Pronuncia 223/2004

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Gustavo ZAGREBELSKY; Giudici: Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Alfonso QUARANTA,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale: dell'art. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito dall'art. 13, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), promossi, nell'ambito di diversi procedimenti penali, dal Tribunale di Torino con ordinanze del 9 novembre 2002 (3 ordinanze) e del 19 dicembre 2002, rispettivamente iscritte al n. 1, al n. 2, al n. 3 e al n. 111 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4 e n. 12, prima serie speciale, dell'anno 2003; del combinato disposto dell'art. 558 del codice di procedura penale e degli artt. 13, commi 3, 3-bis, 3-quater, e 14, comma 5-quinquies, del predetto decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificati dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, promosso nell'ambito di un procedimento penale dal Tribunale di Firenze con ordinanza del 14 novembre 2002, iscritta al n. 72 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno 2003. Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 7 aprile 2004 il Giudice relatore Guido Neppi Modona.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, 1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito dal comma 1 dell'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189, nella parte in cui stabilisce che per il reato previsto dal comma 5-ter del medesimo art. 14 è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto; 2) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 558 del codice di procedura penale, nonché degli artt. 13, commi 3, 3-bis, 3-quater, e 14, comma 5-quinquies, del predetto decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificati dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, sollevata, in riferimento agli artt. 24, 101, secondo comma, e 111 della Costituzione, dal Tribunale di Firenze, con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 2004. F.to: Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente Guido NEPPI MODONA, Redattore Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 15 luglio 2004. Il Direttore della Cancelleria F.to: DI PAOLA

Relatore: Guido Neppi Modona

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: ZAGREBELSKY

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Massime

Straniero - Reato di inottemperanza all?ordine del questore di lasciare il territorio nazionale - Arresto in flagranza obbligatorio - Violazione dei limiti costituzionali entro cui l?autorità di polizia è legittimata ad adottare misure restrittive della libertà personale, manifesta irragionevolezza in relazione alla funzione processuale della misura cautelare - Illegittimità costituzionale 'in parte qua'.

E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 13 della Costituzione, l?art. 14, comma 5-'quinquies', del decreto legislativo n. 286 del 1998, inserito dal comma 1 dell?art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189, nella parte in cui stabilisce che per il reato previsto dal comma 5-'ter' del medesimo art. 14 è obbligatorio l?arresto dell?autore del fatto. Infatti, la misura ?precautelare? dell'arresto dello straniero colto nella flagranza della contravvenzione di cui all?art. 14, comma 5-'ter', del decreto legislativo n. 286 del 1998, per essersi trattenuto senza giustificato motivo nel territorio dello Stato in violazione dell?ordine del questore di lasciare il territorio nazionale entro il termine di cinque giorni, non essendo da un lato finalizzata all?adozione di alcun provvedimento coercitivo ? né potendo esserlo data la natura contravvenzionale del reato per la quale essa è prevista ?, né costituendo, dall'altro lato, un presupposto del procedimento amministrativo di espulsione ? atteso che l?accompagnamento alla frontiera e il trattenimento in un centro di permanenza temporanea sono autonomamente previsti nei commi 5-'ter' e 5-'quinquies' dell?art. 14 a prescindere dal previo arresto dello straniero ? si risolve in una limitazione ?provvisoria? della libertà personale priva di qualsiasi funzione processuale ed è quindi, sotto questo aspetto, manifestamente irragionevole. Restano pertanto assorbite le censure sollevate in riferimento ad altri parametri costituzionali. ? Sull?autonomia tra il giudizio di convalida, volto a verificare 'ex post' la legittimità dell?operato dell?autorità di polizia, e la protrazione dello stato di privazione della libertà personale, per la quale è richiesto un ulteriore e autonomo provvedimento, v. la citata ordinanza n. 297/2001. ? Sul rapporto di necessaria strumentalità tra il provvedimento provvisorio di privazione della libertà personale e il procedimento penale avente ad oggetto il reato per cui è stato disposto l?arresto obbligatorio in flagranza, v. le richiamate sentenze n. 173/1971 e n. 305/1996.

Norme citate

  • decreto legislativo-Art. 14, comma 5
  • legge-Art. 13, comma 1

Straniero - Reato di inottemperanza all?ordine del questore di lasciare il territorio nazionale - Arresto in flagranza obbligatorio - Giudizio di convalida - Contestuale previsione del giudizio direttissimo e della necessaria concessione del nulla osta all?espulsione con conseguente sentenza di non luogo a procedere - Lamentata lesione dei principi sul giusto processo e compressione della giurisdizione - Questione rimessa da giudice che si è spogliato del processo e non può più fare applicazione delle norme censurate - Manifesta inammissibilità.

Manifesta inammissibilità, per difetto di rilevanza, della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell?art. 558 del codice di procedura penale, nonché degli artt. 13, commi 3, 3-'bis', 3-'quater', e 14, comma 5-'quinquies', del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificati dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, sollevata in riferimento agli artt. 24, 101, secondo comma, e 111 della Costituzione, nella parte in cui, da un lato, prevede il ricorso al giudizio direttissimo, in caso di arresto in flagranza per il reato di inottemperanza all'ordine del questore di lasciare il territorio nazionale, dall?altro lato invece impone al giudice di concedere, all?atto della convalida dell?arresto, il nulla osta all?espulsione e di pronunciare, quindi, sentenza di non luogo a procedere. Dall'ordinanza di rimessione, infatti, emerge che il rimettente ? avendo sospeso il giudizio di convalida dell?arresto in relazione al reato di cui all?art. 14, comma 5-'ter', del decreto legislativo n. 286 del 1998 e quindi ordinato "la restituzione degli atti al pubblico ministero perché proceda, per questo reato, con il rito ordinario", ? si è spogliato del processo e non può più fare applicazione delle norme in relazione alle quali ha sollevato la questione di legittimità costituzionale.

Norme citate

  • codice di procedura penale-Art. 558
  • decreto legislativo-Art. 13, comma 3
  • decreto legislativo-Art. 13, comma 3
  • decreto legislativo-Art. 13, comma 3
  • decreto legislativo-Art. 14, comma 5
  • legge-Art.