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Pronuncia 116/2020

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Marta CARTABIA; Giudici : Aldo CAROSI, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 2017, n. 96, promosso dal Tribunale amministrativo regionale per il Molise nel procedimento vertente tra l'Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed IRCCS srl e il commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario del Molise e altri, con ordinanza del 15 novembre 2018, iscritta al n. 49 del registro ordinanze 2019 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15, prima serie speciale, dell'anno 2019. Visti l'atto di costituzione dell'Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed IRCCS srl, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito il Giudice relatore Giancarlo Coraggio ai sensi del decreto della Presidente della Corte del 20 aprile 2020, punto l), lettere a) e c), in collegamento da remoto, senza discussione orale, in data 19 maggio 2020; deliberato nella camera di consiglio del 19 maggio 2020.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 34-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 2017, n. 96. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 maggio 2020. F.to: Marta CARTABIA, Presidente Giancarlo CORAGGIO, Redattore Roberto MILANA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 23 giugno 2020. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA

Relatore: Giancarlo Coraggio

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: CARTABIA

Massime

Thema decidendum - Ricognizione dei parametri - Norme CEDU - Evocazione nella motivazione dell'atto introduttivo del giudizio senza riferimento all'art. 117, primo comma, Cost. - Valore solo rafforzativo delle altre censure.

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34- bis del d.l. n. 50 del 2017, come conv., i parametri riferiti agli artt. 6 e 13 CEDU devono considerarsi solo atti a svolgere un ruolo rafforzativo delle censure. Il rimettente, infatti - benché dichiari di porli anche in relazione agli artt. 24, 103 e 113 Cost. -, li ha menzionati inequivocabilmente solo a supporto della questione riferita agli artt. 117 e 120 Cost. ( Precedenti citati: sentenze n. 236 del 2016 e n. 12 del 2016; ordinanza n. 286 del 2012 ). Per costante giurisprudenza costituzionale, le norme CEDU non sono parametri direttamente invocabili per affermare l'illegittimità costituzionale d'una disposizione dell'ordinamento nazionale, ma costituiscono norme interposte, la cui osservanza è richiesta dall'art. 117, primo comma, Cost. ( Precedenti citati: sentenza n. 236 del 2016; ordinanze n. 21 del 2014, n. 286 del 2012, n. 180 del 2011 e n. 163 del 2010 ).

Norme citate

  • decreto-legge-Art. 34 BIS
  • legge-Art.

Thema decidendum - Ulteriore questione di legittimità costituzionale dedotta dalla parte costituita nel giudizio incidentale - Estraneità rispetto al perimetro definito dall'ordinanza di rimessione - Inammissibilità.

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34- bis del d.l. n. 50 del 2017, come conv., resta estranea l'esame dell'ulteriore questione proposta dalla parte costituita in giudizio, in riferimento agli artt. 72 e 73, terzo comma, Cost. Ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, infatti, la perimetrazione delle questioni di legittimità costituzionale è definita unicamente dall'ordinanza di rimessione. ( Precedenti citati: sentenze n. 222 del 2018, n. 327 del 2010 e n. 50 del 2010 ).

Norme citate

  • decreto-legge-Art. 34 BIS
  • legge-Art.

Parametri costituzionali

Interpretazione della norma censurata - Dissenso del giudice di primo grado dall'orientamento interpretativo del giudice d'appello non ancora consolidato come diritto vivente - Facoltà di adeguarsi all'orientamento da cui si dissente, o di rimessione della questione di costituzionalità, per sollecitare la sua rimozione.

Il giudice di primo grado ha la facoltà di scegliere tra l'alternativa di adeguarsi, pur reputandola incostituzionale, all'interpretazione affermata dal giudice d'appello in precedenti giudizi e non ancora consolidata come diritto vivente, o assumere, in contrasto con essa, una decisione probabilmente destinata ad essere riformata. In tali ipotesi, la via della proposizione della questione di legittimità costituzionale costituisce l'unica via idonea ad impedire che continui a trovare applicazione una norma ritenuta costituzionalmente illegittima. (Nel caso di specie, non costituisce impedimento all'esame del merito della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34- bis del d.l. n. 50 del 2017, come conv., la circostanza che il rimettente - dopo aver adottato, in precedenti giudizi, una lettura della disposizione censurata secondo cui essa avrebbe recepito e legificato soltanto il contenuto che fosse sopravvissuto al vaglio di legittimità, non determinando l'improcedibilità dei ricorsi - abbia aderito all'opposta interpretazione del giudice di appello, sottoponendo la norma al vaglio di legittimità costituzionale). ( Precedente citato: sentenza n. 240 del 2016 ).

Norme citate

  • decreto-legge-Art. 34 BIS
  • legge-Art.

Sanità pubblica - Approvazione, mediante legge-provvedimento, del Programma operativo straordinario (POS) della Regione Molise 2015-2018 - Recepimento in atto normativo del contenuto di provvedimento amministrativo - Irragionevolezza e violazione dei principi di efficienza, imparzialità e trasparenza della pubblica amministrazione - Illegittimità costituzionale.

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 97 Cost., l'art. 34- bis del d.l. n. 50 del 2017, conv. con modif. nella legge n. 96 del 2017, che approva il programma operativo straordinario (POS) per la Regione Molise per il triennio 2015-2018, allegato all'Accordo sancito nella seduta della Conferenza Stato-Regioni del 3 agosto 2016 e recepito con decreto n. 52 del 12 settembre 2016 del commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario della predetta Regione. La norma censurata dal TAR Molise, dalla natura di legge-provvedimento - da ricondurre nell'ambito delle leggi di sanatoria -, eleva a livello legislativo una disciplina già oggetto di un atto amministrativo, il POS, contenendo disposizioni le quali hanno contenuto particolare e concreto, in quanto recepiscono il contenuto del Programma. La scelta è tuttavia irragionevole, poiché l'oggetto della legificazione - sottratto così al vaglio giurisdizionale, al contrario dell'azione amministrativa - ha tutte le caratteristiche di una materia inquadrabile fra quelle naturaliter amministrative, dalle rilevanti ricadute su tutte o gran parte delle strutture sanitarie regionali, destinata a riverberarsi sulla salute dei cittadini molisani. Sarebbe stata dunque necessaria al massimo grado un'adeguata conoscenza di dati di fatto complessi e di non facile lettura, che solo una istruttoria amministrativa approfondita - la quale deve conformarsi ai principi di efficienza, imparzialità e trasparenza e va arricchita dalla partecipazione degli enti interessati - poteva garantire, senza contare anche l'inevitabile perdita della naturale elasticità dell'azione amministrativa, che trova nel potere di autotutela una fisiologica risposta alle necessità di riesame del provvedimento. ( Precedenti citati: sentenze n. 258 del 2019, n. 2 del 2018, n. 20 del 2012 e n. 356 del 1993; ordinanza n. 352 del 2006 ). In linea di principio, l'esercizio del potere legislativo mediante leggi-provvedimento non è contrario alla Costituzione, sul presupposto della loro non incompatibilità, in sé e per sé, con l'assetto dei poteri in essa stabilito, purché però soggiacciano ad un rigoroso scrutinio di legittimità costituzionale, che le valuti in relazione al loro specifico contenuto, essenzialmente sotto i profili della non arbitrarietà e della non irragionevolezza della scelta del legislatore. ( Precedenti citati: sentenze n. 181 del 2019, n. 182 del 2017, n. 275 del 2013, n. 154 del 2013, n. 85 del 2013, n. 20 del 2012, n. 270 del 2010 e n. 288 del 2008 ). Le leggi di sanatoria, intese a fornire "copertura legislativa" a precedenti atti amministrativi, non sono costituzionalmente precluse in via di principio; tuttavia, trattandosi di ipotesi eccezionali, la loro giustificazione deve essere sottoposta a uno scrutinio particolarmente rigoroso. ( Precedenti citati: sentenza n. 14 del 1999 ). Il procedimento amministrativo costituisce il luogo elettivo di composizione degli interessi, in quanto è nella sede procedimentale che può e deve avvenire la valutazione sincronica degli interessi pubblici coinvolti e meritevoli di tutela, a confronto sia con l'interesse del soggetto privato operatore economico, sia ancora (e non da ultimo) con ulteriori interessi di cui sono titolari singoli cittadini e comunità, e che trovano nei princìpi costituzionali la loro previsione e tutela. La struttura del procedimento amministrativo, infatti, rende possibili l'emersione di tali interessi, la loro adeguata prospettazione, nonché la pubblicità e la trasparenza della loro valutazione, garantendo, in primo luogo, l'imparzialità della scelta, alla stregua dell'art. 97 Cost., ma poi anche il perseguimento, nel modo più adeguato ed efficace, dell'interesse primario, in attuazione del principio del buon andamento dell'amministrazione, di cui allo stesso art. 97 Cost. ( Precedente citato: sentenza n. 69 del 2018 ).

Norme citate

  • decreto-legge-Art. 34 BIS
  • legge-Art.

Thema decidendum - Accoglimento della questione di legittimità costituzionale per alcuni dei parametri evocati - Assorbimento delle questioni riferite ai restanti parametri.

Accolta, per violazione degli artt. 3 e 97 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34- bis del d.l. n. 50 del 2017, come conv., restano assorbiti i rimanenti parametri evocati dal rimettente di cui agli artt. 24, 103 e 113, 117, primo e terzo comma, e 120 Cost., anche in relazione agli artt. 6 e 13 CEDU.

Norme citate

  • decreto-legge-Art. 34 BIS
  • legge-Art.

Parametri costituzionali