56, 57 e 58 del registro ordinanze 2020 indicati in epigrafe; 2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 953, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), sollevate - in riferimento agli artt. 3, 24, 41, 97, 101, 102, 111, 113 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione ai principi generali della materia della produzione energetica da fonti rinnovabili sanciti dagli artt. 6 della direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità e 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), e agli obblighi internazionali sanciti dagli artt. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848 e 1 del Protocollo addizionale alla CEDU, firmato a Parigi il 20 marzo 1952, nonché dell'art. 2 del Protocollo di Kyoto dell'11 dicembre 1997 (Convenzione sui cambiamenti climatici), ratificato e reso esecutivo con legge 1° giugno 2002, n. 120 - dal Consiglio di Stato con le ordinanze iscritte ai numeri 58 e 59 del registro ordinanze 2020 indicate in epigrafe; 3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 953, della legge n. 145 del 2018, sollevate - in riferimento agli artt. 3, 24, 41, 97, 101, 102, 111, 113 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione ai principi generali della materia della produzione energetica da fonti rinnovabili sanciti dagli artt. 6 della direttiva 2001/77/CE e 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, e agli obblighi internazionali sanciti dagli artt. 6 CEDU e 1 Prot. addiz. CEDU, nonché dell'art. 2 del Protocollo di Kyoto dell'11 dicembre 1997 - dal Consiglio di Stato con le ordinanze iscritte ai numeri 56 e 57 del registro ordinanze 2020 indicate in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 febbraio 2021. F.to: Giancarlo CORAGGIO, Presidente Giovanni AMOROSO, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 23 marzo 2021. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA
Relatore: Giovanni Amoroso
Data deposito:
Tipologia: S
Presidente: CORAGGIO
Massime
Contraddittorio davanti alla Corte costituzionale - Intervento nel giudizio incidentale - Interveniente non titolare di interesse qualificato suscettibile di incisione immediata - Difetto di legittimazione - Inammissibilità dell'intervento.
Norme citate
- legge-Art. 1, comma 953
Rilevanza della questione incidentale - Giudizio a quo originato da un effettivo contenzioso e promosso su una disposizione da applicare per risolvere la controversia - Assenza di lis ficta - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Norme citate
- legge-Art. 1, comma 953
Energia - Impianti alimentati da fonti rinnovabili - Proventi economici pattuiti dagli operatori del settore con gli enti locali nel cui territorio insistono gli impianti - Prevista conservazione dell'efficacia degli accordi precedenti all'entrata in vigore delle linee guida in materia, che escludono compensazioni meramente patrimoniali - Denunciata irragionevolezza, violazione del diritto di azione, di libertà di iniziativa economica, dei principi di separazione dei poteri e del giusto processo, dei vincoli convenzionali del diritto di proprietà e del legittimo affidamento degli operatori economici, nonché di quelli comunitari e internazionali a favore del massimo impiego delle energie da fonti rinnovabili - Difetto di rilevanza - Inammissibilità delle questioni.
Norme citate
- legge-Art. 1, comma 953
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 3
- Costituzione-Art. 41
- Costituzione-Art. 97
- Costituzione-Art. 101
- Costituzione-Art. 102
- Costituzione-Art. 111
- Costituzione-Art. 113
- Costituzione-Art. 117
- direttiva CE-Art. 6
- Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali-Art. 6
- Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali-Art. 1
- protocollo di Kyoto-Art. 2
- decreto legislativo-Art. 12
- Costituzione-Art. 24
Rilevanza della questione incidentale - Giudizio incidentale promosso su disposizione di cui fare applicazione nel giudizio a quo - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Norme citate
- legge-Art. 1, comma 953
Energia - Impianti alimentati da fonti rinnovabili - Proventi economici pattuiti dagli operatori del settore con gli enti locali nel cui territorio insistono gli impianti - Prevista conservazione dell'efficacia degli accordi precedenti all'entrata in vigore delle linee guida in materia, efficaci dal 3 ottobre 2010, che escludono compensazioni meramente patrimoniali - Denunciata irragionevolezza, violazione del diritto di azione, di libertà di iniziativa economica, del principio di separazione dei poteri e del principio del giusto processo, nonché dei vincoli convenzionali del diritto di proprietà e del legittimo affidamento degli operatori economici, nonché di quelli comunitari e internazionali a favore del massimo impiego delle energie da fonti rinnovabili - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Norme citate
- legge-Art. 1, comma 953
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 3
- Costituzione-Art. 24
- Costituzione-Art. 41
- Costituzione-Art. 97
- Costituzione-Art. 101
- Costituzione-Art. 102
- Costituzione-Art. 111
- Costituzione-Art. 113
- Costituzione-Art. 117
- direttiva CE-Art. 6
- Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali-Art. 6
- Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali-Art. 1
- protocollo di Kyoto-Art. 2
- decreto legislativo-Art. 12
Thema decidendum - Richiesta di rinvio pregiudiziale - Assenza di dubbio interpretativo sulla compatibilità della disposizione censurata con il diritto comunitario - Rigetto della richiesta.
Norme citate
- legge-Art. 1, comma 953