Pronuncia 124/2017
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: Giorgio LATTANZI; Giudici : Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)», promossi dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio con sette ordinanze del 17 aprile 2015, quattro del 21 aprile 2015, sette del 7 aprile 2016, una dell'8 aprile 2016, una del 6 aprile 2016, rispettivamente iscritte ai nn. da 220 a 230 del registro ordinanze 2015 e ai nn. da 172 a 180 del registro ordinanze 2016, e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 2015 e nn. 39 e 43, prima serie speciale, dell'anno 2016, e nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dell'art. 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, promosso dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio con ordinanza del 21 luglio 2016, iscritta al n. 211 del registro ordinanze 2016 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 2016; Visti gli atti di costituzione di S. B., di R. V., di G. Z., di M. C., di S. D.V., di P. V., di L. P., di C. G., di F. M. ed altri, di F. D.I. ed altri, di D. C., di M. M., di M. Z., di A. P., di V. S., di E. T., di P. L.R., di C. B. ed altri, di F. I., dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nonché gli atti di intervento di C. B. ed altri e del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 22 marzo 2017 il Giudice relatore Silvana Sciarra; uditi gli avvocati Federico Sorrentino per F. M. ed altri, F. D.I. ed altri e D. C., Massimo Luciani per M. M., M. Z., A. P., V. S., E. T., P. L.R., C. B. ed altri, Mario Sanino e Paola Salvatore per S. B., R. V., G. Z., M. C., S. D.V., P. V., L. P. e C. G., Federico Tedeschini e Gianmaria Covino per F. I., Flavia Incletolli per l'INPS e l'avvocato dello Stato Gianni De Bellis per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, 1) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dell'art. 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, in riferimento agli artt. 3, 4, 36, 38, 100, 101, 104 e 108 della Costituzione, con l'ordinanza iscritta al n. 211 del registro ordinanze 2016; 2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)», sollevate dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, in riferimento agli artt. 3, 4, 36, 38, 95, 97, 100, 101, 104 e 108 Cost., con le ordinanze iscritte ai numeri da 220 a 230 del registro ordinanze 2015 e ai numeri da 172 a 180 del registro ordinanze 2016. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 marzo 2017. F.to: Giorgio LATTANZI, Presidente Silvana SCIARRA, Redattore Roberto MILANA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 26 maggio 2017. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA
Relatore: Silvana Sciarra
Data deposito:
Tipologia: S
Presidente: LATTANZI
Massime
Rilevanza della questione incidentale - Controllo della Corte costituzionale - Non implausibilità della premessa interpretativa del rimettente - Sufficienza ai fini dell'ammissibilità - Rigetto di eccezione preliminare.
Norme citate
- legge-Art. 1, comma 489
Rilevanza della questione incidentale - Utilità concreta nei giudizi a quibus della richiesta declaratoria di incostituzionalità - Sussistenza - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Norme citate
- legge-Art. 1, comma 489
Prospettazione della questione incidentale - Individuazione del petitum - Richiesta di pronuncia meramente caducatoria, anziché manipolativa - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Norme citate
- legge-Art. 1, comma 489
Prospettazione della questione incidentale - Motivazione sulla non manifesta infondatezza - Argomentazioni non assertive né generiche, avvalorate dal richiamo alla pertinente giurisprudenza costituzionale - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Norme citate
- legge-Art. 1, comma 489
Parametri costituzionali
Rilevanza della questione incidentale - Denuncia di norme costituenti il presupposto dei provvedimenti impugnati nel giudizio a quo - Necessaria applicazione di esse per la decisione del ricorso - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Norme citate
- decreto-legge-Art. 23 TER
- legge-Art.
- decreto-legge-Art. 13, comma 1
- legge-Art.
Prospettazione della questione incidentale - Motivazione sulla non manifesta infondatezza - Argomentazione autonoma, avvalorata dal richiamo alla pertinente giurisprudenza costituzionale - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Norme citate
- decreto-legge-Art. 23 TER
- legge-Art.
- decreto-legge-Art. 13, comma 1
- legge-Art.
Parametri costituzionali
Impiego pubblico - Limitatezza delle risorse disponibili nel settore - Conseguente obbligo di scelte legislative coerenti, preordinate a bilanciare i molteplici valori costituzionali coinvolti - Facoltà del legislatore di fissare un limite massimo alle retribuzioni e al cumulo tra retribuzioni e pensioni - Sussistenza - Condizioni.
Impiego pubblico - Retribuzioni del settore pubblico - Fissazione di un limite massimo (c.d. "tetto retributivo"), pari alla retribuzione lorda del Primo Presidente della Corte di cassazione - Denunciata violazione dei principi di ragionevolezza, di proporzionalità della retribuzione, del diritto al lavoro e dell'autonomia e indipendenza della magistratura - Insussistenza dei vizi prospettati - Non fondatezza delle questioni.
Norme citate
- decreto-legge-Art. 23 TER
- legge-Art.
- decreto-legge-Art. 13, comma 1
- legge-Art.
Impiego pubblico - Cumulo tra retribuzioni e pensioni a carico delle finanze pubbliche - Fissazione di un limite massimo di 240.000 euro annui - Denunciata violazione dei principi di ragionevolezza, di proporzionalità della retribuzione e della pensione, di buon andamento dell'amministrazione, nonché del diritto al lavoro e dell'autonomia e indipendenza della magistratura - Insussistenza dei vizi prospettati - Non fondatezza delle questioni.
Norme citate
- legge-Art. 1, comma 489
Thema decidendum - Eccezioni e profili di censura proposti dalle parti costituite nel giudizio incidentale - Censure estranee ai contenuti dell'ordinanza di rimessione e alla controversia oggetto del giudizio a quo - Esclusione del loro esame.
Norme citate
- legge-Art. 1, comma 489