Pronuncia 408/1998
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: dott. Renato GRANATA; Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, secondo comma, 3, primo comma, lett. c) ed f), 4, primo comma, secondo comma e terzo comma, lett. a), 8, 9 e 20, commi dal primo al settimo, legge 15 marzo 1997, n. 59, recante "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa", e degli artt. 1, 2, 3, 8 e 9 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281, recante "Definizione e ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle Regioni, delle Province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali", promossi con ricorsi della Regione Siciliana e della Regione Puglia, notificati il 15 e 16 aprile ed il 26 e 29 settembre 1997, depositati il 19 e 24 aprile ed il 4 e 6 ottobre 1997, rispettivamente iscritti ai nn. 34, 35, 61 e 62 del registro ricorsi 1997. Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nell'udienza pubblica del 21 aprile 1998 il giudice relatore Valerio Onida; Uditi gli avvocati Giovanni Pitruzzella e Giovanni Lo Bue per la Regione Siciliana, Beniamino Caravita di Toritto per la Regione Puglia e l'avvocato dello Stato Ignazio F. Caramazza per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi: a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 5, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa); b) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale delle seguenti disposizioni della predetta legge n. 59 del 1997, sollevate dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe (reg. ric. n. 35 del 1997): art. 1; art. 2, comma 2; art. 3, comma 1, lettere c) ed f); art. 4, commi 1, 2, 3, lettera a) 2 e 5; art. 8, ad esclusione del comma 5, lettera c), di cui al capo a); art. 9, comma 1, prima parte e art. 20, commi da 1 a 7; c) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, prima parte, della predetta legge n. 59 del 1997, sollevata dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello statuto siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe (reg. ric. n. 34 del 1997); d) dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, lettera a) della legge n. 59 del 1997, e dell'art. 2, comma 1, prima parte, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle Regioni, delle Province e dei comuni, con la conferenza Stato-città ed autonomie locali), sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello statuto siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, con i ricorsi indicati in epigrafe (reg. ric., rispettivamente nn. 34 e 61, nn. 35 e 62 del 1997); e) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, commi 2 e 3, e dell'art. 9, commi 5, 6 e 7, del predetto decreto legislativo n. 281 del 1997, sollevata dalla Regione Puglia, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, in relazione all'art. 9 della legge n. 59 del 1997, con il ricorso indicato in epigrafe (reg. ric. n. 62 del 1997); f) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale delle seguenti disposizioni del predetto decreto legislativo n. 281 del 1997, sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello statuto siciliano e agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, nonché all'art. 9 della legge n. 59 del 1997, e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, nonché all'art. 76 della Costituzione, in relazione all'art. 9 della legge n. 59 del 1997, con i ricorsi indicati in epigrafe (reg. ric. n. 61 e n. 62 del 1997): art. 1; art. 8, commi 1 e 4, e art. 9; g) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 5 e 6, del predetto decreto legislativo n. 281 del 1997, sollevata dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, nonché all'art. 76 della Costituzione, in relazione all'art. 9 della legge n. 57 del 1997, con il ricorso indicato in epigrafe (reg. ric. n. 62 del 1997); h) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del predetto decreto legislativo n. 281 del 1997, sollevata dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, nonché all'art. 76 della Costituzione, in relazione all'art. 9 della legge n. 57 del 1997, con il ricorso indicato in epigrafe (reg. ric. n. 62 del 1997). Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1998. Il Presidente: Granata Il redattore: Onida Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 14 dicembre 1998. Il direttore della cancelleria: Di Paola
Relatore: Valerio Onida
Data deposito:
Tipologia: S
Presidente: GRANATA
Massime
SENT. 408/98 A. COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - RICONOSCIMENTO E PROMOZIONE DELLE AUTONOMIE REGIONALI E LOCALI - POTERI DEL LEGISLATORE STATALE - PRINCIPI FONDAMENTALI E LIMITI - SPAZI DI DISCREZIONALITA'.
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 5
- Costituzione-Art. 128
- Costituzione-Art.
- legge-Art. 3
- Costituzione-Art. 118
SENT. 408/98 B. AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - DECENTRAMENTO - LEGGE N. 59 DEL 1997 - DELEGA AL GOVERNO PER IL CONFERIMENTO DI FUNZIONI E COMPITI ALLE REGIONI E AGLI ENTI LOCALI - NORME STABILITE DAL LEGISLATORE DELEGANTE - RICORSO DELLA REGIONE PUGLIA - LAMENTATA ILLEGITTIMA EQUIPARAZIONE DELLE POSIZIONI COSTITUZIONALI DEI DIVERSI ENTI AUTONOMI - DENUNCIATA "DECOSTITUZIONALIZZAZIONE", ALTRESI', DELLE ATTRIBUZIONI REGIONALI - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.
Norme citate
- legge-Art. 4, comma 2
- legge-Art. 9, comma 1
- legge-Art. 5
- legge-Art. 1
- legge-Art. 4, comma 3
- legge-Art. 4, comma 1
- legge-Art. 2, comma 2
Parametri costituzionali
SENT. 408/98 C. AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - DECENTRAMENTO - LEGGE N. 59 DEL 1997 - DELEGA AL GOVERNO PER IL CONFERIMENTO DI FUNZIONI E COMPITI ALLE REGIONI E AGLI ENTI LOCALI - NORME RELATIVE AL CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI - PARTICOLARITA' E INNOVAZIONI NEI CONTENUTI DELLA DELEGA - RICORSO DELLA REGIONE PUGLIA - LAMENTATA INDETERMINATEZZA, IN CONTRASTO CON I PRINCIPI COSTITUZIONALI, DELL'OGGETTO DELLA DELEGA E DEI CRITERI DA OSSERVARSI DAL LEGISLATORE DELEGATO - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.
Norme citate
- legge-Art. 5, comma 1
- legge-Art. 2, comma 2
- legge-Art. 1
- legge-Art. 4, comma 3
- legge-Art. 4, comma 2
- legge-Art. 4, comma 1
Parametri costituzionali
SENT. 408/98 D. AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - DECENTRAMENTO - LEGGE N. 59 DEL 1997 - DELEGA AL GOVERNO PER IL CONFERIMENTO DI FUNZIONI E COMPITI ALLE REGIONI E AGLI ENTI LOCALI - NORME RELATIVE ALLA LEGGE, DA EMANARSI DA CIASCUNA REGIONE, PER LA INDIVIDUAZIONE DELLE FUNZIONI RICHIEDENTI UN UNITARIO ESERCIZIO A LIVELLO REGIONALE E DI QUELLE CHE VANNO INVECE CONFERITE AGLI ENTI LOCALI - PREVISTO INTERVENTO SOSTITUTIVO DEL GOVERNO NEI CASI IN CUI LA LEGGE REGIONALE, ENTRO IL PRESCRITTO TERMINE, NON VENGA EMANATA - RICORSO DELLA REGIONE PUGLIA - ASSERITA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI COSTITUZIONALI CIRCA LA NECESSARIA DETERMINATEZZA DELL'OGGETTO E DEI PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI DELLA DELEGAZIONE LEGISLATIVA - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.
Norme citate
- legge-Art. 4, comma 1
- legge-Art. 4, comma 5
Parametri costituzionali
SENT. 408/98 E. AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - DECENTRAMENTO - LEGGE N. 59 DEL 1997 - DELEGA AL GOVERNO PER IL CONFERIMENTO DI FUNZIONI E COMPITI ALLE REGIONI E AGLI ENTI LOCALI - NORME RELATIVE ALLA INDIVIDUAZIONE DI PROCEDURE E STRUMENTI DI RACCORDO, AL DI FUORI DI QUELLI DI PERTINENZA DELLA CONFERENZA STATO-REGIONI, AI FINI DELLA COLLABORAZIONE TRA DIVERSI LIVELLI DI GOVERNO - RICORSO DELLA REGIONE PUGLIA - LAMENTATA INCIDENZA SULLE AUTONOMIE REGIONALI - ESCLUSIONE - COLLEGAMENTO DELLA DISPOSIZIONE IMPUGNATA AL PRINCIPIO COSTITUZIONALE DI LEALE COOPERAZIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Norme citate
- legge-Art. 3 LETT. C)
SENT. 408/98 F. AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - DECENTRAMENTO - LEGGE N. 59 DEL 1997 - DELEGA AL GOVERNO PER IL CONFERIMENTO DI FUNZIONI E COMPITI ALLE REGIONI E AGLI ENTI LOCALI - CONSENTITA POSSIBILITA', PER L'AMMINISTRAZIONE STATALE, NELL'AMBITO DELLA PREVISTA NORMATIVA, DI AVVALERSI, D'INTESA CON GLI ENTI INTERESSATI O CON GLI ORGANISMI RAPPRESENTATIVI DEGLI STESSI, DEGLI UFFICI REGIONALI - RICORSO DELLA REGIONE PUGLIA - LAMENTATA INCIDENZA DELLA DISPOSIZIONE IMPUGNATA SULL'AUTONOMIA DELLE REGIONI - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Norme citate
- legge-Art. 3 LETT. F)
SENT. 408/98 G. REGIONI IN GENERE - FUNZIONE DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO - NORME CONTENUTE IN MATERIA NELLA LEGGE N. 59 DEL 1997, RECANTE DELEGA AL GOVERNO PER IL CONFERIMENTO DI FUNZIONI E COMPITI ALLE REGIONI E AGLI ENTI LOCALI - POSSIBILITA' DI EMANAZIONE DELL'ATTO DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO, DA PARTE DEL GOVERNO, NEI CASI DI URGENZA, SENZA L'INTESA, NORMALMENTE RICHIESTA, CON LA CONFERENZA STATO-REGIONI, QUANDO L'INTESA NON VENGA RAGGIUNTA - RICORSI DELLE REGIONI PUGLIA E SICILIA - DEDOTTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO PER CUI L'ATTO DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO DEVE BASARSI SU NORME SPECIFICHE DI LEGGE - ESTRANEITA' DI TALE PRINCIPIO ALLA QUESTIONE - NON FONDATEZZA.
Norme citate
- legge-Art. 8, comma 2
- legge-Art. 8, comma 1
- legge-Art. 8, comma 5
- legge-Art. 8, comma 3
- legge-Art. 6
- legge-Art. 8, comma 4
Parametri costituzionali
- statuto regione Sicilia-Art. 17
- statuto regione Sicilia-Art. 14
- statuto regione Sicilia-Art. 15
- Costituzione-Art. 119
- Costituzione-Art. 5
- statuto regione Sicilia-Art. 20
- Costituzione-Art. 117
- Costituzione-Art. 76
- Costituzione-Art. 115
- Costituzione-Art. 118
SENT. 408/98 H. REGIONI IN GENERE - FUNZIONE DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO - NORME CONTENUTE IN MATERIA NELL'ART. 8 DELLA LEGGE N. 59 DEL 1997, RECANTE DELEGA AL GOVERNO PER IL CONFERIMENTO DI FUNZIONI E COMPITI ALLE REGIONI E AGLI ENTI LOCALI - ABROGAZIONE ESPRESSA DI DISPOSIZIONE DELLA LEGGE N. 400 DEL 1988 COMPRENDENTE GLI ATTI DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO TRA QUELLI SOTTOPOSTI ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - RICORSO DELLA REGIONE PUGLIA - RICONOSCIUTO CONTRASTO COL PRINCIPIO DELLA FUNZIONE DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO QUALE ESPRESSIONE DELLA SALVAGUARDIA DI INTERESSI UNITARI NON FRAZIONABILI AFFIDATA AL GOVERNO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - ASSORBIMENTO DI ALTRA QUESTIONE PROPOSTA DALLA REGIONE SICILIANA - IMPOSSIBILITA' DI INTERPRETARE LE ALTRE DISPOSIZIONI DELL'ART. 8 IN SENSO CONFORME ALLA CADUCATA NORMA ABROGANTE.
Norme citate
- legge-Art. 8, comma 5
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 117
- Costituzione-Art. 95
- Costituzione-Art. 3
- Costituzione-Art. 118
- Costituzione-Art. 5
- Costituzione-Art. 119
- Costituzione-Art. 95
- Costituzione-Art. 76
- Costituzione-Art. 92
- Costituzione-Art. 115
- statuto regione Sicilia-Art. 15
- statuto regione Sicilia-Art. 20
- statuto regione Sicilia-Art. 17
- statuto regione Sicilia-Art. 14
SENT. 408/98 I. REGIONI IN GENERE - FUNZIONE DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO - NORME DELLA LEGGE N. 59 DEL 1997 CONTENENTE DELEGA AL GOVERNO PER IL CONFERIMENTO DI FUNZIONI E COMPITI ALLE REGIONI E AGLI ENTI LOCALI - PREVISTA POSSIBILITA', PER IL GOVERNO, DI PROVVEDERE, IN CASO DI URGENZA, ANCHE SENZA LA INTESA, NORMALMENTE PRESCRITTA, CON LA CONFERENZA STATO-REGIONI, E, NEL CASO IN CUI L'INTESA NON SIA RAGGIUNTA, COL SOLO PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI - RICORSI DELLE REGIONI PUGLIA E SICILIA - LAMENTATA VIOLAZIONE DELLE GARANZIE DI AUTONOMIA - INSUSSISTENZA - CARATTERE NON COSTITUZIONALE DELLA PRESCRIZIONE DELL'INTESA - APPLICABILITA', IN OGNI CASO, A TUTELA DELLE REGIONI CONTRO EVENTUALI ABUSI, DEL PRINCIPIO DI LEALE COOPERAZIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Norme citate
- legge-Art. 8, comma 3
- legge-Art. 8, comma 2
Parametri costituzionali
- statuto regione Sicilia-Art. 17
- Costituzione-Art. 76
- statuto regione Sicilia-Art. 14
- Costituzione-Art. 115
- Costituzione-Art. 117
- Costituzione-Art. 5
- statuto regione Sicilia-Art. 20
- statuto regione Sicilia-Art. 15
- Costituzione-Art. 119
- Costituzione-Art. 118
SENT. 408/98 L. AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - DECENTRAMENTO - DELEGA AL GOVERNO PER IL CONFERIMENTO DI FUNZIONI E COMPITI A REGIONI ED ENTI LOCALI - LEGGE N. 59 DEL 1997 E DECRETO LEGISLATIVO N. 281 DEL 1997 - NORME CONCERNENTI LA UNIFICAZIONE, PER MATERIE E COMPITI DI INTERESSE COMUNE DI REGIONI, PROVINCE E COMUNI, DELLA CONFERENZA STATO-REGIONI E DELLA CONFERENZA STATO-CITTA' ED AUTONOMIE LOCALI - RICORSI DELLA REGIONE SICILIANA E DELLA REGIONE PUGLIA - LAMENTATE ILLEGITTIMA EQUIPARAZIONE TRA REGIONI ED ENTI LOCALI E MANCATA PREVISIONE DI UNA PREMINENZA DELLE REGIONI NEI PROCESSI DECISIONALI - CONSEGUENTE DENUNCIATA LESIONE DELLE AUTONOMIE - ESCLUSIONE - GARANTITE IDENTITA' E DISTINZIONE DELLE DUE CONFERENZE PUR NEL LORO CONGIUNTO OPERARE - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.
Norme citate
- legge-Art. 9, comma 1
- decreto legislativo-Art. 8, comma 1
- decreto legislativo-Art. 1
- decreto legislativo-Art. 9
- decreto legislativo-Art. 8, comma 4
Parametri costituzionali
- statuto regione Sicilia-Art. 14
- Costituzione-Art. 92
- legge-Art. 9
- Costituzione-Art. 114
- statuto regione Sicilia-Art. 15
- Costituzione-Art. 119
- statuto regione Sicilia-Art. 17
- Costituzione-Art. 118
- Costituzione-Art. 3
- Costituzione-Art. 117
- Costituzione-Art. 95
- statuto regione Sicilia-Art. 20
- Costituzione-Art. 5
- Costituzione-Art. 76
- Costituzione-Art. 115