Pronuncia 271/2010

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Francesco AMIRANTE; Giudici : Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Paolo GROSSI,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 21, comma 1, n. 2 e n. 3, della legge 24 gennaio 1979, n. 18 (Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia), promossi dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio con ordinanze dell'11 (nn. 3 ordinanze), del 14, del 15 dicembre 2009, dell'11 (nn. 2 ordinanze) e del 14 dicembre 2009 rispettivamente iscritte ai nn. 22, 23, 28, 29, 30, 31, 32 e 33 del registro ordinanze 2010 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 6 e 7, prima serie speciale, dell'anno 2010. Visti gli atti di costituzione di Giuseppe Gargani, Pasquale Sommese, Maddalena Calia, Nicola Vendola ed altri, Oliviero Diliberto ed altri, Felice Carlo Besostri ed altri, Salvatore Caronna ed altra, Roberto Gualtieri, Giovanni Collino, Oreste Rossi, Iva Zanicchi, Sonia Viale, del PD - Partito Democratico, della Regione Sardegna, di Sebastiano Sanzarello, della Regione Siciliana, di Gino Trematerra, Giommaria Uggias, dell'IDV - Italia dei Valori, di Giuseppe Arlacchi ed altro nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 6 luglio 2010 il Giudice relatore Sabino Cassese; uditi gli avvocati Mario Sanino e Lorenzo Lentini per Giuseppe Gargani e Pasquale Sommese, Federico Sorrentino e Antonello Rossi per Maddalena Calia, Oreste Morcavallo per Gino Trematerra, Giampaolo Parodi e Luigi Manzi per Sonia Viale, Vincenzo Cerulli Irelli per il PD - Partito Democratico e Roberto Gualtieri, Stelio Mangiameli per Giovanni Collino, Oreste Rossi e Iva Zanicchi, Giuseppe Morbidelli e Paolo Trombetti per Salvatore Caronna, Alessandra Camba per la Regione Sardegna, Giovanni Pitruzzella per la Regione Siciliana, Luca Di Raimondo per Nicola Vendola ed altri, Silvio Crapolicchio per Oliviero Diliberto ed altri, Felice Carlo Besostri per Felice Carlo Besostri, Sergio Scicchitano e Giommaria Uggias per Giommaria Uggias, Sergio Scicchitano per l'IDV - Italia dei Valori e Giuseppe Arlacchi ed altro e l'avvocato dello Stato Sergio Fiorentino per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 21, comma 1, n. 2 e n. 3, della legge 24 gennaio 1979, n. 18 (Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia), sollevate, in riferimento agli artt. 1, 3, 48, 49, 51, 56, 57 e 97 della Costituzione, nonché agli artt. 10, 11 e 117 della Costituzione, in relazione all'art. 10 del Trattato sull'Unione europea, agli artt. 1, 2 e 7 dell'Atto relativo all'elezione dei rappresentanti del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, allegato alla Decisione del Consiglio del 20 settembre 1976, n. 76/787/CECA/CEE/Euratom, come modificato dalla Decisione del Consiglio 25 giugno 2002, n. 2002/772/CE/Euratom e agli artt. 10, 11, 39 e 40 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio con le ordinanze in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 2010. F.to: Francesco AMIRANTE, Presidente Sabino CASSESE, Redattore Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 22 luglio 2010. Il Direttore della Cancelleria F.to: DI PAOLA

Relatore: Sabino Cassese

Data deposito: Thu Jul 22 2010 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: AMIRANTE

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Massime

Elezioni - Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia - Sistema elettorale - Partecipazione delle liste escluse dalla soglia nazionale di sbarramento all'assegnazione dei seggi attribuiti con il meccanismo dei resti - Mancata previsione - Denunciata violazione di numerosi parametri - Questione prospettata in modo contraddittorio - Richiesta di intervento additivo in assenza di una soluzione costituzionalmente obbligata - Inammissibilità della questione.

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, comma 1, n. 2, della legge 24 gennaio 1979, n. 18 (Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia), impugnato, in riferimento agli artt. 1, 3, 48, 49, 51 e 97 Cost., nonché all'art. 11 Cost., in relazione all'art. 10 del Trattato sull'Unione europea e agli artt. 10, 11, 39 e 40 della Convenzione europea per i diritti dell'uomo [ recte : Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea], nella parte in cui non consente anche alle liste escluse dalla soglia nazionale di sbarramento di partecipare all'assegnazione dei seggi attribuiti con il meccanismo dei resti. La questione è, innanzitutto, prospettata in modo contraddittorio, poiché il rimettente, da un lato, giudica manifestamente infondata un'ipotetica questione di legittimità costituzionale riferita all'introduzione della soglia di sbarramento che esclude dal riparto dei seggi le liste che non raggiungono il 4% dei voti validi; dall'altro, censura la disciplina relativa all'attribuzione dei seggi in base ai resti in quanto, in applicazione della previsione della soglia di sbarramento, esclude da tale attribuzione le liste che non l'abbiano superata. Di qui la contraddizione: se la soglia di sbarramento è legittima non può censurarsi la conseguente scelta del legislatore di escludere dall'attribuzione dei seggi in base ai resti le liste che non l'abbiano superata; se, invece, la disciplina sul riparto dei seggi in base ai resti è illegittima, nella parte in cui esclude le liste che non abbiano superato la soglia di sbarramento, non può sostenersi che il legislatore possa legittimamente introdurre tale soglia. In ogni caso, pur ammettendo che una clausola di sbarramento, che estrometta del tutto dall'attribuzione dei seggi le liste sotto il 4%, senza alcun correttivo, sia in contrasto con gli evocati parametri, il rimettente ha domandato una pronuncia additiva preclusa alla Corte in assenza di una soluzione costituzionalmente obbligata. In particolare, il giudice a quo ha sollecitato l'introduzione di un meccanismo diretto ad attenuare gli effetti della soglia di sbarramento, consistente nel concedere alle liste che non l'abbiano superata la possibilità di partecipare, con le rispettive cifre elettorali, all'aggiudicazione dei seggi distribuiti in base ai resti. Ma tale attenuazione non ha una soluzione costituzionalmente obbligata, potendosi immaginare numerosi correttivi volti a temperare gli effetti della soglia di sbarramento, a partire dalla riduzione della soglia stessa. Sull'inammissibilità, anche manifesta, di questioni rivolte a sollecitare un intervento additivo, in assenza di una soluzione costituzionalmente obbligata, v., fra le più recenti, le seguenti citate decisioni: sentenza n. 58/2010, ordinanze n. 59/2010 e n. 22/2010.

Norme citate

  • legge-Art. 21, comma 1

Parametri costituzionali

Elezioni - Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia - Sistema elettorale - Distribuzione nelle varie circoscrizioni dei seggi attribuiti a ciascuna lista sul piano nazionale - Rispetto del numero dei seggi preventivamente attribuito alle singole circoscrizioni in relazione alla popolazione residente, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 18 del 1979 - Mancata previsione - Denunciata violazione di numerosi parametri - Richiesta di intervento additivo riservato al legislatore in assenza di una soluzione costituzionalmente obbligata - Inammissibilità della questione.

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, comma 1, n. 3, della legge 24 gennaio 1979, n. 18 (Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia), impugnato, in riferimento agli artt. 1, 3, 48, 49, 51, 56, 57 e 97 Cost., nonché in riferimento agli artt. 10, 11 e 117 Cost., in relazione agli artt. 1, 2 e 7 dell'Atto di Bruxelles e agli artt. 10, 11, 39 e 40 della Convenzione europea per i diritti dell'uomo [ recte : Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea], nella parte in cui regola la distribuzione nelle varie circoscrizioni dei seggi attribuiti a ciascuna lista sul piano nazionale, senza rispettare il numero dei seggi preventivamente attribuito alle singole circoscrizioni, in relazione alla popolazione residente, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 18 del 1979. Il legislatore ha adottato in materia un sistema elettorale proporzionale a collegio unico nazionale, articolato in circoscrizioni, nell'ambito delle quali devono essere presentate le liste. Nella disciplina convivono due esigenze: da un lato, l'assegnazione dei seggi nel collegio unico nazionale in proporzione ai voti validamente espressi; dall'altro, la distribuzione dei seggi fra le circoscrizioni in proporzione alla popolazione. Esse riflettono, rispettivamente, il criterio della proporzionalità politica (che premia la partecipazione alle consultazioni elettorali e l'esercizio del diritto di voto) e il principio della rappresentanza territoriale, determinata in base alla popolazione (ma astrattamente determinabile anche in base ai cittadini, o agli elettori, o in base a una combinazione di tali criteri). Le riferite esigenze, difficilmente armonizzabili, non possono essere fra loro perfettamente conciliate. Esistono, tuttavia, diversi possibili meccanismi correttivi che, senza modificare la ripartizione proporzionale dei seggi in sede di collegio unico nazionale, riducono lo scarto fra seggi conseguiti nelle circoscrizioni in base ai voti validamente espressi e seggi ad esse spettanti in base alla popolazione. Questi meccanismi conseguono tale obiettivo al prezzo di alterare, in maggiore o minore misura, il rapporto proporzionale fra voti conseguiti e seggi attribuiti a ciascuna lista nell'ambito della singola circoscrizione. Il legislatore non ha, tuttavia, introdotto un meccanismo correttivo, sicché il riparto dei seggi fra le circoscrizioni continua ad avvenire in proporzione ai voti validi, a prescindere dalla previa assegnazione in ragione della popolazione. Tanto premesso, il rimettente ha sollecitato alla Corte una pronuncia che abbia come effetto l'introduzione di un sistema di distribuzione dei seggi fra le circoscrizioni che, a differenza di quello vigente, sia rispettoso del riparto previamente effettuato in base alla popolazione ai sensi dell'art. 2 della legge n. 18 del 1979. Tuttavia, il giudice a quo non ha precisato quale dei possibili sistemi dovrebbe essere introdotto per contemperare il principio della proporzionalità politica con quello della rappresentanza territoriale. In ogni caso, spetta al legislatore individuare la soluzione più idonea a porre rimedio alla lamentata incongruenza della disciplina censurata. In presenza di una pluralità di soluzioni, nessuna delle quali costituzionalmente obbligata, la Corte non può, infatti, sostituirsi al legislatore in una scelta ad esso riservata. Sull'inammissibilità, anche manifesta, di questioni rivolte a sollecitare un intervento additivo, in assenza di una soluzione costituzionalmente obbligata, v., fra le più recenti, le seguenti citate decisioni: sentenza n. 58/2010, ordinanze n. 59/2010 e n. 22/2010.

Norme citate

  • legge-Art. 21, comma 1

Parametri costituzionali