Pronuncia 524/2002
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: Cesare RUPERTO; Giudici: Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1-bis, 6-bis, 6-ter del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279 (Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonché a favore delle zone della Regione Calabria danneggiate dalle calamità idrogeologiche di settembre ed ottobre 2000), convertito nella legge 11 dicembre 2000, n. 365, e dell'art. 2 della stessa legge, promossi con ricorsi delle Regioni Toscana, Veneto, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Liguria, notificati il 5, il 9 e il 10 gennaio 2001, depositati in cancelleria l'11, il 16, il 17 e il 18 successivi ed iscritti ai nn. 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del registro ricorsi 2001. Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri. Udito nell'udienza pubblica del 22 ottobre 2002 il Giudice relatore Riccardo Chieppa; uditi gli avvocati Massimo Luciani per la Regione Toscana e per la Regione Lombardia, Luigi Manzi per la Regione Veneto, Giandomenico Falcon e Luigi Manzi per la Regione Emilia-Romagna, Mario Bertolissi e Luigi Manzi per la Regione Friuli-Venezia Giulia, Anita Ciavarra per la Regione Piemonte, Gustavo Romanelli per la Regione Liguria e l'Avvocato dello Stato Maurizio Fiorilli per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, 1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1-bis, comma 5, del decreto-legge 12 ottobre 2000 n. 279 (Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonché a favore delle zone della regione Calabria danneggiate dalle calamità idrogeologiche di settembre ed ottobre 2000), convertito, con modificazioni, nella legge 11 dicembre 2000, n. 365; 2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, della predetta legge 11 dicembre 2000, n. 365 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, recante "Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato ed in materia di protezione civile, nonché a favore delle zone della regione Calabria danneggiate dalle calamità idrogeologiche di settembre e ottobre 2000"); 3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1-bis, commi 2, 3 e 4, del predetto decreto-legge n. 279 del 2000, convertito, con modificazioni, nella legge n. 365 del 2000, sollevate, in riferimento agli artt. 5, 9, 117, 118, 3 e 97 della Costituzione, dalla Regione Piemonte; in riferimento agli artt. 5, 9, 44, secondo comma, 117, 118, 3 e 97 della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni, dalla Regione Emilia-Romagna; in riferimento agli artt. 5, 97, 117 e 118 della Costituzione, dalla Regione Liguria, con i ricorsi indicati in epigrafe; 4) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 6-bis del predetto decreto-legge n. 279 del 2000, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 35, 97 e 117 della Costituzione, dalla Regione Veneto con il ricorso indicato in epigrafe; 5) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 6-bis e 6-ter del predetto decreto-legge n. 279 del 2000, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso indicato in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 novembre 2002. F.to: Cesare RUPERTO, Presidente Riccardo CHIEPPA, Redattore Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 9 dicembre 2002. Il Direttore della Cancelleria F.to: DI PAOLA
Relatore: Riccardo Chieppa
Data deposito:
Tipologia: S
Presidente: RUPERTO
Massime
PARAMETRI COSTITUZIONALI DEDOTTI - INTERVENUTA MODIFICA COSTITUZIONALE (LEGGE COST. N. 3 DEL 2001) - PROPOSIZIONE DEI RICORSI ANTERIORMENTE A TALE MODIFICA - ESAME ALLA STREGUA DEL TESTO DELLE DISPOSIZIONI ORIGINARIE.
AMBIENTE (TUTELA DELL?) - AREE A RISCHIO IDROGEOLOGICO - PIANI STRALCIO - PROCEDURA DI ADOZIONE - TERMINE PERENTORIO E PARERE ESPRESSO DALLA CONFERENZA PROGRAMMATICA - RICORSI DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, PIEMONTE E LIGURIA - PROSPETTATA LIMITAZIONE DELLE ATTRIBUZIONI REGIONALI IN MATERIA DI ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL TERRITORIO, CON VIOLAZIONE DEI PRINCIPÎ DI RAGIONEVOLEZZA, DI BUON ANDAMENTO E DI LEALE COLLABORAZIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Norme citate
- decreto-legge-Art. 1 BIS, comma 2
- legge-Art.
- decreto-legge-Art. 1 BIS, comma 4
- decreto-legge-Art. 1 BIS, comma 3
AMBIENTE (TUTELA DELL?) - AREE A RISCHIO IDROGEOLOGICO - PIANI STRALCIO PER L?ASSETTO IDROGEOLOGICO - DETERMINAZIONI DEL COMITATO ISTITUZIONALE DELLE AUTORITÀ DI BACINO - EFFICACIA DI PERMANENTE VARIANTE AGLI STRUMENTI URBANISTICI - CONTRASTO CON LE COMPETENZE REGIONALI IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE.
Norme citate
- decreto-legge-Art. 1 BIS, comma 5
- legge-Art.
Parametri costituzionali
AMBIENTE (TUTELA DELL?) - AREE A RISCHIO IDROGEOLOGICO - TUTELA DEL TERRITORIO - RAPPORTI DI LAVORO A TERMINE - TRASFORMAZIONE IN RAPPORTI A TEMPO INDETERMINATO - POSSIBILITÀ CONSENTITA SOLTANTO ALL?AUTORITÀ DI BACINO DI RILIEVO NAZIONALE E ALLE REGIONI E AGLI ENTI LOCALI COLPITI DALLA CRISI SISMICA DEL SETTEMBRE 1997 - RICORSI DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA E VENETO - SOPRAVVENUTE DISPOSIZIONI URGENTI, NEL SENSO RICHIESTO DALLE REGIONI RICORRENTI - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE.
Norme citate
- decreto-legge-Art. 6 BIS
- legge-Art.
- decreto-legge-Art. 6 TER
Parametri costituzionali
SOPRAVVENUTA ABROGAZIONE DELLA NORMA IMPUGNATA - ASSENZA DI DISCIPLINA DELLE SITUAZIONI PREGRESSE - RICHIESTA DI DICHIARAZIONE DI CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE O DI SOPRAVVENUTO DIFETTO DI INTERESSE - MANCANZA DI ELEMENTI RELATIVI ALLA ATTUAZIONE DELLA NORMA DENUNCIATA NEL PERIODO DELLA VIGENZA - RIGETTO DELL?ISTANZA.
AMBIENTE (TUTELA DELL?) - AREE A RISCHIO IDROGEOLOGICO - REGIONI DANNEGGIATE DA CALAMITÀ NATURALI - COMUNI COMPRESI IN ZONE CON VINCOLO IDROGEOLOGICO - POTERE DEL SINDACO DI AUTORIZZARE IL TAGLIO DEI BOSCHI - RICORSI REGIONALI DELLA TOSCANA, DEL VENETO, DELL?EMILIA-ROMAGNA, DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA, DELLA LOMBARDIA, DEL PIEMONTE E DELLA LIGURIA - COMPRESSIONE DELLA COMPETENZA REGIONALE IN MATERIA DI AGRICOLTURA E FORESTE - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE.
Norme citate
- legge-Art. 2, comma 2