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Pronuncia 524/2002

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Cesare RUPERTO; Giudici: Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1-bis, 6-bis, 6-ter del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279 (Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonché a favore delle zone della Regione Calabria danneggiate dalle calamità idrogeologiche di settembre ed ottobre 2000), convertito nella legge 11 dicembre 2000, n. 365, e dell'art. 2 della stessa legge, promossi con ricorsi delle Regioni Toscana, Veneto, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Liguria, notificati il 5, il 9 e il 10 gennaio 2001, depositati in cancelleria l'11, il 16, il 17 e il 18 successivi ed iscritti ai nn. 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del registro ricorsi 2001. Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri. Udito nell'udienza pubblica del 22 ottobre 2002 il Giudice relatore Riccardo Chieppa; uditi gli avvocati Massimo Luciani per la Regione Toscana e per la Regione Lombardia, Luigi Manzi per la Regione Veneto, Giandomenico Falcon e Luigi Manzi per la Regione Emilia-Romagna, Mario Bertolissi e Luigi Manzi per la Regione Friuli-Venezia Giulia, Anita Ciavarra per la Regione Piemonte, Gustavo Romanelli per la Regione Liguria e l'Avvocato dello Stato Maurizio Fiorilli per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, 1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1-bis, comma 5, del decreto-legge 12 ottobre 2000 n. 279 (Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonché a favore delle zone della regione Calabria danneggiate dalle calamità idrogeologiche di settembre ed ottobre 2000), convertito, con modificazioni, nella legge 11 dicembre 2000, n. 365; 2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, della predetta legge 11 dicembre 2000, n. 365 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, recante "Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato ed in materia di protezione civile, nonché a favore delle zone della regione Calabria danneggiate dalle calamità idrogeologiche di settembre e ottobre 2000"); 3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1-bis, commi 2, 3 e 4, del predetto decreto-legge n. 279 del 2000, convertito, con modificazioni, nella legge n. 365 del 2000, sollevate, in riferimento agli artt. 5, 9, 117, 118, 3 e 97 della Costituzione, dalla Regione Piemonte; in riferimento agli artt. 5, 9, 44, secondo comma, 117, 118, 3 e 97 della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni, dalla Regione Emilia-Romagna; in riferimento agli artt. 5, 97, 117 e 118 della Costituzione, dalla Regione Liguria, con i ricorsi indicati in epigrafe; 4) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 6-bis del predetto decreto-legge n. 279 del 2000, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 35, 97 e 117 della Costituzione, dalla Regione Veneto con il ricorso indicato in epigrafe; 5) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 6-bis e 6-ter del predetto decreto-legge n. 279 del 2000, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso indicato in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 novembre 2002. F.to: Cesare RUPERTO, Presidente Riccardo CHIEPPA, Redattore Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 9 dicembre 2002. Il Direttore della Cancelleria F.to: DI PAOLA

Relatore: Riccardo Chieppa

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: RUPERTO

Massime

PARAMETRI COSTITUZIONALI DEDOTTI - INTERVENUTA MODIFICA COSTITUZIONALE (LEGGE COST. N. 3 DEL 2001) - PROPOSIZIONE DEI RICORSI ANTERIORMENTE A TALE MODIFICA - ESAME ALLA STREGUA DEL TESTO DELLE DISPOSIZIONI ORIGINARIE.

Il giudizio sui ricorsi proposti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, con i quali vengono dedotti, nei confronti di atti legislativi, vizi attinenti alla ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni, va compiuto alla stregua dei relativi parametri costituzionali vigenti alla data di approvazione degli stessi atti legislativi e, quindi, nella formulazione anteriore alla riforma di cui alla citata legge costituzionale. ? In termini, citate le sentenze n. 422 e n. 376/2002.

AMBIENTE (TUTELA DELL?) - AREE A RISCHIO IDROGEOLOGICO - PIANI STRALCIO - PROCEDURA DI ADOZIONE - TERMINE PERENTORIO E PARERE ESPRESSO DALLA CONFERENZA PROGRAMMATICA - RICORSI DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, PIEMONTE E LIGURIA - PROSPETTATA LIMITAZIONE DELLE ATTRIBUZIONI REGIONALI IN MATERIA DI ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL TERRITORIO, CON VIOLAZIONE DEI PRINCIPÎ DI RAGIONEVOLEZZA, DI BUON ANDAMENTO E DI LEALE COLLABORAZIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

La norma di cui all?art. 1-bis, commi 2, 3 e 4, del decreto legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito con modificazioni, nella legge 11 dicembre 2000, n. 365, contenendo disposizioni relative ad una procedura di adozione di progetti di piani stralcio da completarsi entro un termine perentorio, ha carattere eccezionale ed acceleratorio, nonché temporaneo e provvisorio ed è giustificata dall?urgenza. Il parere della Regione, ancorché da emettere, per maggiore rapidità, in sede di conferenza programmatica, non cambia natura, valore ed effetti ai fini delle determinazioni finali e conserva la sua individualità ed il suo peso, non restando assorbito, quando non sia conforme, in quello espresso dalla conferenza programmatica, la quale non è organo collegiale che esprima la propria volontà a maggioranza e non emette una determinazione necessariamente unitaria. Non è pertanto fondata la relativa questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli articoli 3, 5, 9, 97, 117 e 118 della Costituzione. ? In tema di urgenza determinata da rischi per calamità naturali, la quale, interessando diverse regioni, esige un indirizzo unitario, citata, per riferimenti, la sentenza n. 10/1986. ? In tema di procedure di carattere "temporaneo e provvisorio", citata la sentenza n. 201/1987.

Norme citate

  • decreto-legge-Art. 1 BIS, comma 2
  • legge-Art.
  • decreto-legge-Art. 1 BIS, comma 4
  • decreto-legge-Art. 1 BIS, comma 3

AMBIENTE (TUTELA DELL?) - AREE A RISCHIO IDROGEOLOGICO - PIANI STRALCIO PER L?ASSETTO IDROGEOLOGICO - DETERMINAZIONI DEL COMITATO ISTITUZIONALE DELLE AUTORITÀ DI BACINO - EFFICACIA DI PERMANENTE VARIANTE AGLI STRUMENTI URBANISTICI - CONTRASTO CON LE COMPETENZE REGIONALI IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE.

E? costituzionalmente illegittimo l?art. 1-bis, comma 5, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito con modificazioni, nella legge 11 dicembre 2000, n. 365. La previsione, infatti, di indiscriminata efficacia di variante agli strumenti urbanistici per tutte le determinazioni assunte, tanto più con carattere permanente, in relazione al piano stralcio per l?assetto idrogeologico, in sede di comitato istituzionale dell?Autorità di bacino, ancorché a seguito di esame della conferenza programmatica con partecipazione regionale e dei comuni interessati (semplice parere), rappresenta una violazione della sfera di autonomia regionale in materia di pianificazione urbanistica, priva di qualsiasi giustificazione sul piano costituzionale. ? Per riferimenti si rinvia alla sentenza n. 206/2001.

Norme citate

  • decreto-legge-Art. 1 BIS, comma 5
  • legge-Art.

AMBIENTE (TUTELA DELL?) - AREE A RISCHIO IDROGEOLOGICO - TUTELA DEL TERRITORIO - RAPPORTI DI LAVORO A TERMINE - TRASFORMAZIONE IN RAPPORTI A TEMPO INDETERMINATO - POSSIBILITÀ CONSENTITA SOLTANTO ALL?AUTORITÀ DI BACINO DI RILIEVO NAZIONALE E ALLE REGIONI E AGLI ENTI LOCALI COLPITI DALLA CRISI SISMICA DEL SETTEMBRE 1997 - RICORSI DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA E VENETO - SOPRAVVENUTE DISPOSIZIONI URGENTI, NEL SENSO RICHIESTO DALLE REGIONI RICORRENTI - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE.

Cessazione della materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale degli articoli 6-bis e 6-ter del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279 aggiunti dalla legge di conversione 11 dicembre 2000, n. 365, proposta, in riferimento agli articoli 3, 35, 97 e 117 della Costituzione, sotto il profilo della mancata concessione alle regioni del potere di trasformare a tempo indeterminato i rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati ai sensi delle disposizioni per prevenire rischi idrogeologici. L?art. 5-bis del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, aggiunto dalla legge di conversione 9 novembre 2001, n. 401, ha, infatti, esteso indiscriminatamente anche alle regioni il potere di trasformazione a tempo indeterminato dei predetti rapporti di lavoro.

Norme citate

  • decreto-legge-Art. 6 BIS
  • legge-Art.
  • decreto-legge-Art. 6 TER

SOPRAVVENUTA ABROGAZIONE DELLA NORMA IMPUGNATA - ASSENZA DI DISCIPLINA DELLE SITUAZIONI PREGRESSE - RICHIESTA DI DICHIARAZIONE DI CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE O DI SOPRAVVENUTO DIFETTO DI INTERESSE - MANCANZA DI ELEMENTI RELATIVI ALLA ATTUAZIONE DELLA NORMA DENUNCIATA NEL PERIODO DELLA VIGENZA - RIGETTO DELL?ISTANZA.

Deve escludersi la possibilità di una definizione del giudizio costituzionale attraverso una dichiarazione di cessazione della materia del contendere o di sopravvenuto difetto di interesse relativamente ad una questione di costituzionalità quando, come nel caso, non sia emerso alcun elemento che possa fare escludere che la norma denunciata ? abrogata con una sopravvenuta disposizione aggiunta ad un decreto-legge in sede di conversione senza alcuna disciplina retroattiva delle situazioni pregresse alla data di entrata in vigore della stessa disposizione impugnata ? abbia, nel periodo della vigenza, avuto attuazione.

AMBIENTE (TUTELA DELL?) - AREE A RISCHIO IDROGEOLOGICO - REGIONI DANNEGGIATE DA CALAMITÀ NATURALI - COMUNI COMPRESI IN ZONE CON VINCOLO IDROGEOLOGICO - POTERE DEL SINDACO DI AUTORIZZARE IL TAGLIO DEI BOSCHI - RICORSI REGIONALI DELLA TOSCANA, DEL VENETO, DELL?EMILIA-ROMAGNA, DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA, DELLA LOMBARDIA, DEL PIEMONTE E DELLA LIGURIA - COMPRESSIONE DELLA COMPETENZA REGIONALE IN MATERIA DI AGRICOLTURA E FORESTE - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE.

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 2, comma 2, della legge 11 dicembre 2000, n. 365, di conversione del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279. La materia del taglio dei boschi rientrava, infatti, espressamente nella competenza regionale dell'agricoltura e foreste (art. 117 della Costituzione nel testo anteriore alla riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione); l'attribuzione ai comuni di funzioni diverse da quelle esclusivamente locali nella materia non poteva essere disposta con legge statale, occorrendo un intervento legislativo della Regione.

Norme citate

  • legge-Art. 2, comma 2