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Pronuncia 2/2004

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Riccardo CHIEPPA; Giudici: Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 33; 34, comma 1, lettera i); 38 comma 1, lettere a) ed e); 43, comma 2; 50 comma 5 e 51 della deliberazione legislativa statutaria della Regione Calabria approvata in seconda deliberazione, ai sensi dell'art. 123 Cost., il 31 luglio 2003, promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 5 settembre 2003, depositato in cancelleria il 12 successivo ed iscritto al n. 68 del registro ricorsi 2003. Visto l'atto di costituzione della Regione Calabria; udito nella udienza pubblica del 25 novembre 2003 il Giudice relatore Piero Alberto Capotosti; uditi l'Avvocato dello Stato Ignazio F. Caramazza per il Presidente del Consiglio dei ministri e gli avvocati Vincenzo Cerulli Irelli e Beniamino Caravita di Toritto per la Regione Calabria.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 33, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7, dello statuto della Regione Calabria, approvato in prima deliberazione il 13 maggio 2003 e, in seconda deliberazione, il 31 luglio 2003; dichiara, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 15; dell'art. 16, comma 2, lettere a) e b), e dell'art. 38, comma 1, lettera c), del predetto statuto della Regione Calabria; dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 38, comma 1, lettere a) ed e), del predetto statuto della Regione Calabria; dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 34, comma 1, lettera i), e 43, comma 2, del citato statuto della Regione Calabria, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 121 della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe; dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 50, comma 5, del predetto statuto della Regione Calabria, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe; dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 51 del citato statuto della Regione Calabria, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 123 della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe; dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 126, terzo comma, della Costituzione, in riferimento agli artt. 3, 97, 123, 92 e 94 della Costituzione e, in particolare, al principio del parlamentarismo che ne sarebbe deducibile, che la Regione Calabria ha chiesto a questa Corte di sollevare dinnanzi a sé con la memoria di costituzione in giudizio. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 2003. F.to: Riccardo CHIEPPA, Presidente Ugo DE SIERVO, Redattore Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 13 gennaio 2004. Il Direttore della Cancelleria F.to: DI PAOLA

Relatore: Piero Alberto Capotosti

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: CHIEPPA

Massime

Regioni ad autonomia ordinaria - Riforma del titolo v della costituzione - Potestà statutaria - Nuova configurazione - Contenuto e limiti.

Questa Corte ha già avuto modo di affermare che i limiti alla rilevante autonomia normativa che le Regioni hanno acquisito dopo la riforma dell?art. 123 della Costituzione e la eliminazione dell?approvazione dello statuto regionale da parte del Parlamento, possono derivare solo da norme chiaramente deducibili dalla Costituzione, nel senso che ?in mancanza di una disciplina costituzionale chiaramente riconoscibile? essa non può essere compressa. Tuttavia, in relazione al rapporto fra la potestà statutaria regionale ed i suoi limiti, la Corte ha avuto, altresì, modo di chiarire che gli statuti regionali devono rispettare non solo le disposizioni costituzionali, ma devono anche rispettarne lo spirito. - Sentenze citate 313/2003; 196/2003; 304/2002.

Parametri costituzionali

Oggetto del giudizio - Statuto della regione calabria - Ricorso governativo - Indicazione generica nel suo complesso della disposizione statutaria censurata - Individuazione delle partizioni (commi) cui va riferito lo scrutinio.

Nelle ipotesi in cui le censure prospettate dal ricorrente siano genericamente rivolte alla disposizione nel suo complesso, l?oggetto del giudizio può essere individuato in relazione alle motivazioni addotte nel ricorso stesso. Nel caso di specie, esse vanno individuate nei commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7 (con esclusione dei commi 6 ed 8) dell?art. 33 dello Statuto Regione Calabria.

Norme citate

  • statuto Regione Calabria-Art. 33, comma 1
  • statuto Regione Calabria-Art. 33, comma 2
  • statuto Regione Calabria-Art. 33, comma 3
  • statuto Regione Calabria-Art. 33, comma 4
  • statuto Regione Calabria-Art. 33, comma 5
  • statuto Regione Calabria-Art. 33, comma 7

Regione calabria - Statuto - Organi di governo regionali - Disciplina - Elezione diretta del presidente e del vicepresidente della giunta regionale - Ricorso governativo - Riduzione dei poteri presidenziali - Sussistente contrasto con il principio dell?elezione a suffragio universale e diretto del presidente e con quello che riserva alla legge regionale il sistema di elezione degli organi di governo della regione - Illegittimità costituzionale.

E? costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli artt. 122, quinto comma, e 126, terzo comma, della Costituzione, l?art. 33, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7, dello statuto della Regione Calabria, approvato in prima deliberazione il 13 maggio 2003 e, in seconda deliberazione, il 31 luglio 2003, il quale, dispone, sostanzialmente, la elezione diretta del Presidente e del Vice Presidente, nonché, al primo comma, prescrive analiticamente che i candidati alle cariche citate siano indicati sulla scheda elettorale e siano votati contestualmente agli altri componenti il Consiglio regionale. Infatti, pur riconoscendo all?autonomia statutaria regionale la possibilità di optare per uno dei possibili modelli diversi di forme di governo regionali (con la possibilità di configurare eventualmente un sistema di elezione del Presidente della Giunta regionale diverso dal suffragio diretto), tuttavia, tale possibilità incontra un limite nella volontà del legislatore di revisione costituzionale fondato sulla ipotesi di elezione diretta del solo Presidente della Giunta.

Norme citate

  • statuto Regione Calabria-Art. 33, comma 1
  • statuto Regione Calabria-Art. 33, comma 2
  • statuto Regione Calabria-Art. 33, comma 3
  • statuto Regione Calabria-Art. 33, comma 4
  • statuto Regione Calabria-Art. 33, comma 5
  • statuto Regione Calabria-Art. 33, comma 7

Parametri costituzionali

Regione calabria - Statuto - Organi di governo regionale - Elezione - Procedimento - Illegittimità costituzionale in via consequenziale (ex art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87).

Sono costituzionalmente illegittimi, ai sensi dell?art. 27 della legge 11 marzo 1953, n.87, gli artt. 15, 16, comma 2, lettere a) e b), nonché all?art. 38, comma 1, lettera c) della medesima delibera legislativa, che disciplinano alcune fasi ulteriori dei procedimenti di cui all?art. 33 o fanno esplicito riferimento agli istituti ivi previsti. - Sentenze citate nn. 20/2000; 441/1994 e 34/1961.

Norme citate

  • statuto Regione Calabria-Art. 15
  • statuto Regione Calabria-Art. 16, comma 2
  • statuto Regione Calabria-Art. 16, comma 2
  • statuto Regione Calabria-Art. 38, comma 1

Regioni ad autonomia ordinaria - Organi di governo - Consiglio regionale - Scioglimento automatico in relazione ad eventi che colpiscano il presidente della giunta, in assenza di una sfiducia consiliare - Questione di legittimità costituzionale di norma costituzionale - Richiesta subordinata della regione calabria per la proposizione della questione da parte della corte costituzionale, quale giudice 'a quo' - Assunto contrasto con il principio del parlamentarismo - Manifesta infondatezza della questione.

Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell?art. 126, terzo comma, della Costituzione, in riferimento agli artt. 3, 97, 123, 92 e 94 della Costituzione e, in particolare, al principio del parlamentarismo che ne sarebbe deducibile, secondo cui un?assemblea elettiva non potrebbe essere sciolta per eventi accidentali in permanenza del rapporto fiduciario, che la Regione Calabria ha chiesto, in via subordinata, a questa Corte di sollevare dinnanzi a sé. Infatti, la forma di governo di tipo parlamentare non solo non sembra costituire un principio organizzativo immodificabile del sistema costituzionale statale, ma lo stesso Titolo V prevede esplicitamente la possibilità di diverse forme di governo a livello regionale.

Regione calabria - Statuto - Disciplina della funzione regolamentare - Adozione di regolamenti attuativi e integrativi in materia di legislazione esclusiva dello stato, delegati alle regioni - Attribuzione al consiglio regionale - Ricorso governativo - Assunto contrasto con la norma che attribuisce la funzione alla giunta regionale - Non fondatezza della questione.

Anche se la disposizione che attribuiva l?esercizio della funzione regolamentare al Consiglio regionale è venuta meno in virtù dell?art. 1 della legge costituzionale n. 1 del 1999, tuttavia, non è irragionevole la previsione contenuta nell?art. 43 dello statuto calabrese, che, peraltro, disciplina diversi tipi di regolamenti regionali, attribuendone l?adozione per lo più alla Giunta, nella parte in cui attribuisce al Consiglio regionale l?adozione degli speciali regolamenti ?di attuazione e di integrazione in materia di legislazione esclusiva? dello Stato che da questo siano stati delegati alle Regioni, in considerazione della probabile maggiore rilevanza di questa ipotetica normazione secondaria regionale. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 34, comma 1, lettera i) e 43, comma 2, dello statuto della Regione Calabria, sollevata con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all?art. 121 della Costituzione. - V. sentenze citate nn. 313 e 324/2003.

Norme citate

  • statuto Regione Calabria-Art. 34, comma 1
  • statuto Regione Calabria-Art. 43, comma 2

Parametri costituzionali

Regione calabria - Statuto - Disciplina della elezione degli organi di governo - Ricorso governativo - Sussistente contrasto con la riserva di competenza in materia alla legge regionale sulla base dei principî fondamentali stabiliti dalla legislazione statale - Illegittimità costituzionale.

E? costituzionalmente illegittimo l?art. 38, comma 1, lettere a) ed e) dello statuto della Regione Calabria, che disciplina aspetti della materia elettorale. Lo statuto regionale, infatti, non può disciplinare la materia elettorale, posto che la potestà legislativa elettorale è stata attribuita dalla Costituzione ad organi ed a procedure diversi da quelli preposti alla adozione dello statuto regionale, con la conseguenza che la fonte statutaria svolge un ruolo necessariamente ridotto, seppur significativo, come, ad esempio la stessa Corte ha riconosciuto che spetta allo statuto regionale ?la disciplina della eventuale ?prorogatio? degli organi elettivi regionali dopo la loro scadenza o scioglimento o dimissioni?. - V. sentenza citata n. 196/2003.

Norme citate

  • statuto Regione Calabria-Art. 38, comma 1
  • statuto Regione Calabria-Art. 38, comma 1

Regione calabria - Ordinamento della dirigenza - Disciplina del regime contrattuale dei dirigenti regionali - Attribuzione alla fonte statutaria - Ricorso governativo - Assunta invasione delle competenze riservate allo stato nella materia «ordinamento civile» - Non fondatezza della questione.

La Regione può disciplinare, per la parte di sua competenza, con provvedimenti normativi il regime procedimentale della contrattazione con i propri dirigenti, atteso che l?intervenuta privatizzazione e contrattualizzazione del rapporto di lavoro dei dirigenti pubblici vincola anche le Regioni, le quali sono dotate di poteri legislativi propri in tema di organizzazione e di ordinamento del personale. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell?art. 50, comma 5, dello statuto della Regione Calabria, sollevata, in riferimento all?art. 117, secondo comma, lettera i) della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri. - V. sentenze citate n. 314 e 274/2003.

Norme citate

  • statuto Regione Calabria-Art. 50, comma 5

Parametri costituzionali

Regione calabria - Statuto - Disciplina della potestà normativa tributaria della regione - Ricorso governativo - Assunta statuizione su materie sottratte alla fonte statutaria - Non fondatezza della questione.

Gli statuti regionali possono contenere, accanto ai contenuti necessari, altri possibili contenuti, sia di tipo ricognitivo delle funzioni e dei compiti della Regione, sia di tipo indicativo di aree di prioritario intervento politico o legislativo, come, peraltro, è stato riconosciuto sia dalla dottrina che dalla Corte stessa. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell?art. 51 dello statuto della Regione Calabria, sollevata, in riferimento all?art. 123 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri. - V. sentenze citate nn. 921 e 829/1988, n. 171/1999.

Norme citate

  • statuto Regione Calabria-Art. 51