Pronuncia 303/2012

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Alfonso QUARANTA; Giudici : Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'articolo 9, commi 2, 21, primo periodo, e 22 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 promossi dal Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo con ordinanza del 14 febbraio 2012, dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige, sede di Trento con ordinanza del 10 maggio 2012, dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce, con ordinanza del 5 aprile 2012 e dal Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte con ordinanza del 3 aprile 2012, rispettivamente iscritte ai nn. 114, 139, 140 e 146 del registro ordinanze 2012 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 24, 28 e 33, prima serie speciale, dell'anno 2012. Visti gli atti di costituzione di Pace Augusto ed altri, di Agnoli Carlo Alberto ed altri, di Barbero Elisabetta ed altri, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 20 novembre 2012 il Giudice relatore Giuseppe Tesauro.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 9, commi 2, 21 e 22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sollevate, in riferimento agli articoli 2, 3, 24, 36, 53, 97, 101, 104, 108 e 111 della Costituzione, dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento, e dai Tribunali amministrativi regionali per il Piemonte, per l'Abruzzo e per la Puglia, sezione staccata di Lecce, con le ordinanze indicate in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 2012. F.to: Alfonso QUARANTA, Presidente Giuseppe TESAURO, Redattore Gabriella MELATTI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 19 dicembre 2012. Il Direttore della Cancelleria F.to: Gabriella MELATTI

Relatore: Giuseppe Tesauro

Data deposito: Wed Dec 19 2012 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: O

Presidente: QUARANTA

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Massime

Magistrati - Retribuzione - Adeguamento automatico - Soppressione, senza possibilità di recupero, degli acconti degli anni 2011, 2012 e 2013 e del conguaglio del triennio 2010-2012 - Previsione che per il triennio 2013-2015 l'acconto spettante per l'anno 2014 sia pari alla misura già prevista per l'anno 2010 e che il conguaglio per l'anno 2015 venga determinato con riferimento agli anni 2009, 2010 e 2014 - Decurtazione dell'indennità giudiziaria prevista dall'art. 3 della legge n. 27 del 1981, nella misura del 15% per l'anno 2011, del 25% per l'anno 2012 e del 32 % per l'anno 2013 - Riduzione nella misura del 5% per le retribuzioni oltre i 90.000 euro, e nella misura del 10% per le retribuzioni oltre i 150.000 euro, nel periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2013 - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale delle disposizioni impugnate - Questioni divenute prive di oggetto - Manifesta inammissibilità.

Dichiarazione di manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 9, commi 2, 21 e 22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sollevate, in riferimento agli articoli 2, 3, 24, 36, 53, 97, 101, 104, 108 e 111 della Costituzione, dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento, e dai Tribunali amministrativi regionali per il Piemonte, per l'Abruzzo e per la Puglia, sezione staccata di Lecce. Questa Corte, con la sentenza n. 223 del 2012, successiva alla pubblicazione delle ordinanze di rimessione, ha già dichiarato: l'illegittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nella parte in cui dispone che, per il personale di cui alla legge 19 febbraio 1981, n. 27 non sono erogati, senza possibilità di recupero, gli acconti degli anni 2011, 2012 e 2013 ed il conguaglio del triennio 2010-2012 e che per tale personale, per il triennio 2013-2015 l'acconto spettante per l'anno 2014 è pari alla misura già prevista per l'anno 2010 e il conguaglio per l'anno 2015 viene determinato con riferimento agli anni 2009, 2010 e 2014; nonché nella parte in cui non esclude che a detto personale sia applicato il primo periodo del comma 21; l'illegittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 22, del d.l. n. 78 del 2010, nella parte in cui dispone che l'indennità speciale di cui all'articolo 3 della legge n. 27 del 1981, spettante al personale indicato in tale legge, negli anni 2011, 2012 e 2013, sia ridotta del 15% per l'anno 2011, del 25% per l'anno 2012 e del 32% per l'anno 2013; l'illegittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 2, del d.l. n. 78 del 2010, nella parte in cui dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 i trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, previsti dai rispettivi ordinamenti, delle amministrazioni pubbliche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi del comma 3 dell'art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), superiori a 90.000 euro lordi annui siano ridotti del 5% per la parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché del 10% per la parte eccedente 150.000 euro. Pertanto, le attuali questioni vanno dichiarate manifestamente inammissibili, essendo divenute prive di oggetto, riguardando l'illegittimità costituzionale del citato comma 22, anche la parte in cui non esclude l'applicabilità del primo periodo del comma 21.

Norme citate