Pronuncia 164/2017
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: Paolo GROSSI; Giudici : Alessandro CRISCUOLO, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 1, lettere a), b) e c), 3, comma 2, e 4 della legge 27 febbraio 2015, n. 18 (Disciplina della responsabilità civile dei magistrati), e degli artt. 2, commi 2 e 3, 4, 7, 8, comma 3, e 9, comma 1, della legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati), come modificati dalla legge n. 18 del 2015, promossi dal Tribunale ordinario di Verona con ordinanza del 12 maggio 2015, dal Tribunale ordinario di Treviso con ordinanza dell'8 maggio 2015, dal Tribunale ordinario di Catania con ordinanza del 6 febbraio 2016, dal Tribunale ordinario di Enna con ordinanza del 25 febbraio 2016 e dal Tribunale ordinario di Genova con ordinanza del 10 maggio 2016, rispettivamente iscritte ai nn. 198 e 218 del registro ordinanze 2015, e ai nn. 113, 126 e 130 del registro ordinanze 2016 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 40 e 43, prima serie speciale, dell'anno 2015 e nn. 23 e 27, prima serie speciale, dell'anno 2016. Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 9 novembre 2016 il Giudice relatore Franco Modugno.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, 1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 1, lettere a), b) e c), 3, comma 2, e 4 della legge 27 febbraio 2015, n. 18 (Disciplina della responsabilità civile dei magistrati), e dell'art. 9, comma 1, della legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati), come modificato dall'art. 6 della legge n. 18 del 2015, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, primo comma, 81, terzo comma, 101, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Verona, con l'ordinanza indicata in epigrafe; 2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. «4 e/o 7», 7 e 8, comma 3, della legge n. 117 del 1988, come modificati o sostituiti dalla legge n. 18 del 2015, e dell'art. 3, comma 2, della legge n. 18 del 2015, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 25, 101, «101 e seguenti», 104 e 113 Cost., dal Tribunale ordinario di Treviso, con l'ordinanza indicata in epigrafe; 3) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 3, 7, 8, comma 3, e 9, comma 1, della legge n. 117 del 1988, come modificati o sostituiti dalla legge n. 18 del 2015, e dell'art. 3, comma 2, della legge n. 18 del 2015, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 28, 101, 111 e «101-113» Cost., dal Tribunale ordinario di Catania, con l'ordinanza indicata in epigrafe; 4) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 2 e 3, della legge n. 117 del 1988, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lettere b) e c), della legge n. 18 del 2015, sollevate, in riferimento agli artt. 101, secondo comma, 104, primo comma, 107, terzo comma, e 134 Cost., dal Tribunale ordinario di Enna, con l'ordinanza indicata in epigrafe; 5) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, della legge n. 18 del 2015, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 25, 101, 104 e 111 Cost., dal Tribunale ordinario di Genova con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 aprile 2017. F.to: Paolo GROSSI, Presidente Franco MODUGNO, Redattore Roberto MILANA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 12 luglio 2017. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA
Relatore: Franco Modugno
Data deposito:
Tipologia: S
Presidente: GROSSI
Massime
Rilevanza della questione incidentale - Questioni aventi ad oggetto norme soppressive di uffici giudiziari - Incidenza diretta sulla potestà di ius dicere dei giudici rimettenti - Sussistenza della rilevanza.
Parametri costituzionali
- legge-Art. 23
Rilevanza della questione incidentale - Questioni aventi ad oggetto norme relative alla responsabilità civile dei magistrati - Condizioni e limiti di rilevanza nei giudizi aventi altro oggetto.
Norme citate
- legge-Art.
Responsabilità civile - Riforma della responsabilità civile dello Stato e dei magistrati per i danni cagionati nell'esercizio della funzione giurisdizionale - Ampliamento dei casi in cui si configura responsabilità per colpa grave, con inclusione tra essi anche del "travisamento del fatto o delle prove" - Abolizione della fase preliminare (c.d. "filtro di ammissibilità") del giudizio risarcitorio nei confronti dello Stato - Obbligatorietà dell'esercizio dell'azione di rivalsa statuale - Avvio immediato del procedimento disciplinare nei confronti del magistrato - Possibilità di esecuzione della rivalsa mediante trattenuta di un terzo (anziché di un quinto) dello stipendio netto - Denunciata introduzione di una responsabilità "potenziale" dei giudici idonea a pregiudicare la serenità di giudizio, l'imparzialità, l'autonomia e l'indipendenza dei singoli magistrati - Difetto di rilevanza nei giudizi a quibus - Inammissibilità delle questioni.
Norme citate
- legge-Art. 2, comma 1
- legge-Art. 2, comma 1
- legge-Art. 2, comma 1
- legge-Art. 2, comma 2
- legge-Art. 2, comma 1
- legge-Art. 2, comma 3
- legge-Art. 6, comma 1
- legge-Art. 2, comma 2
- legge-Art.
- legge-Art. 2, comma 3
- legge-Art.
- legge-Art. 3
- legge-Art. 7
- legge-Art. 4
- legge-Art. 8, comma 3
- legge-Art. 5
- legge-Art. 9, comma 1
- legge-Art. 2, comma 3
- legge-Art. 3, comma 2
- legge-Art. 2
- legge-Art. 4
- legge-Art. 7
- legge-Art. 4
Rilevanza della questione incidentale - Questione influente sulle modalità procedurali di verifica dell'eventuale inammissibilità della domanda risarcitoria proposta nel giudizio a quo - Sussistenza della rilevanza - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Norme citate
- legge-Art. 3, comma 2
- legge-Art. 5
Responsabilità civile - Riforma della responsabilità civile dello Stato e dei magistrati per i danni cagionati nell'esercizio della funzione giurisdizionale - Abolizione del c.d. "filtro di ammissibilità" dell'azione risarcitoria nei confronti dello Stato - Denunciata violazione dei principi di indipendenza e autonomia della magistratura e di terzietà e imparzialità del giudice - Insussistenza - Carattere non costituzionalmente obbligato del meccanismo di filtro - Non fondatezza delle questioni.
Norme citate
- legge-Art. 3, comma 2
- legge-Art. 5
Parametri costituzionali
Responsabilità civile - Riforma della responsabilità civile dello Stato e dei magistrati per i danni cagionati nell'esercizio della funzione giurisdizionale - Abolizione del c.d. "filtro di ammissibilità" dell'azione risarcitoria nei confronti dello Stato - Denunciata irragionevolezza intrinseca e violazione del principio di eguaglianza per disparità di trattamento - Insussistenza - Eterogeneità del meccanismo abrogato rispetto agli strumenti deflattivi delle impugnazioni - Non fondatezza delle questioni.
Norme citate
- legge-Art. 3, comma 2
- legge-Art. 5
Parametri costituzionali
Responsabilità civile - Riforma della responsabilità civile dello Stato e dei magistrati per i danni cagionati nell'esercizio della funzione giurisdizionale - Abolizione del c.d. "filtro di ammissibilità" dell'azione risarcitoria nei confronti dello Stato - Denunciata violazione del principio del giudice naturale precostituito per legge - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Norme citate
- legge-Art. 3, comma 2
- legge-Art. 5
Parametri costituzionali
Responsabilità civile - Riforma della responsabilità civile dello Stato e dei magistrati per i danni cagionati nell'esercizio della funzione giurisdizionale - Abolizione del c.d. "filtro di ammissibilità" dell'azione risarcitoria nei confronti dello Stato - Denunciata violazione del principio della ragionevole durata del processo - Precarietà logica della premessa argomentativa - Non fondatezza delle questioni.
Norme citate
- legge-Art. 3, comma 2
- legge-Art. 5