Pronuncia 2/2004
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: Riccardo CHIEPPA; Giudici: Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 33; 34, comma 1, lettera i); 38 comma 1, lettere a) ed e); 43, comma 2; 50 comma 5 e 51 della deliberazione legislativa statutaria della Regione Calabria approvata in seconda deliberazione, ai sensi dell'art. 123 Cost., il 31 luglio 2003, promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 5 settembre 2003, depositato in cancelleria il 12 successivo ed iscritto al n. 68 del registro ricorsi 2003. Visto l'atto di costituzione della Regione Calabria; udito nella udienza pubblica del 25 novembre 2003 il Giudice relatore Piero Alberto Capotosti; uditi l'Avvocato dello Stato Ignazio F. Caramazza per il Presidente del Consiglio dei ministri e gli avvocati Vincenzo Cerulli Irelli e Beniamino Caravita di Toritto per la Regione Calabria.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 33, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7, dello statuto della Regione Calabria, approvato in prima deliberazione il 13 maggio 2003 e, in seconda deliberazione, il 31 luglio 2003; dichiara, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 15; dell'art. 16, comma 2, lettere a) e b), e dell'art. 38, comma 1, lettera c), del predetto statuto della Regione Calabria; dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 38, comma 1, lettere a) ed e), del predetto statuto della Regione Calabria; dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 34, comma 1, lettera i), e 43, comma 2, del citato statuto della Regione Calabria, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 121 della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe; dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 50, comma 5, del predetto statuto della Regione Calabria, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe; dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 51 del citato statuto della Regione Calabria, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 123 della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe; dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 126, terzo comma, della Costituzione, in riferimento agli artt. 3, 97, 123, 92 e 94 della Costituzione e, in particolare, al principio del parlamentarismo che ne sarebbe deducibile, che la Regione Calabria ha chiesto a questa Corte di sollevare dinnanzi a sé con la memoria di costituzione in giudizio. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 2003. F.to: Riccardo CHIEPPA, Presidente Ugo DE SIERVO, Redattore Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 13 gennaio 2004. Il Direttore della Cancelleria F.to: DI PAOLA
Relatore: Piero Alberto Capotosti
Data deposito:
Tipologia: S
Presidente: CHIEPPA
Massime
Regioni ad autonomia ordinaria - Riforma del titolo v della costituzione - Potestà statutaria - Nuova configurazione - Contenuto e limiti.
Parametri costituzionali
- legge costituzionale-Art.
- Costituzione-Art. 123
- legge costituzionale-Art.
Oggetto del giudizio - Statuto della regione calabria - Ricorso governativo - Indicazione generica nel suo complesso della disposizione statutaria censurata - Individuazione delle partizioni (commi) cui va riferito lo scrutinio.
Norme citate
- statuto Regione Calabria-Art. 33, comma 1
- statuto Regione Calabria-Art. 33, comma 2
- statuto Regione Calabria-Art. 33, comma 3
- statuto Regione Calabria-Art. 33, comma 4
- statuto Regione Calabria-Art. 33, comma 5
- statuto Regione Calabria-Art. 33, comma 7
Regione calabria - Statuto - Organi di governo regionali - Disciplina - Elezione diretta del presidente e del vicepresidente della giunta regionale - Ricorso governativo - Riduzione dei poteri presidenziali - Sussistente contrasto con il principio dell?elezione a suffragio universale e diretto del presidente e con quello che riserva alla legge regionale il sistema di elezione degli organi di governo della regione - Illegittimità costituzionale.
Norme citate
- statuto Regione Calabria-Art. 33, comma 1
- statuto Regione Calabria-Art. 33, comma 2
- statuto Regione Calabria-Art. 33, comma 3
- statuto Regione Calabria-Art. 33, comma 4
- statuto Regione Calabria-Art. 33, comma 5
- statuto Regione Calabria-Art. 33, comma 7
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 122
- Costituzione-Art. 126
- legge costituzionale-Art. 5
Regione calabria - Statuto - Organi di governo regionale - Elezione - Procedimento - Illegittimità costituzionale in via consequenziale (ex art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87).
Norme citate
- statuto Regione Calabria-Art. 15
- statuto Regione Calabria-Art. 16, comma 2
- statuto Regione Calabria-Art. 16, comma 2
- statuto Regione Calabria-Art. 38, comma 1
Regioni ad autonomia ordinaria - Organi di governo - Consiglio regionale - Scioglimento automatico in relazione ad eventi che colpiscano il presidente della giunta, in assenza di una sfiducia consiliare - Questione di legittimità costituzionale di norma costituzionale - Richiesta subordinata della regione calabria per la proposizione della questione da parte della corte costituzionale, quale giudice 'a quo' - Assunto contrasto con il principio del parlamentarismo - Manifesta infondatezza della questione.
Regione calabria - Statuto - Disciplina della funzione regolamentare - Adozione di regolamenti attuativi e integrativi in materia di legislazione esclusiva dello stato, delegati alle regioni - Attribuzione al consiglio regionale - Ricorso governativo - Assunto contrasto con la norma che attribuisce la funzione alla giunta regionale - Non fondatezza della questione.
Norme citate
- statuto Regione Calabria-Art. 34, comma 1
- statuto Regione Calabria-Art. 43, comma 2
Parametri costituzionali
Regione calabria - Statuto - Disciplina della elezione degli organi di governo - Ricorso governativo - Sussistente contrasto con la riserva di competenza in materia alla legge regionale sulla base dei principî fondamentali stabiliti dalla legislazione statale - Illegittimità costituzionale.
Norme citate
- statuto Regione Calabria-Art. 38, comma 1
- statuto Regione Calabria-Art. 38, comma 1
Parametri costituzionali
Regione calabria - Ordinamento della dirigenza - Disciplina del regime contrattuale dei dirigenti regionali - Attribuzione alla fonte statutaria - Ricorso governativo - Assunta invasione delle competenze riservate allo stato nella materia «ordinamento civile» - Non fondatezza della questione.
Norme citate
- statuto Regione Calabria-Art. 50, comma 5
Parametri costituzionali
Regione calabria - Statuto - Disciplina della potestà normativa tributaria della regione - Ricorso governativo - Assunta statuizione su materie sottratte alla fonte statutaria - Non fondatezza della questione.
Norme citate
- statuto Regione Calabria-Art. 51