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Pronuncia 126/2021

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Giancarlo CORAGGIO; Giudici : Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7-ter, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni), convertito, con modificazioni, in legge 28 marzo 2019, n. 26, promosso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Palermo nel procedimento penale a carico di F. M., con ordinanza del 7 ottobre 2019, iscritta al n. 86 del registro ordinanze 2020 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 29, prima serie speciale, dell'anno 2020. Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 12 maggio 2021 il Giudice relatore Giuliano Amato; deliberato nella camera di consiglio del 12 maggio 2021.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 7-ter, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni), convertito, con modificazioni, in legge 28 marzo 2019, n. 26, sollevate, in riferimento agli artt. 1, 2, 3, 4, 27, primo e secondo comma, 29, 30 e 31 della Costituzione e al principio di ragionevolezza, nonché all'art. 117, primo comma, Cost. - quest'ultimo in relazione all'art. 6, paragrafo 2, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848, e all'art. 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007 - dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Palermo, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 maggio 2021. F.to: Giancarlo CORAGGIO, Presidente Giuliano AMATO, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 21 giugno 2021. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA

Relatore: Giuliano Amato

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: CORAGGIO

Massime

Giudizio incidentale - Valutazione di conferenza dei parametri costituzionali evocati - Attinenza al merito - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per inconferenza dei parametri costituzionali evocati, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7- ter , comma 1, del d.l. n. 4 del 2019, come conv., in riferimento agli artt. 27 e 117, primo comma, Cost. La valutazione di conferenza dei parametri evocati attiene più propriamente al merito delle censure.

Norme citate

  • decreto-legge-Art. 7 TER, comma 1
  • legge-Art.

Giudizio incidentale - Carattere caducatorio e non additivo dell'intervento richiesto - Valutazione di non manifesta irragionevolezza della scelta legislativa - Attinenza al merito - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per richiesta di intervento creativo su aspetti rimessi alla discrezionalità del legislatore, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7- ter , comma 1, del d.l. n. 4 del 2019, come conv., in riferimento all'art. 3 Cost. Il giudice a quo non chiede un intervento additivo, bensì una pronuncia d'illegittimità costituzionale parziale. L'eventuale non manifesta irragionevolezza della scelta legislativa, quindi, costituisce semmai elemento per il rigetto della questione nel merito e non per la sua inammissibilità.

Norme citate

  • decreto-legge-Art. 7 TER, comma 1
  • legge-Art.

Parametri costituzionali

Giudice rimettente - Giudice che ha disposto la misura cautelare - Legittimazione a sollevare questioni di costituzionalità in sede di interrogatorio ex art. 294 cod. proc. pen., in riferimento all'adozione del provvedimento di sospensione del beneficio (nel caso di specie: reddito di cittadinanza) - Ammissibilità delle questioni.

Il GIP del Tribunale di Palermo, in sede di interrogatorio ex art. 294 cod. proc. pen., è legittimato a sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7- ter , comma 1, del d.l. n. 4 del 2019, come conv., in quanto, avendo disposto la misura cautelare, è tenuto ad adottare il provvedimento di sospensione del beneficio (nel caso di specie: reddito di cittadinanza), accertando in capo al destinatario della misura cautelare il godimento del beneficio economico nel primo atto cui è presente l'indagato o l'imputato.

Norme citate

  • decreto-legge-Art. 7 TER, comma 1
  • legge-Art.

Assistenza e solidarietà sociale - Reddito di cittadinanza - Sospensione del beneficio nei confronti, tra gli altri, del beneficiario o richiedente a cui è applicata una misura cautelare personale - Denunciata irragionevolezza, violazione del diritto al lavoro e dei principi, anche convenzionali, di eguaglianza, di tutela della famiglia, di personalità della responsabilità penale e di non colpevolezza - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal GIP del Tribunale di Palermo in riferimento agli artt. 1, 2, 3, 4, 27, primo e secondo comma, 29, 30 e 31 Cost. e al principio di ragionevolezza, nonché all'art. 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6, par. 2, CEDU, e all'art. 48 CDFUE - dell'art. 7- ter , comma 1, del d.l. n. 4 del 2019, conv. con modif. in legge n. 26 del 2019, che impone di sospendere l'erogazione del reddito di cittadinanza nei confronti del beneficiario o del richiedente a cui è applicata una misura cautelare personale. La norma è espressione della discrezionalità attribuita al legislatore, che non si presenta affetta da irrazionalità manifesta e irrefutabile, in quanto il provvedimento di sospensione, in caso di misure cautelari sopravvenute, è la conseguenza del venir meno di un requisito necessario alla concessione di un beneficio che non ha natura meramente assistenziale, bensì è finalizzato al reinserimento nel mondo lavorativo, attraverso un percorso che il soggetto percettore deve essere in grado di seguire, non essendo destinatario di misure le quali possano risultare a tal fine impeditive. Né vengono in gioco profili attinenti alla responsabilità penale, poiché la ratio della sospensione in esame è conseguenza del venir meno di un peculiare requisito morale, che trova la sua giustificazione non nella presunzione di colpevolezza, bensì nella valutazione d'incompatibilità tra la richiesta del beneficio economico e la soggezione a detta misura cautelare. Non è, infine, irragionevole che il reddito di cittadinanza, sospeso in caso di misura cautelare personale, possa tornare a essere erogato in seguito alla condanna definitiva, salvo che per determinati reati. Tale conseguenza, sebbene opinabile, appare coerente con il contesto normativo disegnato dal legislatore, poiché con la cessazione della misura cautelare cessa anche quel pericolo concreto e attuale che legittima la sospensione. ( Precedenti citati: sentenze n. 152 del 2020, n. 122 del 2020, n. 248 del 2019, n. 113 del 2019, n. 222 del 2018, n. 161 del 2018, n. 194 del 2017, n. 86 del 2017, n. 276 del 2016, n. 223 del 2015, n. 214 del 2014, n. 81 del 2014, n. 134 del 2012, n. 120 del 2012, n. 36 del 2012, n. 2 del 1999, n. 226 del 1997, n. 297 del 1993 e n. 46 del 1993 ).

Norme citate

  • decreto-legge-Art. 7 TER, comma 1
  • legge-Art.

Parametri costituzionali