Pronuncia 318/1992
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: dott. Aldo CORASANITI; Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 440, 441, 442, primo comma e 458, secondo comma, del codice di procedura penale, promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 23 aprile 1991 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Torino nel procedimento penale a carico di Fusco Carmine ed altra, iscritta al n. 740 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell'anno 1992; 2) ordinanza emessa il 29 gennaio 1992 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano nel procedimento penale a carico di Allievi Dario, iscritta al n. 147 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell'anno 1992; Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 17 giugno 1992 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 440 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede la revocabilità dell'ordinanza ammissiva del giudizio abbreviato in caso di modifica dello stato degli atti conseguente all'interrogatorio dell'imputato, sollevata, in riferimento agli artt. 25, primo comma, 101, secondo comma, 102, primo comma e 111, primo comma, della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Torino con ordinanza del 23 aprile 1991; Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 441, 442, primo comma e 458, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui, in caso di prospettazione di fatti nuovi o nuove fonti di prova, non consentono la revoca del provvedimento ammissivo del giudizio abbreviato, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 13 e 27 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano con ordinanza del 29 gennaio 1992. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 giugno 1992. Il Presidente: CORASANITI Il redattore: SPAGNOLI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria l'8 luglio 1992. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Relatore: Ugo Spagnoli
Data deposito:
Tipologia: S
Presidente: CORASANITI