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Pronuncia 124/2017

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Giorgio LATTANZI; Giudici : Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)», promossi dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio con sette ordinanze del 17 aprile 2015, quattro del 21 aprile 2015, sette del 7 aprile 2016, una dell'8 aprile 2016, una del 6 aprile 2016, rispettivamente iscritte ai nn. da 220 a 230 del registro ordinanze 2015 e ai nn. da 172 a 180 del registro ordinanze 2016, e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 2015 e nn. 39 e 43, prima serie speciale, dell'anno 2016, e nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dell'art. 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, promosso dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio con ordinanza del 21 luglio 2016, iscritta al n. 211 del registro ordinanze 2016 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 2016; Visti gli atti di costituzione di S. B., di R. V., di G. Z., di M. C., di S. D.V., di P. V., di L. P., di C. G., di F. M. ed altri, di F. D.I. ed altri, di D. C., di M. M., di M. Z., di A. P., di V. S., di E. T., di P. L.R., di C. B. ed altri, di F. I., dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nonché gli atti di intervento di C. B. ed altri e del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 22 marzo 2017 il Giudice relatore Silvana Sciarra; uditi gli avvocati Federico Sorrentino per F. M. ed altri, F. D.I. ed altri e D. C., Massimo Luciani per M. M., M. Z., A. P., V. S., E. T., P. L.R., C. B. ed altri, Mario Sanino e Paola Salvatore per S. B., R. V., G. Z., M. C., S. D.V., P. V., L. P. e C. G., Federico Tedeschini e Gianmaria Covino per F. I., Flavia Incletolli per l'INPS e l'avvocato dello Stato Gianni De Bellis per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, 1) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dell'art. 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, in riferimento agli artt. 3, 4, 36, 38, 100, 101, 104 e 108 della Costituzione, con l'ordinanza iscritta al n. 211 del registro ordinanze 2016; 2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)», sollevate dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, in riferimento agli artt. 3, 4, 36, 38, 95, 97, 100, 101, 104 e 108 Cost., con le ordinanze iscritte ai numeri da 220 a 230 del registro ordinanze 2015 e ai numeri da 172 a 180 del registro ordinanze 2016. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 marzo 2017. F.to: Giorgio LATTANZI, Presidente Silvana SCIARRA, Redattore Roberto MILANA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 26 maggio 2017. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA

Relatore: Silvana Sciarra

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: LATTANZI

Massime

Rilevanza della questione incidentale - Controllo della Corte costituzionale - Non implausibilità della premessa interpretativa del rimettente - Sufficienza ai fini dell'ammissibilità - Rigetto di eccezione preliminare.

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per asserita erroneità dell'interpretazione posta a fondamento della rilevanza - delle questioni incidentali di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 489, della legge n. 147 del 2013. È sufficiente ai fini della rilevanza che la premessa ermeneutica del rimettente non sia implausibile, e tale non risulta quella, sostenuta da esauriente motivazione, che ritiene applicabile il censurato limite di cumulo tra pensioni e retribuzioni pubbliche anche ai rapporti di ufficio in corso (tendenzialmente stabili e svincolati da un termine di durata precostituito), circoscrivendo la prevista deroga ad esso solo ai contratti e incarichi in corso di natura temporanea. In sede di controllo sulla rilevanza della questione incidentale, la Corte costituzionale non deve sindacare la fondatezza delle diverse interpretazioni della disposizione censurata che si contendono il campo, ma soltanto valutare se sia implausibile la premessa ermeneutica posta dal rimettente a fondamento della rilevanza del dubbio di legittimità costituzionale.

Norme citate

  • legge-Art. 1, comma 489

Rilevanza della questione incidentale - Utilità concreta nei giudizi a quibus della richiesta declaratoria di incostituzionalità - Sussistenza - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per difetto di rilevanza, sotto il profilo della carenza di concreta utilità nei giudizi a quibus - delle questioni incidentali di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 489, della legge n. 147 del 2013. Contrariamente a quanto eccepito, la rimozione del censurato limite di cumulo tra pensioni e retribuzioni a carico delle finanze pubbliche consentirebbe ai ricorrenti di non subire decurtazioni della retribuzione per le funzioni in corso di svolgimento, pur essendo titolari di trattamenti previdenziali superiori al "tetto retributivo" fissato dagli artt. 23-ter del d.l. n. 211 del 2011 e 13, comma 1, del d.l. n. 66 del 2014.

Norme citate

  • legge-Art. 1, comma 489

Prospettazione della questione incidentale - Individuazione del petitum - Richiesta di pronuncia meramente caducatoria, anziché manipolativa - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.

Nei giudizi incidentali di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 489, della legge n. 147 del 2013 non è accolta l'eccezione di inammissibilità delle questioni per asserito carattere non costituzionalmente obbligato della pronuncia richiesta. Contrariamente a quanto eccepito, il rimettente sollecita la caducazione del limite di cumulo tra pensioni e retribuzioni a carico delle finanze pubbliche previsto dalla disposizione censurata, e non già un intervento manipolativo che lo renda più flessibile in modo non costituzionalmente obbligato. ( Precedente citato: sentenza n. 16 del 2017 ).

Norme citate

  • legge-Art. 1, comma 489

Prospettazione della questione incidentale - Motivazione sulla non manifesta infondatezza - Argomentazioni non assertive né generiche, avvalorate dal richiamo alla pertinente giurisprudenza costituzionale - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per carenza di motivazione sulla non manifesta infondatezza - delle questioni incidentali di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 489, della legge n. 147 del 2013, sollevate in riferimento agli artt. 100, 101, 104 e 108 Cost. Le censure di violazione di tali parametri sono formulate in termini tutt'altro che assertivi e generici e sono suffragate dal richiamo alla giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 223 del 2012 e n. 1 del 1978) che ha approfondito il rapporto tra l'autonomia e l'indipendenza della magistratura e la disciplina del trattamento retributivo dei magistrati.

Norme citate

  • legge-Art. 1, comma 489

Rilevanza della questione incidentale - Denuncia di norme costituenti il presupposto dei provvedimenti impugnati nel giudizio a quo - Necessaria applicazione di esse per la decisione del ricorso - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di rilevanza, della questione di legittimità costituzionale degli artt. 23-ter del d.l. n. 201 del 2011 (conv., con modif., nella legge n. 214 del 2011) e 13, comma 1, del d.l. n. 66 del 2014 (conv., con modif., nella legge n. 89 del 2014). Sussiste la pregiudizialità della questione, poiché - in base agli antecedenti di fatto ripercorsi dal rimettente - il "tetto retributivo" previsto dalle norme censurate è presupposto dei provvedimenti impugnati nel giudizio a quo, con conseguente necessità di applicarle per decidere il ricorso. ( Precedente citato: sentenza n. 203 del 2016 ).

Norme citate

  • decreto-legge-Art. 23 TER
  • legge-Art.
  • decreto-legge-Art. 13, comma 1
  • legge-Art.

Prospettazione della questione incidentale - Motivazione sulla non manifesta infondatezza - Argomentazione autonoma, avvalorata dal richiamo alla pertinente giurisprudenza costituzionale - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per motivazione lacunosa sulla non manifesta infondatezza - della questione di legittimità costituzionale degli artt. 23-ter del d.l. n. 201 del 2011 (conv., con modif., nella legge n. 214 del 2011) e 13, comma 1, del d.l. n. 66 del 2014 (conv., con modif., nella legge n. 89 del 2014), sollevate in riferimento agli artt. 100, 101, 104 e 108 Cost. Le censure del rimettente sono avvalorate dal richiamo alla pertinente giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 223 del 2012 e n. 1 del 1978) e illustrate da argomenti che non possono definirsi insufficienti o apodittici.

Norme citate

  • decreto-legge-Art. 23 TER
  • legge-Art.
  • decreto-legge-Art. 13, comma 1
  • legge-Art.

Impiego pubblico - Limitatezza delle risorse disponibili nel settore - Conseguente obbligo di scelte legislative coerenti, preordinate a bilanciare i molteplici valori costituzionali coinvolti - Facoltà del legislatore di fissare un limite massimo alle retribuzioni e al cumulo tra retribuzioni e pensioni - Sussistenza - Condizioni.

Il limite delle risorse disponibili, immanente al settore pubblico, vincola il legislatore a scelte coerenti, preordinate a bilanciare molteplici valori di rango costituzionale, come la parità di trattamento (art. 3 Cost.), il diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro svolto e comunque idonea a garantire un'esistenza libera e dignitosa (art. 36, primo comma, Cost.), il diritto a un'adeguata tutela previdenziale (art. 38, secondo comma, Cost.), il buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.). In tale prospettiva, non è precluso al legislatore dettare un limite massimo alle retribuzioni e al cumulo tra retribuzioni e pensioni, a condizione che la scelta, volta a bilanciare i diversi valori coinvolti, non sia manifestamente irragionevole, e rispetti requisiti rigorosi che salvaguardino l'idoneità del limite fissato a garantire un adeguato e proporzionato contemperamento degli interessi contrapposti, atteso che il fine prioritario della razionalizzazione della spesa deve tener conto delle risorse concretamente disponibili senza svilire il lavoro prestato da chi esprime professionalità elevate. ( Precedente citato: sentenza n. 241 del 2016, sull'interferenza del cumulo tra pensioni e retribuzioni con molteplici valori di rango costituzionale - come il diritto al lavoro, il diritto a una prestazione previdenziale proporzionata all'effettivo stato di bisogno, la solidarietà intergenerazionale nel mercato del lavoro, rispettivamente tutelati dagli artt. 4, 38, secondo comma, e 2 Cost. - in una prospettiva volta a garantirne un equo ed effettivo accesso alle opportunità di occupazione ).

Impiego pubblico - Retribuzioni del settore pubblico - Fissazione di un limite massimo (c.d. "tetto retributivo"), pari alla retribuzione lorda del Primo Presidente della Corte di cassazione - Denunciata violazione dei principi di ragionevolezza, di proporzionalità della retribuzione, del diritto al lavoro e dell'autonomia e indipendenza della magistratura - Insussistenza dei vizi prospettati - Non fondatezza delle questioni.

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal TAR Lazio in riferimento agli artt. 3, 4, 36, 38, 100, 101, 104 e 108 Cost. - dell'art. 23-ter del d.l. n. 201 del 2011 (conv., con modif., nella legge n. 214 del 2011) e dell'art. 13, comma 1, del d.l. n. 66 del 2014 (conv., con modif., nella legge n. 89 del 2014), che impongono alle retribuzioni del settore pubblico un limite massimo commisurato alla retribuzione lorda del Primo Presidente della Corte di cassazione (attualmente pari a 240.000 euro annui). La disciplina censurata - iscrivendosi in un contesto di risorse limitate, che devono essere ripartite in maniera congrua e trasparente - trascende la finalità di conseguire risparmi immediati e persegue finalità di contenimento della spesa nel lungo periodo (con risparmi certi, pur se quantificabili solo "a consuntivo") nonché di razionalizzazione dell'intero comparto pubblico, in una prospettiva di garanzia degli altri interessi generali coinvolti, ponendo anche rimedio alle differenziazioni fra i trattamenti retributivi delle figure di vertice dell'amministrazione e concorrendo agli obiettivi di più ampio spettro volti a rendere trasparente la gestione delle risorse pubbliche. La valenza generale del "tetto retributivo" - suscettibile di imporsi a tutti gli apparati amministrativi - esclude che esso interferisca indebitamente con l'autonomia e l'indipendenza della magistratura (costituzionalmente presidiate anche per quel che attiene agli aspetti retributivi). La commisurazione del "tetto" alla retribuzione (e dunque alle funzioni) di una carica di rilievo e prestigio indiscussi - qual è il Primo Presidente della Cassazione - non risulta inadeguata e tale da violare il diritto al lavoro o svilire l'apporto professionale delle figure più qualificate, garantendo invece che il nesso tra retribuzione e quantità e qualità del lavoro svolto sia salvaguardato anche con riguardo alle prestazioni più elevate. ( Precedenti citati: sentenza n. 153 del 2015, sulla estensibilità del limite retributivo alle autonomie territoriali; sentenze n. 178 del 2015 e n. 310 del 2013, sulle misure aventi valenza generale; sentenze n. 223 del 2012 e n. 1 del 1978, sul rapporto fra trattamento retributivo e autonomia e indipendenza dei magistrati ).

Norme citate

  • decreto-legge-Art. 23 TER
  • legge-Art.
  • decreto-legge-Art. 13, comma 1
  • legge-Art.

Impiego pubblico - Cumulo tra retribuzioni e pensioni a carico delle finanze pubbliche - Fissazione di un limite massimo di 240.000 euro annui - Denunciata violazione dei principi di ragionevolezza, di proporzionalità della retribuzione e della pensione, di buon andamento dell'amministrazione, nonché del diritto al lavoro e dell'autonomia e indipendenza della magistratura - Insussistenza dei vizi prospettati - Non fondatezza delle questioni.

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal TAR Lazio in riferimento agli artt. 3, 4, 36, 38, 95, 97, 100, 101, 104 e 108 Cost. - dell'art. 1, comma 489, della legge n. 147 del 2013, il quale vieta alle amministrazioni e agli enti pubblici di erogare, a beneficio di soggetti già titolari di trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche, trattamenti economici onnicomprensivi che, sommati al trattamento pensionistico, superino il limite di 240.000 euro annui. Il carattere limitato delle risorse pubbliche giustifica la necessità di una predeterminazione complessiva (modellata su un parametro prevedibile e certo) di quelle impiegabili dall'amministrazione a titolo di retribuzioni e pensioni, e non consente una considerazione parziale della retribuzione e del trattamento pensionistico. Inquadrata in tale contesto, la norma censurata, ancorata a una cifra predeterminata corrispondente all'attuale retribuzione del Primo Presidente della Corte di cassazione, attua un contemperamento non irragionevole dei principi costituzionali - dei quali il legislatore è chiamato a garantire una tutela sistemica, non frazionata - e non sacrifica in maniera indebita il diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, né compromette in misura arbitraria e sproporzionata il diritto al lavoro del pensionato, libero di esplicarsi nelle forme più convenienti. Neppure può ritenersi - stante la sua portata generale - che l'assetto prefigurato dal legislatore pregiudichi l'autonomia e l'indipendenza della magistratura, o che ingeneri di per sé arbitrarie discriminazioni tra i consiglieri di Stato e della Corte dei conti di nomina governativa e i consiglieri per concorso. Nulla esclude che il legislatore prefiguri soluzioni diverse e moduli in senso più duttile il cumulo tra pensioni e retribuzioni, anche in rapporto alle mutevoli esigenze di riassetto complessivo della spesa.

Norme citate

  • legge-Art. 1, comma 489

Thema decidendum - Eccezioni e profili di censura proposti dalle parti costituite nel giudizio incidentale - Censure estranee ai contenuti dell'ordinanza di rimessione e alla controversia oggetto del giudizio a quo - Esclusione del loro esame.

I profili di irragionevolezza della disciplina della rivalsa dello Stato nei confronti dei magistrati, denunciati dalle parti costituite nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 489, della legge n. 147 del 2013, esulano dal thema decidendum delimitato dalle ordinanze di rimessione e sono peraltro estranei all'oggetto dei giudizi quibus, che non riguarda la responsabilità civile dei giudici ricorrenti.

Norme citate

  • legge-Art. 1, comma 489