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Pronuncia 33/2019

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Giorgio LATTANZI; Giudici : Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 14, commi 26, 27, 28, 28-bis, 29, 30 e 31, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122, anche come modificato dall'art. 19, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 135, e dell'art. 1, commi 110 e 111, della legge della Regione Campania 7 agosto 2014, n. 16, recante «Interventi di rilancio e sviluppo dell'economia regionale nonché di carattere ordinamentale e organizzativo (collegato alla legge di stabilità regionale 2014)», promosso dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione prima ter, nel procedimento vertente tra il Comune di Liveri e altri e il Ministero dell'interno e altri, con ordinanza del 20 gennaio 2017, iscritta al n. 65 del registro ordinanze 2017 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell'anno 2017. Visti l'atto di costituzione del Comune di Liveri e altri, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica dell'8 gennaio 2019 il Giudice relatore Luca Antonini; uditi l'avvocato Aldo Sandulli per il Comune di Liveri e l'avvocato dello Stato Massimo Salvatorelli per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall'art. 19, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 135, nella parte in cui non prevede la possibilità, in un contesto di Comuni obbligati e non, di dimostrare, al fine di ottenere l'esonero dall'obbligo, che a causa della particolare collocazione geografica e dei caratteri demografici e socio ambientali, del Comune obbligato, non sono realizzabili, con le forme associative imposte, economie di scala e/o miglioramenti, in termini di efficacia ed efficienza, nell'erogazione dei beni pubblici alle popolazioni di riferimento; 2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 110 e 111, della legge della Regione Campania 7 agosto 2014, n. 16 recante «Interventi di rilancio e sviluppo dell'economia regionale nonché di carattere ordinamentale e organizzativo (collegato alla legge di stabilità regionale 2014)»; 3) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14, commi 26 e 27, del d.l. n. 78 del 2010, come convertito e successivamente modificato dall'art. 19, comma 1, del d.l. n. 95 del 2012, come convertito, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 5, 77, secondo comma, 95, 97, 114, 117, primo comma - in relazione all'art. 3 della Carta europea dell'autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985, ratificata e resa esecutiva con legge 30 dicembre 1989, n. 439 - e sesto comma, 118, 119 e 133, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con l'ordinanza indicata in epigrafe; 4) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, commi 28, 28-bis, 29, 30 e 31, del d.l. n. 78 del 2010, come convertito e successivamente modificato dall'art. 19, comma 1, del d.l. n. 95 del 2012, come convertito, sollevata, in riferimento all'art. 117, sesto comma, Cost., dal TAR Lazio, con l'ordinanza indicata in epigrafe; 5) dichiara non fondate le altre questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14, commi 28, 28-bis, 29, 30 e 31, del d.l. n. 78 del 2010, come convertito e successivamente modificato dall'art. 19, comma 1, del d.l. n. 95 del 2012, come convertito, sollevate, in riferimento all'art. 77, secondo comma, Cost., e in riferimento all'art. 95 Cost., dal TAR Lazio, con l'ordinanza indicata in epigrafe; 6) dichiara non fondate le ulteriori questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14, commi 28-bis, 29, 30 e 31, del d.l. n. 78 del 2010, come convertito e successivamente modificato dall'art. 19, comma 1, del d.l. n. 95 del 2012, come convertito, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 5, 97, 114, 117, primo comma - in relazione all'art. 3 della Carta europea dell'autonomia locale - e 118 Cost., dal TAR Lazio, con l'ordinanza indicata in epigrafe; 7) dichiara non fondate le residue questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14, commi 28, 28-bis, 29, 30 e 31, del d.l. n. 78 del 2010, come convertito e successivamente modificato dall'art. 19, comma 1, del d.l. n. 95 del 2012, come convertito, sollevate, in riferimento agli artt. 114, 119 e 133, secondo comma, Cost., dal TAR Lazio, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 2019. F.to: Giorgio LATTANZI, Presidente Luca ANTONINI, Redattore Roberto MILANA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 4 marzo 2019. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA

Relatore: Luca Antonini

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: LATTANZI

Massime

Prospettazione della questione incidentale - Ravvisata pregiudizialità tra le questioni sollevate e la decisione del merito - Motivazione plausibile del rimettente - Rilevanza delle questioni.

Sono rilevanti le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tar Lazio, sez. prima ter , in riferimento agli artt. 3, 5, 77, secondo comma, 95, 97, 114, 117, primo comma, in relazione all'art. 3 della Carta europea dell'autonomia locale, e sesto comma, 118, 119 e 133, secondo comma, Cost. - dell'art. 14, commi 28, 28- bis , 29, 30 e 31 del d.l. n. 78 del 2010, come convertito, nonché l'art. 1, commi 110 e 111, della legge reg. Campania n. 16 del 2014, sussistendo il rapporto di pregiudizialità che il rimettente ravvisa tra tali questioni e la decisione definitiva del ricorso. L'eventuale illegittimità delle disposizioni censurate incide, infatti, sul procedimento principale, come richiesto dall'art. 23 della legge n. 87 del 1957 e costantemente confermato dalla giurisprudenza costituzionale. ( Precedenti citati: sentenze n. 67 del 2014, n. 91 del 2013, n. 236 del 2012 e n. 224 del 2012 ).

Norme citate

  • decreto-legge-Art. 14, comma 28
  • decreto-legge-Art. 14, comma 29
  • decreto-legge-Art. 14, comma 30
  • decreto-legge-Art. 14, comma 31
  • legge-Art.
  • decreto-legge-Art. 14, comma 28
  • decreto-legge-Art. 19, comma 1
  • legge-Art.
  • legge della Regione Campania-Art. 1, comma 110
  • legge della Regione Campania-Art. 1, comma 111

Comuni, Province e Città metropolitane - Comuni - Elenco delle funzioni fondamentali - Obbligo del relativo esercizio - Denunciata violazione dei principi di buon andamento, differenziazione e tutela delle autonomie locali - Difetto di motivazione sulla rilevanza - Inammissibilità delle questioni.

Sono dichiarate inammissibili - per difetto di motivazione sulla rilevanza - le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal TAR Lazio, sez. prima ter, in riferimento agli artt. 3, 5, 77, secondo comma, 95, 97, 114, 117, primo comma, in relazione all'art. 3 della Carta europea dell'autonomia locale, e sesto comma, 118, 119 e 133, secondo comma, Cost., dell'art. 14, commi 26 e 27, del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., nella legge n. 122 del 2010, e successivamente modificato dall'art. 19, comma 1, del d.l. n. 95 del 2012, conv. con modif., nella legge n. 135 del 2012, che stabiliscono l'obbligo dei Comuni di esercitare le funzioni fondamentali di cui sono titolari e provvedono alla loro elencazione. Il rimettente non indica le ragioni che depongono per l'applicabilità delle citate disposizioni e per la pregiudizialità delle questioni ai fini della risoluzione della controversia nel giudizio principale, ove l'interesse alla tutela azionata dai ricorrenti è scaturito dalla preclusione a gestire le funzioni fondamentali autonomamente, dato l'obbligo loro imposto, in quanto Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti (o a 3.000, se montani), di esercitarle in forma associata. ( Precedenti citati: sentenze n. 224 del 2018, n. 209 del 2017 e n. 119 del 2017 ).

Norme citate

  • decreto-legge-Art. 14, comma 26
  • decreto-legge-Art. 14, comma 27
  • legge-Art.
  • decreto-legge-Art. 19, comma 1
  • legge-Art.

Comuni, Province e Città metropolitane - Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti (o a 3.000, se montani) - Funzioni fondamentali - Obbligo dell'esercizio in forma associata - Denunciata compressione della potestà regolamentare dei Comuni in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite - Carenza di motivazione sulla non manifesta infondatezza - Inammissibilità della questione.

È dichiarata inammissibile - per carenza di motivazione sulla non manifesta infondatezza - la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal TAR Lazio, sez. prima ter , in riferimento all'art. 117, sesto comma, Cost., dell'art. 14, commi 28, 28- bis , 29, 30 e 31, del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., nella legge n. 122 del 2010, e successivamente modificato dall'art. 19, comma 1, del d.l. n. 95 del 2012, conv., con modif., nella legge n. 135 del 2012, che disciplina l'esercizio obbligatorio in forma associata delle funzioni fondamentali da parte dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti (o 3.000, se montani). Il rimettente non fornisce un'adeguata motivazione in relazione all'evocata compressione della potestà regolamentare dei Comuni in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite, risolvendosi i suoi argomenti nel richiamo testuale ad alcuni passaggi delle sentenze della Corte costituzionale n. 229 del 2001 e n. 129 del 2016, non riferibili, peraltro, alla potestà regolamentare dei Comuni (alla data della prima pronuncia l'art. 117, sesto comma, Cost non era nemmeno vigente, mentre nel giudizio deciso con la seconda sentenza i parametri presi in considerazione erano diversi). ( Precedenti citati: sentenze n. 240 del 2017, n. 219 del 2016, n. 120 del 2015 e n. 236 del 2011 ).

Norme citate

  • decreto-legge-Art. 14, comma 28
  • decreto-legge-Art. 14, comma 29
  • decreto-legge-Art. 14, comma 30
  • decreto-legge-Art. 14, comma 31
  • legge-Art.
  • decreto-legge-Art. 14, comma 28
  • decreto-legge-Art. 19, comma 1
  • legge-Art.

Parametri costituzionali

Thema decidendum - Ricognizione dell'oggetto del giudizio incidentale - Modificazioni delle disposizioni censurate - Omesso richiamo nel dispositivo dell'ordinanza di rimessione - Riferibilità, in base al suo contenuto, alle disposizioni applicabili nel giudizio a quo, come sostituite o modificate.

Benché il dispositivo dell'ordinanza di rimessione faccia riferimento all'art. 14, commi da 26 a 31, del d.l. n. 78 del 2010, come convertito, senza richiamare le successive modificazioni che alcune disposizioni hanno subito, si può comunque ritenere che il rimettente abbia preso in considerazione il contenuto normativo delle disposizioni censurate come effettivamente applicabili alla fattispecie sottoposta al suo esame e sulla cui base è stata adottata la circolare impugnata. Va considerato, infatti, che il contenuto dell'ordinanza, riportando il testo delle disposizioni censurate, fa riferimento a quelle risultanti dalle modifiche e sostituzioni apportate dall'art. 19, comma 1, del d.l. n. 95 del 2012, come convertito. L'oggetto del giudizio costituzionale deve essere individuato interpretando il dispositivo dell'ordinanza di rimessione con la sua motivazione. ( Precedente citato: sentenza n. 203 del 2016 ).

Norme citate

  • decreto-legge-Art. 14, comma 26
  • decreto-legge-Art. 14, comma 27
  • decreto-legge-Art. 14, comma 28
  • decreto-legge-Art. 14, comma 29
  • decreto-legge-Art. 14, comma 30
  • decreto-legge-Art. 14, comma 31
  • legge-Art.
  • decreto-legge-Art. 14, comma 28
  • decreto-legge-Art. 19, comma 1
  • legge-Art.

Comuni, Province e Città metropolitane - Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti (o a 3.000 se montani) - Funzioni fondamentali - Obbligo, mediante decreto-legge, dell'esercizio in forma associata - Denunciata carenza dei presupposti di necessità e di urgenza per l'adozione del decreto-legge - Insussistenza - Non fondatezza della questione.

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal TAR Lazio, sez. prima ter , in riferimento all'art. 77, secondo comma, Cost. dell'art. 14, commi 28, 28- bis , 29, 30 e 31, del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., nella legge n. 122 del 2010, e successivamente modificato dall'art. 19, comma 1, del d.l. n. 95 del 2012, conv., con modif., nella legge n. 135 del 2012, che disciplina l'esercizio obbligatorio in forma associata delle funzioni fondamentali da parte dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti (o 3.000, se montani). Non sussiste l'evidente mancanza dei presupposti di necessità e di urgenza di entrambi i decreti-legge indicati, non potendosi affermare insussistente, nel contesto economico-finanziario del 2010/2012, una situazione di fatto comportante l'urgenza di introdurre norme volte a razionalizzare l'esercizio delle funzioni da parte dei Comuni fino a 5.000 abitanti (circa il 70 % del totale). Né appare decisiva la mancanza della quantificazione dei risparmi attesi, sia per la difficoltà di operare, a priori, precise quantificazioni derivanti da un fenomeno organizzativo complesso, sia perché detta mancanza non smentisce la probabilità che dalla gestione associata derivi una maggiore efficienza dell'azione degli enti locali interessati. Appare, inoltre, fisiologico e non incompatibile con i presupposti della necessità e urgenza che il decreto-legge - pur prevedendo obblighi immediatamente efficaci nei confronti degli enti coinvolti - articoli alcuni passaggi procedurali e preveda per determinati aspetti un risultato differito; né tali differimenti possono costituire, di per sé, elemento dimostrativo della evidente assenza, ab origine, dei requisiti. Infine, le disposizioni censurate hanno introdotto riforme dalla portata innovativa solo parziale, strutturando in maniera più stringente una disciplina della gestione associata già presente nell'ordinamento degli enti locali, non recando, pertanto, una trasformazione, tramite decreto-legge, dell'intera disciplina ordinamentale di un ente locale territoriale, incompatibile con il dettato costituzionale. ( Precedenti citati: sentenze n. 5 del 2018, n. 170 del 2017, n. 160 del 2016, n. 22 del 2014 e n. 220 del 2013 ). Il sindacato sui presupposti di necessità e urgenza di cui all'art. 77 Cost. rimane circoscritto alla evidente mancanza di tali presupposti o alla manifesta irragionevolezza o arbitrarietà della relativa valutazione, sulla base di una pluralità di indici intrinseci ed estrinseci. ( Precedenti citati: sentenze n. 5 del 2018 e n. 170 del 2017 ).

Norme citate

  • decreto-legge-Art. 14, comma 28
  • decreto-legge-Art. 14, comma 29
  • decreto-legge-Art. 14, comma 30
  • decreto-legge-Art. 14, comma 31
  • legge-Art.
  • decreto-legge-Art. 14, comma 28
  • decreto-legge-Art. 19, comma 1
  • legge-Art.

Parametri costituzionali

Comuni, Province e Città metropolitane - Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti (o a 3.000 se montani) - Funzioni fondamentali - Obbligo dell'esercizio in forma associata - Denunciato vulnus del principio di responsabilità politica degli organi democraticamente eletti - Inconferenza del parametro - Non fondatezza della questione.

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal TAR Lazio, sez. prima ter , in riferimento all'art. 95 Cost., dell'art. 14, commi 28, 28- bis , 29, 30 e 31, del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., nella legge n. 122 del 2010, e successivamente modificato dall'art. 19, comma 1, del d.l. n. 95 del 2012, conv., con modif., nella legge n. 135 del 2012, che disciplina l'esercizio obbligatorio in forma associata delle funzioni fondamentali da parte dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti (o 3.000, se montani). Il riferimento al parametro di cui all'art. 95 Cost. appare non conferente, attesa la sua riferibilità solo all'indirizzo politico del Governo; in ogni caso, se è indubbio che l'autonomia degli enti locali territoriali vada in primo luogo intesa quale potere di indirizzo politico-amministrativo, tuttavia nell'ordinamento già da tempo sono previsti gli istituti della unione di Comuni e della convenzione, forme associative che risultano una proiezione degli enti stessi, rappresentative di questi ultimi, i quali rimangono capaci di tradurre il proprio indirizzo politico in una reale azione di influenza sull'esercizio in forma associata delle funzioni. ( Precedenti citati: sentenze n. 160 del 2016, sentenze n. 456 del 2005, n. 244 del 2005, n. 229 del 2001 e n. 77 del 1987 ).

Norme citate

  • decreto-legge-Art. 14, comma 28
  • decreto-legge-Art. 14, comma 29
  • decreto-legge-Art. 14, comma 30
  • decreto-legge-Art. 14, comma 31
  • legge-Art.
  • decreto-legge-Art. 14, comma 28
  • decreto-legge-Art. 19, comma 1
  • legge-Art.

Parametri costituzionali

Comuni, Province e Città metropolitane - Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti (o a 3.000 se montani) - Funzioni fondamentali - Obbligo dell'esercizio in forma associata - Denunciata violazione dei principi di buon andamento, differenziazione e tutela delle autonomie locali - Insussistenza - Non fondatezza della questione.

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal TAR Lazio, sez. prima ter , in riferimento agli artt. 3, 5, 97 , 114, 117, primo comma, in relazione all'art. 3 della Carta europea dell'autonomia locale, e 118 Cost., dell'art. 14, commi 28- bis , 29, 30 e 31, del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., nella legge n. 122 del 2010, e successivamente modificato dall'art. 19, comma 1, del d.l. n. 95 del 2012, conv., con modif., nella legge n. 135 del 2012, che disciplina l'esercizio obbligatorio in forma associata delle funzioni fondamentali da parte dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti (o 3.000, se montani). La disciplina censurata lascia all'autonomia degli enti locali l'alternativa tra gli istituti della convenzione e dell'unione di Comuni - comportante una più stretta integrazione quale conseguenza del conferimento delle funzioni e delle connesse risorse finanziarie - consentendo agli enti stessi di modulare il rispetto della norma con valutazioni proprie dell'indirizzo politico, salvo l'intervento, rientrante nella potestà statale concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica, finalizzato a limitare l'autonomia comunale dell'ente che individuato il modello convenzionale non ne dimostri l'efficacia, e sia pertanto obbligato a utilizzare il modello dell'unione. ( Precedenti citati: sentenze n. 44 del 2014 e n. 22 del 2014 ).

Norme citate

  • decreto-legge-Art. 14, comma 28
  • decreto-legge-Art. 14, comma 29
  • decreto-legge-Art. 14, comma 30
  • decreto-legge-Art. 14, comma 31
  • legge-Art.
  • decreto-legge-Art. 19, comma 1
  • legge-Art.

Comuni, Province e Città metropolitane - Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti (o a 3.000 se montani) - Funzioni fondamentali - Esercizio in forma associata - Contesto di Comuni obbligati e non - Obbligo generalizzato, anche quando non idoneo a realizzare, mantenendo un adeguato livello di servizi, i risparmi di spesa attesi - Violazione dei principi autonomistico, di buon andamento, di differenziazione e adeguatezza - Illegittimità costituzionale in parte qua.

È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 3 Cost., nel combinato disposto con gli artt. 5, 97 e 118 Cost. - l'art. 14, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif., nella legge n. 122 del 2010, come modificato dall'art. 19, comma 1, del d.l. n. 95 del 2012, conv., con modif., nella legge n. 135 del 2012, nella parte in cui non prevede la possibilità, in un contesto di Comuni obbligati e non, di dimostrare - al fine di ottenere l'esonero dall'obbligo dell'esercizio obbligatorio in forma associata delle funzioni fondamentali per i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti (o a 3.000 se montani) - che, a causa della particolare collocazione geografica e dei caratteri demografici e socio ambientali del Comune obbligato, non sono realizzabili, con le forme associative imposte, economie di scala e/o miglioramenti, in termini di efficacia ed efficienza, nell'erogazione dei beni pubblici alle popolazioni di riferimento. La previsione generalizzata dell'obbligo censurato non consente di considerare quelle situazioni in cui la convenzione o l'unione di Comuni non sono idonee a realizzare, mantenendo un adeguato livello di servizi, quei risparmi di spesa richiamati come finalità dell'intera disciplina: in tali casi, il sacrificio imposto all'autonomia comunale non è in grado di raggiungere l'obiettivo cui è diretta la normativa, la quale finisce così per imporre un sacrificio non necessario, non superando il test di proporzionalità. ( Precedenti citati: sentenze n. 137 del 2018, n. 88 del 2018, n. 17 del 2018, n. 169 del 2017, n. 10 del 2016, n. 272 del 2015, n. 156 del 2015 e n. 113 del 2011 ). Secondo la giurisprudenza costituzionale, gli interventi statali in materia di coordinamento della finanza pubblica che incidono sull'autonomia degli enti territoriali devono svolgersi secondo i canoni di proporzionalità e ragionevolezza dell'intervento normativo rispetto all'obiettivo prefissato. ( Precedente citato: sentenza n. 22 del 2014 ).

Norme citate

  • decreto-legge-Art. 14, comma 28
  • legge-Art.
  • decreto-legge-Art. 19, comma 1
  • legge-Art.

Thema decidendum - Accoglimento della questione di legittimità costituzionale in riferimento ad alcuni dei parametri evocati - Assorbimento dell'ulteriore censura.

Accolta, in parte qua , - per violazione dell'art. 3 Cost., nel combinato disposto con gli artt. 5, 97 e 118 Cost. - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., nella legge n. 122 del 2010, come modificato dall'art. 19, comma 1, del d.l. n. 95 del 2012, conv., con modif., nella legge n. 135 del 2012, resta assorbita l'ulteriore censura riferita all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 3 della Carta europea dell'autonomia locale.

Norme citate

  • decreto-legge-Art. 14, comma 28
  • legge-Art.
  • legge-Art.
  • decreto-legge-Art. 19, comma 1

Parametri costituzionali

Comuni, Province e Città metropolitane - Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti (o a 3.000 se montani) - Funzioni fondamentali - Obbligo dell'esercizio in forma associata - Denunciata violazione dell'autonomia organizzativa e finanziaria degli enti locali, nonché della disciplina costituzionale relativa all'istituzione di nuovi Comuni - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal TAR Lazio, sez. prima ter, in riferimento agli artt. 114, 119 e 133, secondo comma, Cost., dell'art. 14, commi 28, 28-bis, 29, 30 e 31, del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., nella legge n. 122 del 2010, e successivamente modificato dall'art. 19, comma 1, del d.l. n. 95 del 2012, conv., con modif., nella legge n. 135 del 2012, che disciplina l'esercizio obbligatorio in forma associata delle funzioni fondamentali da parte dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti (o 3.000, se montani). Esclusa l'esistenza di una riserva costituzionale di esercizio individuale delle funzioni fondamentali - che renderebbe illegittimi gli stessi istituti associativi degli enti locali a prescindere dalla loro obbligatorietà - la prospettazione è palesemente insostenibile, riguardando l'intervento del legislatore statale le modalità di esercizio delle funzioni fondamentali e non presentando, pertanto, alcuna attinenza con la disciplina che regola l'istituzione di nuovi Comuni o la modifica delle loro circoscrizioni, e non prevedendo la fusione dei piccoli Comuni. ( Precedente citato: sentenza n. 44 del 2014 ).

Norme citate

  • decreto-legge-Art. 14, comma 28
  • decreto-legge-Art. 14, comma 29
  • decreto-legge-Art. 14, comma 30
  • decreto-legge-Art. 14, comma 31
  • legge-Art.
  • decreto-legge-Art. 14, comma 28
  • decreto-legge-Art. 19, comma 1
  • legge-Art.