Pronuncia 4/1992
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: dott. Aldo CORASANITI; Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 291, comma 1-bis, e 391, comma 3, del codice di procedura penale, in relazione all'art. 23 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), promossi con le seguenti ordinanze: 1) n. 2 ordinanze emesse il 4 e l'8 aprile 1991 dal Tribunale per i minorenni di Napoli, iscritte rispettivamente ai nn. 400 e 401 del registro ordinanze 1991 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 1991; 2) ordinanza emessa il 28 febbraio 1991 dal Tribunale per i minorenni di Catania, iscritta al n. 468 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno 1991; 3) ordinanza emessa il 9 marzo 1991 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catania, iscritta al n. 484 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno 1991; Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1991 il Giudice relatore Giuliano Vassalli.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi: dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 291, comma 1-bis, del codice di procedura penale, inserito dall'art. 12 del decreto legislativo 14 gennaio 1991, n. 12 (Disposizioni integrative e correttive della disciplina processuale penale e delle norme ad essa collegate), sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, 24, secondo comma, 31, secondo comma, e 101 (rectius: 111) della Costituzione, dal Tribunale per i minorenni di Napoli con ordinanza dell'8 aprile 1991 e dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale per i minorenni di Catania, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 111, primo comma, 101, secondo comma, 13, secondo comma, 70 e 76 (in relazione al combinato disposto degli artt. 7 e 2, n. 59, della legge 16 febbraio 1987, n. 81) e 102, primo comma, della Costituzione, con ordinanza del 9 marzo 1991; dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 291, comma 1- bis del codice di procedura penale, inserito dall'art. 12 del decreto legislativo 14 gennaio 1991, n. 12 (Disposizioni integrative e correttive della disciplina processuale penale e delle norme ad essa collegate), sollevata dal Tribunale per i minorenni di Napoli con ordinanza del 4 aprile 1991 e dal Tribunale per i minorenni di Catania con ordinanza del 28 febbraio 1991; dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 391, terzo comma, del codice di procedura penale, nel testo sostituito dall'art. 25 del decreto legislativo 14 gennaio 1991, n. 12 (Disposizioni integrative e correttive della disciplina processuale e delle norme ad essa collegate), sollevata dal Tribunale per i minorenni di Napoli con ordinanze del 4 e dell'8 aprile 1991. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 gennaio 1992. Il presidente: CORASANITI Il redattore: VASSALLI Il cancelliere: FRUSCELLA Depositata in cancelleria il 22 gennaio 1992 Il cancelliere: FRUSCELLA
Relatore: Giuliano Vassalli
Data deposito:
Tipologia: S
Presidente: CORASANITI
Massime
SENT. 4/92 A. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO A CARICO DI MINORENNE - CUSTODIA CAUTELARE "RICHIESTA IN VIA ESCLUSIVA" DAL P.M.M. - POSSIBILITA' PER IL GIUDICE DI DISPORLA O DI RIMETTERE IN LIBERTA' L'IMPUTATO - IMPOSSIBILITA' DI APPLICARE AL MINORE UNA DIVERSA MISURA RITENUTA PIU' IDONEA - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA, DEL DIRITTO DI DIFESA, DELL'OBBLIGO DI MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI, NONCHE' DELLE ESIGENZE DI PROTEZIONE DELLA GIOVENTU' - QUESTIONE CONCERNENTE NORMA NON APPLICABILE NEL GIUDIZIO A QUO - INAMMISSIBILITA' PER DIFETTO DI RILEVANZA.
Norme citate
- codice di procedura penale-Art. 291, comma 1
- decreto legislativo-Art. 12
SENT. 4/92 B. PROCESSO PENALE - MISURE CAUTELARI - UDIENZA DI CONVALIDA - FACOLTA' PER IL P.M. DI NON COMPARIRE - LAMENTATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DELLA LEGGE DELEGA (ORALITA') E DELLA PARITA' TRA ACCUSA E DIFESA E DEL DIRITTO DI DIFESA - QUESTIONE SOLLEVATA IN SEDE DI RIESAME DEL PROVVEDIMENTO - INAMMISSIBILITA' PER DIFETTO DI RILEVANZA.
Norme citate
- decreto legislativo-Art. 25
- codice di procedura penale-Art. 391, comma 3
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 24
- Costituzione-Art. 76
- legge-Art. 2
- legge-Art. 2
SENT. 4/92 C. PROCESSO PENALE - MISURE CAUTELARI - IMPUTATI MINORENNI - MISURA RICHIESTA IN VIA ESCLUSIVA DAL P.M.M. - POSSIBILITA' PER IL GIUDICE DI DISPORLA O DI RIMETTERE IN LIBERTA' L'IMPUTATO, MA NON DI EROGARNE UNA MENO GRAVE, ANCHE SE RITENUTA PIU' IDONEA - DENUNCIATO CONSEGUENTE TRATTAMENTO UNIFORME DI SITUAZIONI DIVERSE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Norme citate
- codice di procedura penale-Art. 291, comma 1
- decreto legislativo-Art. 12
Parametri costituzionali
SENT. 4/92 D. PROCESSO PENALE - MISURE CAUTELARI - IMPUTATI MINORENNI - MISURA RICHIESTA IN VIA ESCLUSIVA DAL P.M.M. - POSSIBILITA' PER IL GIUDICE DI DISPORLA O DI RIMETTERE IN LIBERTA' L'IMPUTATO, MA NON DI EROGARNE UNA MENO GRAVE, ANCHE SE RITENUTA PIU' IDONEA PERCHE' VOLTA A FINALITA' DI SOSTEGNO - LAMENTATO PREGIUDIZIO PER LO SVILUPPO E LA PROTEZIONE DELLA GIOVENTU' - ESCLUSIONE - NATURA DIVERSA DELLE MISURE CAUTELARI RISPETTO AGLI INTERVENTI DI SOSTEGNO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Norme citate
- codice di procedura penale-Art. 291, comma 1
- decreto legislativo-Art. 12
Parametri costituzionali
SENT. 4/92 E. PROCESSO PENALE - MISURE CAUTELARI - IMPUTATI MINORENNI - MISURA RICHIESTA IN VIA ESCLUSIVA DAL P.M.M. - POSSIBILITA' PER IL GIUDICE DI DISPORLA O DI RIMETTERE IN LIBERTA' L'IMPUTATO, MA NON DI EROGARNE UNA MENO GRAVE, ANCHE SE RITENUTA PIU' IDONEA - LAMENTATA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Norme citate
- codice di procedura penale-Art. 291, comma 1
- decreto legislativo-Art. 12
Parametri costituzionali
SENT. 4/92 F. PROCESSO PENALE - MISURE CAUTELARI - IMPUTATI MINORENNI - MISURA RICHIESTA IN VIA ESCLUSIVA DAL P.M.M. - POSSIBILITA' PER IL GIUDICE DI DISPORLA O DI RIMETTERE IN LIBERTA' L'IMPUTATO, MA NON DI EROGARNE UNA MENO GRAVE, ANCHE SE RITENUTA PIU' IDONEA - LAMENTATO PREGIUDIZIO DEL PRINCIPIO DI CORRETTA MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI - INSUSSISTENZA- NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Norme citate
- codice di procedura penale-Art. 291, comma 1
- decreto legislativo-Art. 12
Parametri costituzionali
SENT. 4/92 G. PROCESSO PENALE - MISURE CAUTELARI - IMPUTATI MINORENNI - MISURA RICHIESTA IN VIA ESCLUSIVA DAL P.M.M. - POSSIBILITA' PER IL GIUDICE DI DISPORLA O DI RIMETTERE IN LIBERTA' L'IMPUTATO, MA NON DI EROGARNE UNA MENO GRAVE ANCHE SE RITENUTA PIU' IDONEA - DENUNCIATA LIMITAZIONE DEL POTERE GIURISDIZIONALE DEL GIUDICE AD OPERA DI UNA PARTE (P.M.) - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Norme citate
- decreto legislativo-Art. 12
- codice di procedura penale-Art. 291, comma 1
Parametri costituzionali
SENT. 4/92 H. PROCESSO PENALE - MISURE CAUTELARI - IMPUTATO MINORENNE - MISURA RICHIESTA IN VIA ESCLUSIVA DAL P.M.M. - POSSIBILITA' PER IL GIUDICE DI DISPORLA O, SENZA ALTRA ALTERNATIVA, DI RIMETTERE IN LIBERTA' L'IMPUTATO - LAMENTATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DELLA LEGGE DI DELEGA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Norme citate
- decreto legislativo-Art. 12
- codice di procedura penale-Art. 291, comma 1
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 76
- legge-Art. 2
- Costituzione-Art. 70
- legge-Art. 7