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Pronuncia 510/2002

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Cesare RUPERTO; Giudici: Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, comma 1, lettere b), c), l), u), aa), bb), hh), ii), ll), mm), oo), 3, comma 2, e 6, della legge 30 novembre 1998, n. 419 (Delega al Governo per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale e per l'adozione di un testo unico in materia di organizzazione e funzionamento del Servizio sanitario nazionale. Modifiche al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502), promosso con ricorso della Regione Lombardia notificato il 5 gennaio 1999, depositato il 13 successivo ed iscritto al n. 3 del registro ricorsi 1999 e nei giudizi di legittimità costituzionale del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 (Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della L. 30 novembre 1998, n. 419), promossi con ricorsi delle Province autonome di Bolzano e di Trento e delle Regioni Lombardia, Puglia e Veneto, notificati il 30 luglio, il 4, il 9 e il 12 agosto 1999, depositati il 2, il 6, il 12 e il 18 agosto 1999, rispettivamente iscritti ai nn. 27, 28, 29, 30 e 31 del registro ricorsi 1999. Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica dell'8 ottobre 2002 il Giudice relatore Piero Alberto Capotosti; uditi gli avvocati Beniamino Caravita di Toritto per le Regioni Lombardia e Puglia, Sergio Panunzio per la Provincia autonoma di Bolzano, Andrea Manzi per la Provincia autonoma di Trento, Vittorio Fedato e Andrea Manzi per la Regione Veneto e gli avvocati dello Stato Nicola Bruni e Oscar Fiumara per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1, 2, comma 1, lettere b), c), l), u), aa), bb), hh), ii), ll), mm), oo), 3, comma 2, e 6, della legge 30 novembre 1998, n. 419 (Delega al Governo per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale e per l'adozione di un testo unico in materia di organizzazione e funzionamento del Servizio sanitario nazionale. Modifiche al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502), nonché del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 (Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della L. 30 novembre 1998, n. 419), sollevate in riferimento agli articoli 3, 5, 41, 73, 76, 97, 115, 117, 118, 119 e 123 della Costituzione, nonché agli articoli 8, numeri 1 e 29, 9, numero 10, e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) ed alle relative norme di attuazione, dalle Regioni Lombardia, Puglia e Veneto, nonché dalle Province autonome di Trento e Bolzano, con i ricorsi indicati in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 novembre 2002. F.to: Cesare RUPERTO, Presidente Piero Alberto CAPOTOSTI, Redattore Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 4 dicembre 2002. Il Direttore della Cancelleria F.to: DI PAOLA

Relatore: Piero Alberto Capotosti

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: RUPERTO

Massime

Intervento in giudizio - Soggetti intervenienti diversi dalla parte ricorrente e dal titolare della potestà legislativa contestata - Inammissibilità.

Nei processi costituzionali in via principale non è ammessa la presenza di soggetti diversi dalla parte ricorrente e dal titolare della potestà legislativa il cui esercizio è oggetto di contestazione. - Indirizzo consolidato, per il quale si richiama, per tutte, la sentenza n. 382/1999.

Sanità pubblica - Assistenza sanitaria e ospedaliera - Razionalizzazione del servizio sanitario nazionale - Ricorsi delle regioni lombardia, puglia e veneto, e delle province autonome di trento e bolzano - Prospettato eccesso di delega e asserita lesione delle attribuzioni regionali e provinciali - Sostanziale inattuazione della normativa impugnata e sopravvenuta modifica del riparto di competenze in materia sanitaria - Carenza di interesse al ricorso - Inammissibilità delle questioni.

Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale riferite a talune disposizioni della legge 30 novembre 1998, n. 419 e del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, proposte con ricorsi regionali e provinciali in riferimento a vari parametri costituzionali; questioni prospettate sotto il profilo dell'eccesso di delega e del carattere di previsioni di estremo dettaglio attribuito alle norme statali censurate, come tali incidenti sulle competenze regionali e provinciali in materia sanitaria. Risulta, infatti, evidente la sopravvenuta carenza di interesse delle ricorrenti a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione - in un quadro, quindi, profondamente rinnovato nella ripartizione delle competenze tra Stato, Regioni e province autonome -; infatti, da un lato, fino alla data di entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001, che ha modificato il Titolo V della Costituzione, le norme statali impugnate non hanno prodotto alcun effetto invasivo della sfera di attribuzioni regionali, mentre, dall'altro lato, proprio a partire da tale data le medesime norme possono essere sostituite, nei limiti delle rispettive competenze, da un'apposita legislazione regionale.

Norme citate

  • legge-Art. 2, comma 1
  • legge-Art. 2, comma 1
  • legge-Art. 2, comma 1
  • legge-Art. 2, comma 1
  • legge-Art. 2, comma 1
  • legge-Art. 2, comma 1
  • legge-Art. 3, comma 2
  • legge-Art. 6
  • legge-Art. 2, comma 1
  • legge-Art. 2, comma 1
  • legge-Art. 1
  • legge-Art. 2, comma 1
  • legge-Art. 2, comma 1
  • legge-Art. 2, comma 1
  • decreto legislativo-Art.

Parametri costituzionali