Pronuncia 33/2019
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: Giorgio LATTANZI; Giudici : Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 14, commi 26, 27, 28, 28-bis, 29, 30 e 31, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122, anche come modificato dall'art. 19, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 135, e dell'art. 1, commi 110 e 111, della legge della Regione Campania 7 agosto 2014, n. 16, recante «Interventi di rilancio e sviluppo dell'economia regionale nonché di carattere ordinamentale e organizzativo (collegato alla legge di stabilità regionale 2014)», promosso dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione prima ter, nel procedimento vertente tra il Comune di Liveri e altri e il Ministero dell'interno e altri, con ordinanza del 20 gennaio 2017, iscritta al n. 65 del registro ordinanze 2017 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell'anno 2017. Visti l'atto di costituzione del Comune di Liveri e altri, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica dell'8 gennaio 2019 il Giudice relatore Luca Antonini; uditi l'avvocato Aldo Sandulli per il Comune di Liveri e l'avvocato dello Stato Massimo Salvatorelli per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall'art. 19, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 135, nella parte in cui non prevede la possibilità, in un contesto di Comuni obbligati e non, di dimostrare, al fine di ottenere l'esonero dall'obbligo, che a causa della particolare collocazione geografica e dei caratteri demografici e socio ambientali, del Comune obbligato, non sono realizzabili, con le forme associative imposte, economie di scala e/o miglioramenti, in termini di efficacia ed efficienza, nell'erogazione dei beni pubblici alle popolazioni di riferimento; 2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 110 e 111, della legge della Regione Campania 7 agosto 2014, n. 16 recante «Interventi di rilancio e sviluppo dell'economia regionale nonché di carattere ordinamentale e organizzativo (collegato alla legge di stabilità regionale 2014)»; 3) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14, commi 26 e 27, del d.l. n. 78 del 2010, come convertito e successivamente modificato dall'art. 19, comma 1, del d.l. n. 95 del 2012, come convertito, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 5, 77, secondo comma, 95, 97, 114, 117, primo comma - in relazione all'art. 3 della Carta europea dell'autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985, ratificata e resa esecutiva con legge 30 dicembre 1989, n. 439 - e sesto comma, 118, 119 e 133, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con l'ordinanza indicata in epigrafe; 4) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, commi 28, 28-bis, 29, 30 e 31, del d.l. n. 78 del 2010, come convertito e successivamente modificato dall'art. 19, comma 1, del d.l. n. 95 del 2012, come convertito, sollevata, in riferimento all'art. 117, sesto comma, Cost., dal TAR Lazio, con l'ordinanza indicata in epigrafe; 5) dichiara non fondate le altre questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14, commi 28, 28-bis, 29, 30 e 31, del d.l. n. 78 del 2010, come convertito e successivamente modificato dall'art. 19, comma 1, del d.l. n. 95 del 2012, come convertito, sollevate, in riferimento all'art. 77, secondo comma, Cost., e in riferimento all'art. 95 Cost., dal TAR Lazio, con l'ordinanza indicata in epigrafe; 6) dichiara non fondate le ulteriori questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14, commi 28-bis, 29, 30 e 31, del d.l. n. 78 del 2010, come convertito e successivamente modificato dall'art. 19, comma 1, del d.l. n. 95 del 2012, come convertito, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 5, 97, 114, 117, primo comma - in relazione all'art. 3 della Carta europea dell'autonomia locale - e 118 Cost., dal TAR Lazio, con l'ordinanza indicata in epigrafe; 7) dichiara non fondate le residue questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14, commi 28, 28-bis, 29, 30 e 31, del d.l. n. 78 del 2010, come convertito e successivamente modificato dall'art. 19, comma 1, del d.l. n. 95 del 2012, come convertito, sollevate, in riferimento agli artt. 114, 119 e 133, secondo comma, Cost., dal TAR Lazio, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 2019. F.to: Giorgio LATTANZI, Presidente Luca ANTONINI, Redattore Roberto MILANA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 4 marzo 2019. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA
Relatore: Luca Antonini
Data deposito:
Tipologia: S
Presidente: LATTANZI
Massime
Prospettazione della questione incidentale - Ravvisata pregiudizialità tra le questioni sollevate e la decisione del merito - Motivazione plausibile del rimettente - Rilevanza delle questioni.
Norme citate
- decreto-legge-Art. 14, comma 28
- decreto-legge-Art. 14, comma 29
- decreto-legge-Art. 14, comma 30
- decreto-legge-Art. 14, comma 31
- legge-Art.
- decreto-legge-Art. 14, comma 28
- decreto-legge-Art. 19, comma 1
- legge-Art.
- legge della Regione Campania-Art. 1, comma 110
- legge della Regione Campania-Art. 1, comma 111
Parametri costituzionali
Comuni, Province e Città metropolitane - Comuni - Elenco delle funzioni fondamentali - Obbligo del relativo esercizio - Denunciata violazione dei principi di buon andamento, differenziazione e tutela delle autonomie locali - Difetto di motivazione sulla rilevanza - Inammissibilità delle questioni.
Norme citate
- decreto-legge-Art. 14, comma 26
- decreto-legge-Art. 14, comma 27
- legge-Art.
- decreto-legge-Art. 19, comma 1
- legge-Art.
Parametri costituzionali
Comuni, Province e Città metropolitane - Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti (o a 3.000, se montani) - Funzioni fondamentali - Obbligo dell'esercizio in forma associata - Denunciata compressione della potestà regolamentare dei Comuni in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite - Carenza di motivazione sulla non manifesta infondatezza - Inammissibilità della questione.
Norme citate
- decreto-legge-Art. 14, comma 28
- decreto-legge-Art. 14, comma 29
- decreto-legge-Art. 14, comma 30
- decreto-legge-Art. 14, comma 31
- legge-Art.
- decreto-legge-Art. 14, comma 28
- decreto-legge-Art. 19, comma 1
- legge-Art.
Parametri costituzionali
Thema decidendum - Ricognizione dell'oggetto del giudizio incidentale - Modificazioni delle disposizioni censurate - Omesso richiamo nel dispositivo dell'ordinanza di rimessione - Riferibilità, in base al suo contenuto, alle disposizioni applicabili nel giudizio a quo, come sostituite o modificate.
Norme citate
- decreto-legge-Art. 14, comma 26
- decreto-legge-Art. 14, comma 27
- decreto-legge-Art. 14, comma 28
- decreto-legge-Art. 14, comma 29
- decreto-legge-Art. 14, comma 30
- decreto-legge-Art. 14, comma 31
- legge-Art.
- decreto-legge-Art. 14, comma 28
- decreto-legge-Art. 19, comma 1
- legge-Art.
Comuni, Province e Città metropolitane - Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti (o a 3.000 se montani) - Funzioni fondamentali - Obbligo, mediante decreto-legge, dell'esercizio in forma associata - Denunciata carenza dei presupposti di necessità e di urgenza per l'adozione del decreto-legge - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Norme citate
- decreto-legge-Art. 14, comma 28
- decreto-legge-Art. 14, comma 29
- decreto-legge-Art. 14, comma 30
- decreto-legge-Art. 14, comma 31
- legge-Art.
- decreto-legge-Art. 14, comma 28
- decreto-legge-Art. 19, comma 1
- legge-Art.
Parametri costituzionali
Comuni, Province e Città metropolitane - Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti (o a 3.000 se montani) - Funzioni fondamentali - Obbligo dell'esercizio in forma associata - Denunciato vulnus del principio di responsabilità politica degli organi democraticamente eletti - Inconferenza del parametro - Non fondatezza della questione.
Norme citate
- decreto-legge-Art. 14, comma 28
- decreto-legge-Art. 14, comma 29
- decreto-legge-Art. 14, comma 30
- decreto-legge-Art. 14, comma 31
- legge-Art.
- decreto-legge-Art. 14, comma 28
- decreto-legge-Art. 19, comma 1
- legge-Art.
Parametri costituzionali
Comuni, Province e Città metropolitane - Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti (o a 3.000 se montani) - Funzioni fondamentali - Obbligo dell'esercizio in forma associata - Denunciata violazione dei principi di buon andamento, differenziazione e tutela delle autonomie locali - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Norme citate
- decreto-legge-Art. 14, comma 28
- decreto-legge-Art. 14, comma 29
- decreto-legge-Art. 14, comma 30
- decreto-legge-Art. 14, comma 31
- legge-Art.
- decreto-legge-Art. 19, comma 1
- legge-Art.
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 3
- Costituzione-Art. 5
- Costituzione-Art. 97
- Costituzione-Art. 114
- Costituzione-Art. 117
- Costituzione-Art. 118
- Carta europea dell'autonomia locale-Art. 3
Comuni, Province e Città metropolitane - Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti (o a 3.000 se montani) - Funzioni fondamentali - Esercizio in forma associata - Contesto di Comuni obbligati e non - Obbligo generalizzato, anche quando non idoneo a realizzare, mantenendo un adeguato livello di servizi, i risparmi di spesa attesi - Violazione dei principi autonomistico, di buon andamento, di differenziazione e adeguatezza - Illegittimità costituzionale in parte qua.
Norme citate
- decreto-legge-Art. 14, comma 28
- legge-Art.
- decreto-legge-Art. 19, comma 1
- legge-Art.
Parametri costituzionali
Thema decidendum - Accoglimento della questione di legittimità costituzionale in riferimento ad alcuni dei parametri evocati - Assorbimento dell'ulteriore censura.
Norme citate
- decreto-legge-Art. 14, comma 28
- legge-Art.
- legge-Art.
- decreto-legge-Art. 19, comma 1
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 117
- Carta europea dell'autonomia locale-Art. 3
Comuni, Province e Città metropolitane - Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti (o a 3.000 se montani) - Funzioni fondamentali - Obbligo dell'esercizio in forma associata - Denunciata violazione dell'autonomia organizzativa e finanziaria degli enti locali, nonché della disciplina costituzionale relativa all'istituzione di nuovi Comuni - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Norme citate
- decreto-legge-Art. 14, comma 28
- decreto-legge-Art. 14, comma 29
- decreto-legge-Art. 14, comma 30
- decreto-legge-Art. 14, comma 31
- legge-Art.
- decreto-legge-Art. 14, comma 28
- decreto-legge-Art. 19, comma 1
- legge-Art.