Pronuncia 223/2004
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: Gustavo ZAGREBELSKY; Giudici: Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Alfonso QUARANTA,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale: dell'art. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito dall'art. 13, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), promossi, nell'ambito di diversi procedimenti penali, dal Tribunale di Torino con ordinanze del 9 novembre 2002 (3 ordinanze) e del 19 dicembre 2002, rispettivamente iscritte al n. 1, al n. 2, al n. 3 e al n. 111 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4 e n. 12, prima serie speciale, dell'anno 2003; del combinato disposto dell'art. 558 del codice di procedura penale e degli artt. 13, commi 3, 3-bis, 3-quater, e 14, comma 5-quinquies, del predetto decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificati dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, promosso nell'ambito di un procedimento penale dal Tribunale di Firenze con ordinanza del 14 novembre 2002, iscritta al n. 72 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno 2003. Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 7 aprile 2004 il Giudice relatore Guido Neppi Modona.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, 1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito dal comma 1 dell'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189, nella parte in cui stabilisce che per il reato previsto dal comma 5-ter del medesimo art. 14 è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto; 2) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 558 del codice di procedura penale, nonché degli artt. 13, commi 3, 3-bis, 3-quater, e 14, comma 5-quinquies, del predetto decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificati dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, sollevata, in riferimento agli artt. 24, 101, secondo comma, e 111 della Costituzione, dal Tribunale di Firenze, con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 2004. F.to: Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente Guido NEPPI MODONA, Redattore Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 15 luglio 2004. Il Direttore della Cancelleria F.to: DI PAOLA
Relatore: Guido Neppi Modona
Data deposito:
Tipologia: S
Presidente: ZAGREBELSKY
Massime
Straniero - Reato di inottemperanza all?ordine del questore di lasciare il territorio nazionale - Arresto in flagranza obbligatorio - Violazione dei limiti costituzionali entro cui l?autorità di polizia è legittimata ad adottare misure restrittive della libertà personale, manifesta irragionevolezza in relazione alla funzione processuale della misura cautelare - Illegittimità costituzionale 'in parte qua'.
Norme citate
- decreto legislativo-Art. 14, comma 5
- legge-Art. 13, comma 1
Straniero - Reato di inottemperanza all?ordine del questore di lasciare il territorio nazionale - Arresto in flagranza obbligatorio - Giudizio di convalida - Contestuale previsione del giudizio direttissimo e della necessaria concessione del nulla osta all?espulsione con conseguente sentenza di non luogo a procedere - Lamentata lesione dei principi sul giusto processo e compressione della giurisdizione - Questione rimessa da giudice che si è spogliato del processo e non può più fare applicazione delle norme censurate - Manifesta inammissibilità.
Norme citate
- codice di procedura penale-Art. 558
- decreto legislativo-Art. 13, comma 3
- decreto legislativo-Art. 13, comma 3
- decreto legislativo-Art. 13, comma 3
- decreto legislativo-Art. 14, comma 5
- legge-Art.